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Legge regionale 1 aprile 1985, n.14


LEGGE REGIONALE n.14 del 1 aprile 1985

Date di vigenza

20/04/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/04/1985
07/02/1987 modifica mostra documento vigente dal 07/02/1987
05/04/1990 abrogazione mostra documento vigente dal 05/04/1990

Documento vigente dal 20/04/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 aprile 1985 ,n. 14
Interventi per lo sviluppo del settore artigianato. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 05/04/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e destinatari.

1. La Regione con la presente legge, in attuazione dell' art. 21 dello Statuto ed in armonia con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dispone:

a) conferimenti, ai sensi dell' art. 1, lettera b) della legge 7 agosto 1971, n. 685 , al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate;

c) contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia;

d) contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine effettuate da imprese artigiane con la garanzia di cooperative artigiane di garanzia;

e) contributi in conto capitale per la promozione della costituzione del Consorzio regionale fidi;

f) provvidenze per favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.

TITOLO I
ARTICOLO 2

Conferimento fondi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

1. I conferimenti di cui all'art. 1, lett. a) sono destinati al pagamento di un contributo in conto interessi sulla parte di finanziamenti eccedente l'importo massimo che può essere assistito dal contributo a carico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, per le sole operazioni destinate ad impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, anche effettuate con operazioni di leasing, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

2. La quota di finanziamento assistita dal contributo regionale non può comunque superare il limite di importo fissato dalle norme statali.

3. Il contributo regionale è concesso con gli stessi limiti e condizioni previsti per il contributo statale.

ARTICOLO 3

Domande

1. La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere esplicita richiesta di potere usufruire delle agevolazioni di cui all' art. 2 della presente legge.

2. La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e per la effettiva destinazione dei medesimi in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

ARTICOLO 4

Convenzioni

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane per regolare i rapporti di cui all' art. 3 tra la Regione e la Cassa stessa.

TITOLO II
ARTICOLO 5

Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate.

1. I contributi di cui all'art. 1, lett. b) sono concessi:

1) per le spese di esercizio effettivamente documentate;

2) per interventi straordinari a favore di imprese che presentino difficoltà finanziarie previo accertamento della validità economica dell'azienda.

2. I contributi di cui al punto 1) nella misura stabilita dal successivo art. 6 sono concessi per prestiti dell'importo massimo di Lit. 15.000.000 restituibili entro 24 mesi dalla data di erogazione del prestito, elevabili fino a Lit. 40.000.000 nel caso di imprese cooperative o consorzi artigiani.

3. I contributi di cui al punto 2 nella misura stabilita dal successivo art. 6 sono concessi fino ad un importo massimo di Lit. 40.000.000 restituibili entro 24 mesi dalla data di erogazione del prestito elevabile fino a Lit. 80.000.000 nel caso di imprese cooperative o consorzi artigiani.

4. Le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro. [5]

ARTICOLO 6

Quote interessi a carico del beneficiario.

1. La Giunta regionale provvede a determinare semestralmente, nel rispetto dell'articolo 109, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari delle provvidenze di cui al precedente articolo 5 .

2. Il contributo in conto interessi non deve comunque essere superiore al 40 per cento del tasso massimo di riferimento fissato, ai sensi dell' art. 109, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , con apposito provvedimento ministeriale per quanto concerne le provvidenze di cui al punto 1) del precedente articolo 5 ed al 15 per cento per quelle previste al punto 2.

ARTICOLO 7

Garanzie sussidiarie.

1. Per tutte le operazioni creditizie previste dal precedente art. 5 , la Regione presta garanzia sussidiaria per le perdite che gli Istituti di credito dimostrino di aver subito dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

ARTICOLO 8

Convenzioni.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

2. Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate tra l'altro:

- le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

- le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari di prestiti;

- le procedure per il recupero degli importi non restituiti;

- la corresponsione degli importi coperti da garanzie sussidiarie della Regione, riferiti alle perdite che gli Istituti di credito dimostrino di aver subito dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

ARTICOLO 9

Fondo speciale.

1. Per gli interventi di cui al punto 2 del precedente articolo 5 , è costituito un fondo speciale la cui gestione è affidata alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società affidataria, basandosi su accertamenti compiuti da esperti, eroga i contributi secondo le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 del presente titolo.

TITOLO III
ARTICOLO 10

Condizioni per la concessione dei contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia.

1. I contributi di cui all'art. 1, lett. c), sono concessi alle cooperative artigiane di garanzia che:

1) abbiano provveduto, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il proprio statuto allo statuto - tipo, approvato con DM 12 febbraio 1959, così come modificato dalla presente legge;

2) abbiano almeno 150 soci a dal 1º gennaio 1987 raggiungano almeno 300 soci.

