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Legge regionale 26 aprile 1985, n.24


LEGGE REGIONALE n.24 del 26 Aprile 1985

Date di vigenza

01/05/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/05/1985
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 01/05/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Aprile 1985 ,n. 24
Rettifica della tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 30/04/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Gli importi di lire 100.000 indicati nella tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47 , in corrispondenza del numero d'ordine 16), punto 3), " Centri privati di produzione di selvaggina (artt. 6 e 24 legge 968/ 77 - art. 10 legge regionale 1/ 80 ) " sono sostituiti con gli importi di lire 240.000.

2. La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1985.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1985

Marri

[1]