ARTICOLO 2
1.
Il quarto comma dell'art. 19/ quater aggiunto all'
art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
dalla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, è sostituito dal seguente:
"
4.Entro un anno dalla data di attivazione del ruolo speciale, i candidati rinunciatari o decaduti dal titolo all'iscrizione nel ruolo stesso, saranno sostituiti dagli uditori di identico profilo professionale e, prioritariamente identica fascia professionale, con i requisiti di cui al precedente secondo comma, i quali sosterranno l'accertamento finale di cui al primo comma dell'art. 19/ quater.
"
ARTICOLO 3
1.
All'art. 19/ quinques, aggiunto all'
art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1983, n. 30
, sono aggiunti i seguenti commi: "
Gli operatori di cui al comma precedente, verranno iscritti presso l'INADEL e le rispettive Casse pensioni gestite dal Ministero del tesoro.
Alle loro posizioni si applicano, in quanto compatibili, le norme della
legge regionale 11 novembre 1983, n. 43
".
2.
Gli operatori iscritti all'INPS potranno optare per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti.
3.
L'opzione dovrà essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
1.
Il quarto comma dell'art. 19/ sexies, aggiunto all'
art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, dalla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, è sostituito dai seguenti: "
Gli operatori della formazione professionale immessi nel ruolo speciale saranno soggetti alla mobilità stabilita dal vigente CCNL con le relative modalità di attuazione in base all'ordine di precedenza di iscrizione al ruolo speciale e fermo restando, nel caso ne ricorrono le condizioni, il diritto di opzione, nell'ambito dei criteri di flessibilità del sistema formativo, con riguardo alla esigenza di assicurare la continuità didattica e tenuto conto anche delle condizioni familiari degli operatori nonchè dell'anzianità di servizio posseduta.
Al fine di assicurare la continuità didattica ai corsi in svolgimento, gli operatori precedentemente in servizio presso la "Casa del ragazzo" di Foligno e la "Scuola Operaia Bufalini" di Città di Castello, inseriti nel ruolo speciale transitorio, in fase di prima applicazione della presente legge, verranno ivi utilizzati in quanto Centri di formazione professionale a prevalente gestione pubblica
".
ARTICOLO 5
1.
Il quinto comma dell'art. 19/ sexies, aggiunto all'
art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69
, dalla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 30
, è sostituito dai seguenti:
"
La Regione e gli Enti delegati di cui al primo comma dell'art. 8, debbono utilizzare il personale inserito nel ruolo speciale transitorio prioritariamente per l'attuazione degli interventi formativi. Esperito ogni utile tentativo, a calendario formativo definito, il personale non utilizzato conformemente al precedente comma, previa trattativa con le OOSS potrà essere impiegato:
a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;
c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge nonchè per il rafforzamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro;
d) per la progettazione di nuovi curricula professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;
e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate
".
ARTICOLO 6
1.
Per l'anno 1985, la spesa per la retribuzione del personale impiegato a norma della presente legge, è autorizzata nell'importo di lire 4.225.000.000, di cui lire 700.000.000 - occorrenti per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari - con finanziamento a carico della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione dell'Umbria.
2.
L'onere complessivo di cui al precedente comma è imputato ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985:
- quanto a lire 3.525.000.000, al cap. 280 per lire 2.750.000.000 e al cap. 281 per lire 775.000.000;
- quanto a lire 546.000.000 al cap. 2000( categ. econ. 2a), di nuova istituzione denominato: «Retribuzione del personale regionale adibito alla formazione degli operatori sanitari» (Codice SIR 1112110805);
- quanto a lire 154.000.000 al cap. 2001( categ. Econ. 2a), di nuova istituzione, denominato: «Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della Regione per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari» (Codice SIR 1112210805).
3.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
PARTE SPESA: in aumento
Cap. 280 L. 2.028.000.000
Cap. 281 L. 572.000.000
Cap. 2000 L. 546.000.000
Cap. 2001 L. 154.000.000
Totale in aumento L. 3.300.000.000
in diminuzione
Cap. 2960/ voce 6010 L. 1.850.000.000
Cap. 2965/ voce 6010 L. 750.000.000
Cap. 2264/ voce 5020 L. 700.000.000
Totale in diminuzione L. 3.300.000.000
4.
Alla differenza in lire 925.000.000 tra la spesa autorizzata a carico dei capitoli 280 e 281 e la variazione come sopra disposta ad integrazione degli stessi, si fa fronte con quota della disponibilità esistente nei relativi stanziamenti di bilancio.
5.
Alla tabella «M» allegata al bilancio 1985, parte A, sono aggiunti i capitoli 2000 e 2001 con stanziamento rispettivamente di lire 546.000.000 e 154.000.000; lo stanziamento indicato, nella stessa tabella, in corrispondenza del cap. 2264/ voce 5020, è ridotto di lire 700.000.000.
6.
Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 come sostituito con l'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 - è soppresso. Gli impegni assunti ed i mandati emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per gli scopi della stessa, a carico dei capitoli indicati in detta norma, sono trasferiti ai capitoli di cui al precedente secondo comma.
7.
Dal 1986 in poi l'entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge sarà determinata con i bilanci dei relativi esercizi.