ARTICOLO 11

Modifica allo statuto - tipo

1. Lo statuto - tipo di cui al DM 12 febbraio 1959, è così modificato:

1) l'art. 10 è sostituito dal seguente: «Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può sottoscrivere e versare altre ventiquattro quote, anche in tempi successivi»;

2) l'art. 22 è così sostituito: «La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a 20 volte il patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato»

ARTICOLO 12

Tipo di provvidenze.

1. Le provvidenze di cui alla lett. c) dell'art. 1 della presente legge consistono in:

1) contributo pari all'importo delle quote versate da ciascun socio fino ad un massimo di lire 100.000;

2) contributo di importo pari alla differenza tra quello massimo di cui al punto precedente e quello ottenuto da soggetti già associati a cooperative artigiane di garanzia, per i benefici di cui all' art. 9, della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 .

TITOLO IV
ARTICOLO 13

Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese socie di cooperative artigiane di garanzia

1. I contributi di cui all'art. 1, lett. d) sono concessi, sulle operazioni di credito di esercizio effettuate da imprese artigiane con la garanzia di cooperative artigiane di garanzia aventi durata non superiore a mesi 24, per un importo massimo di lire 15.000.000.

2. La misura del contributo regionale in conto interessi non deve superare il 40 per cento del tasso di riferimento fissato, ai sensi dell' art. 109, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

3. La Giunta regionale provvede a determinare semestralmente, nel rispetto dell'art. 109, terzo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari delle provvidenze di cui al presente articolo.

ARTICOLO 14

Convenzioni.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito e le cooperative artigiane di garanzia al fine di disciplinare la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 12 , secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla stessa.

ARTICOLO 15

Contributi in conto perdite.

1. La Regione rimborsa alle cooperative artigiane di garanzia il 30 per cento degli importi relativi alle perdite complessive da queste subite per l'insolvenza dei soci verso gli Istituti di credito convenzionati e riferiti alle operazioni di credito di cui al precedente art. 12 , risultante dal bilancio consuntivo a seguito dell'esperimento delle procedure prescritte per il recupero dei crediti.

2. Il rimborso è concesso a seguito di apposita domanda corredata della necessaria documentazione fornita dagli Istituti di credito e dalla cooperativa stessa.

ARTICOLO 16

Contributi alle spese di gestione

1. Alle cooperative artigiane di garanzia sono concessi contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio, pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo delle operazioni da ognuna di esse effettuate.

TITOLO V
ARTICOLO 17

Consorzio regionale fidi.

1. Il contributo di cui all'art. 1, lett. e) della presente legge, è incentivo per la costituzione di Consorzio regionale fidi fra le cooperative artigiane di garanzia operanti nel territorio regionale nella misura pari all'importo complessivo delle quote sociali di proprietà delle stesse cooperative.

ARTICOLO 18

Condizioni per l'ottenimento delle provvidenze

1. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente articolo il Consorzio deve:

1) essere aperto alla partecipazione di Enti pubblici territoriali, della Sviluppumbria, delle Camere di commercio e Istituti di credito;

2) trasmettere lo statuto e le eventuali modifiche alla Regione per l'approvazione;

3) riservare al Consiglio regionale la nomina di un sindaco con funzioni di presidente del Collegio dei revisori.

ARTICOLO 19

Contributi per le spese di gestione

1. Per l'attività consortile è concesso un contributo per le spese di gestione dei singoli esercizi pari all'1 per cento delle garanzie complessivamente prestate.

TITOLO VI
ARTICOLO 20

Provvidenze per favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.

1. Le provvidenze di cui all'art. 1, lett. f) consistono in:

a) contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento in aree attrezzate;

b) costituzione del fondo speciale per gli insediamenti artigiani in aree attrezzate;

ARTICOLO 21

Contributi

1. I contributi di cui al precedente art. 20, lettera a), sono disposti per le spese sostenute dall'impresa artigiana per l'acquisizione del terreno e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in base alla documentazione presentata. Esso non è cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso soggetto per le stesse finalità .

ARTICOLO 22

Deleghe

1. I Comuni sono delegati a ricevere entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno le domande di contributo di cui al precedente articolo 20, lettera a) e ad erogare il relativo contributo da concedere sulla base dell'assegnazioni di fondi effettuata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

2. I Comuni entro 30 giorni da ciascuna delle scadenze di cui al comma precedente approvano, sulla base delle domande ricevute, i programmi semestrali di intervento da inviare alle Province.

3. Le Province sono delegate a ripartire i fondi loro assegnati per le finalità di cui al presente titolo, tra i Comuni richiedenti, in base ai programmi di cui al comma precedente.

ARTICOLO 23

Fondo speciale.

1. Il fondo speciale di cui alla lettera b) del precedente art. 20 è finalizzato a favorire l'insediamento e lo sviluppo, di imprese artigiane attraverso l'acquisizione di aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria, su programmi presentati da enti territoriali, consorzi fra imprese e forme consortili miste a partecipazione pubblica e privata.

2. La gestione del fondo speciale è affidata alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Società affidataria ripartisce ed assegna le somme stanziate per il finanziamento del fondo di cui al presente articolo, sulla base di criteri di indirizzo e delle direttive da formularsi con deliberazione del Consiglio regionale, in occasione del pronunciamento dello stesso Consiglio sul programma annuale di attività della Società ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 e dell' art. 2 della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 .

TITOLO VII
ARTICOLO 24

Funzioni delegate

1. Le funzioni amministrative di cui ai titoli II, III, IV e VI della presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali.

2. Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative a:

1) gestione fondo speciale di cui agli articoli 9 e 23;

2) gestione fondo garanzie sussidiarie di cui all'art. 7 ;

3) statuto - tipo delle cooperative artigiane di garanzia;

4) convenzioni di cui agli artt. 8 e 13;

5) Consorzio regionale fidi.

ARTICOLO 25

Funzioni di indirizzo

1. Gli Enti delegati svolgono le funzioni delegate nel rispetto delle indicazioni programmatiche e delle direttive contenute in atti di indirizzo che il Consiglio regionale emana all'inizio di ogni esercizio, su proposta della Giunta regionale.

ARTICOLO 26

Ripartizione delle disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie previste dai bilanci annuali della Regione, per l'attuazione della presente legge, sono ripartite tra le Province di Perugia e Terni nella misura rispettivamente del 70 e del 30 per cento salvo variazioni adottate con delibera del Consiglio regionale sulla base di motivate diverse esigenze poste dagli enti delegatari.

ARTICOLO 27

Rendiconto

1. Gli Enti delegati sono tenuti alla presentazione del rendiconto e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa regionale vigente in materia di contabilità - legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - nonchè di una relazione illustrativa dell'attività svolta, con particolare riguardo agli effetti economico - produttivi.

2. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria è tenuta a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa sull'utilizzo dei fondi ad essa affidati a norma degli artt. 9 e 23.

ARTICOLO 28

Potere sostitutivo.

1. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale previa diffida provvede direttamente al compimento degli atti.

ARTICOLO 29

Spesa per l'esercizio delle funzioni delegate.

1. Per far fronte alle spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate è disposto apposito stanziamento annuale da ripartire in ugual misura tra l'Amministrazione provinciale di Perugia e di Terni.

2. Per far fronte alle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio della delega di cui al precedente art. 21 è disposto apposito stanziamento annuale.

ARTICOLO 30

Commissioni provinciali regionali per l'artigianato.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio per regolare i rapporti riferiti al funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 nonchè quelli relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

ARTICOLO 31

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali 28 agosto 1973, n. 34; 24 agosto 1976, n. 35; 24 aprile 1979, n. 16; 11 maggio 1979, n. 22; 26 maggio 1980, n. 51; 30 luglio 1981, n. 46 ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 32

Procedimenti pendenti.

1. I procedimenti pendenti alla data del 30 settembre 1985 per i quali sia stato già adottato impegno di spesa, continuano ad essere disciplinati fino all'esaurimento secondo la normativa abrogata.

2. L'erogazione dei contributi concessi a norma della legge regionale 11 maggio 1979, n. 22 , per i quali sia già stato adottato impegno di spesa, ai sensi del comma precedente, è effettuata in una unica soluzione sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta spesa per un importo superiore a quello concesso.

3. La concessione dei contributi straordinari disposti ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 a favore della Comunità montana della Valnerina, dei comuni che ne fanno parte e del Comune di Ferentillo è disciplinata, fino all'esaurimento dello stanziamento, dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22 e, per quanto concerne l'erogazione, a norma del precedente comma del presente articolo.

ARTICOLO 33

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, in termini di competenza e di cassa la complessiva spesa di lire 1.676.660.000 con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale:

1) lire 209.000.000 - per gli interventi di cui al titolo I - al cap. 9420 (codice SIR 2125341023) denominato: " Conferimento di fondi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane";

2) lire 50.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 5, primo comma , punto 1) del titolo II - al cap. 5575 (codice SIR 1116361023) denominato: " Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito d'esercizio a favore di impresa artigiane singole, associate o consorziate";

3) lire 150.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 5, primo comma , punto 2) del titolo II - al cap. 5576 (codice SIR 1116361023) denominato: " Fondo speciale da trasferire alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di 24 mesi contratti da imprese artigiane in difficoltà finanziarie";

4) lire 50.000.000 - per gli interventi di cui al titolo III - al cap. 9455 (codice SIR 2123331023) denominato: " Contributi regionali integrativi del capitale sociale di cooperative di garanzia";

5) lire 150.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 13 del titolo IV - al cap. 5605 (codice SIR 1116361023) denominato: " contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese socie di cooperative artigiane di garanzia";

6) lire 80.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 15 del titolo IV - al cap. 5610 (codice SIR 1116431023) denominato: " Contributo a ripiano delle perdite subite dalle cooperative artigiane di garanzia";

7) lire 44.360.000 - per gli interventi di cui all'art. 16 del titolo IV - al cap. 5624 (codice SIR 1116321023) denominato: " Contributo annuale della Regione nelle spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia";

8) lire 80.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 17 del titolo V - al cap. 9456 (codice SIR 2125331023) denominato: " Contributi regionali integrativi del capitale sociale del Consorzio regionale fidi";

9) lire 10.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 19 del titolo V - al cap. 5623 (codice SIR 1116311023) denominato: " Contributo annuale della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio regionale fidi";

10) lire 62.400.000 - per gli interventi di cui all'art. 21 del titolo IV - al cap. 9405 (codice SIR 2123231023) denominato: " Contributi regionali in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento in aree attrezzate";

11) lire 600.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 23 del titolo IV - al cap. 9501 (codice SIR 1123631023) denominato: " Fondo speciale regionale per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane attraverso l'acquisizione di aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria";

12) lire 6.240.000 - per le spese di funzionamento relative all'esercizio della delega di cui all'art. 22 - al cap. 5627 (codice SIR 1115211023) denominato: " Contributo ai Comuni nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di interventi per lo sviluppo del settore artigiano";

13) lire 44.660.000 - per le spese di funzionamento relative all'esercizio della delega di cui all'art. 29 - al cap. 5628 (codice SIR 1115321023) denominato: " Contributo alle province nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di interventi per lo sviluppo del settore artigiano";

14) lire 140.000.000 - per gli interventi previsti dall'art. 30 - al cap. 5525 (codice SIR 1115821023) denominato: " Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane".

2. Per il rilascio delle garanzie sussidiarie previste dall'art. 7 della presente legge, lo stanziamento del cap. 6045 del bilancio regionale dell'esercizio 1985, è aumentato, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.

3. Per gli interventi previsti dall' art. 9 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 , lo stanziamento del cap. 5505 del bilancio regionale 1985 è aumentato di lire 34.200.000.

4. Per le finalità della legge regionale 27 agosto 1979, n. 50 è autorizzata - con iscrizione al cap. 9500 del bilancio dell'anno 1985 - la spesa di lire 450 milioni in termini di competenza e di cassa con specifica destinazione ad interventi diretti a favorire l'informazione e il trasferimento di nuove tecnologie.

5. All'onere complessivo di lire 2.210.860.000 recato dai precedenti commi si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 950.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell' art. 26 , quinto e sesto comma , della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - della disponibilità di competenza esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984. Alla corrispondente esigenza di cassa si fa fronte con prelevamento di pari importo dal fondo di riserva di cassa iscritto al cap. 6140;

b) quanto a lire 700.000.000 mediante utilizzo della disponibilità di competenza e di cassa esistente sul fondo globale iscritto allo stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985;

c) quanto a lire 560.860.000 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985:

- cap. 5580 per L. 122.200.000;

- cap. 9460 per L. 58.200.000;

- cap. 5600 per L. 56.400.000;

- cap. 5571 per L. 18.200.000;

- cap. 5572 per L. 28.200.000;

- cap. 9511 per L. 47.000.000;

- cap. 9480 per L. 15.444.000;

- cap. 9426 per L. 118.800.000;

- cap. 9545 per L. 95.040.000;

- cap. 5520 per L. 1.376.000.

6. Le somme che alla data del 30 settembre 1985 non risultino impegnate a carico degli stanziamenti iscritti per il 1985 sui capitoli di spesa relativi alle leggi regionali richiamate al precedente art. 32 , saranno portate in aumento degli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti con la presente legge, secondo la seguente corrispondenza:

- dal cap. 9425 al cap. 9420;

- dal cap. 5580 al cap. 5575;

- dal cap. 9460 al cap. 9455;

- dal cap. 5600 al cap. 5605;

- dal cap. 5625 al cap. 5624;

- dal cap. 9401 al cap. 9405;

- dal cap. 5620 al cap. 5628;

- dal cap. 5599 al cap. 5627.

ARTICOLO 34

Norma transitoria

1. Le norme abrogate dall' art.31 restano in vigore fino a che non siano operanti i nuovi strumenti previsti dalla presente legge e comunque non oltre il 30 settembre 1985.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 aprile 1985

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 55, comma 1, lettera c) della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4