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Legge regionale 26 aprile 1985, n.25


LEGGE REGIONALE n.25 del 26 aprile 1985

Date di vigenza

15/05/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/05/1985
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/05/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985 ,n. 25
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 - Contributi alle Cooperative di abitazione - e della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 - Interventi straordinari a favore di Cooperative edilizie - già modificata ed integrata con legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 30/04/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1980, N. 60

ARTICOLO 1

1. I contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 sono erogati a favore delle cooperative edilizie già assegnatarie del finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 , è sostituito dal seguente:
 
" Il contributo viene concesso sul costo ammissibile stabilito dalla Giunta regionale in base ai costi massimi a mq. di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 . Tale costo ammissibile, comprensivo degli oneri per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, non può superare comunque il limite massimo di mutuo fissato per gli interventi di nuova costruzione di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e vigente al momento dell'emissione del provvedimento regionale di assegnazione alla cooperativa del contributo. Il contributo è determinato nella misura del 6 per cento del costo ammissibile per i primi cinque anni e del 4 per cento per i successivi cinque anni ".

2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 , è sostituito dal seguente:
 
" Il contributo è determinato nella misura del 7,50 per cento del costo ammissibile per i primi cinque anni e del 5,50 per cento per i successivi cinque anni per le cooperative i cui soci, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, abbiamo un reddito annuo del nucleo familiare, determinato con i criteri di cui all' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , non superiore al limite massimo di reddito, fissato ai sensi dell' art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per i soci di cooperative a proprietà indivisa ".

3. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 , è aggiunto il seguente comma: " La durata del contributo è comprensiva del periodo di preammortamento; in tale periodo il contributo è pari al 6 per cento del costo ammissibile ".

ARTICOLO 3

1. L' art. 6 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 , è abrogato.

2. L' art. 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 , è sostituito dal seguente:
 
" 1.L'erogazione del contributo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale direttamente a favore dell'Istituto di credito o delle cooperative edilizie in relazione alle erogazioni parziali effettuate in conto mutuo nel periodo di preammortamento ed alla presentazione del contratto finale di mutuo per il periodo di ammortamento.
 
2. L'erogazione è effettuata in semestralità alla data 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
 
3. Per il periodo di ammortamento, in alternativa all'erogazione in semestralità, su espressa richiesta, per le cooperative che hanno stipulato l'atto di erogazione a saldo del mutuo prima dell'entrata in vigore della presente legge, i contributi possono essere erogati in unica soluzione e saranno pari al valore attuale dei contributi calcolato al tasso pari al valore attuale dei contributi calcolato al tasso pari a quello corrisposto dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa della Regione, al netto dell'imposta sostitutiva di cui all' art. 26 - secondo comma - del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni.
 
4. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
".

TITOLO II

ULTERIORE FINANZIAMENTO E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1982, N. 11 GIA' MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1983, N. 37

ARTICOLO 4

1. Le cooperative edilizie, per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 , modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 , dovranno presentare domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dall' art. 3 , primo e secondo comma , della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 , modificata dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 .

3. Entro i 30 giorni successivi la Giunta regionale procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.

ARTICOLO 5

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 , già modificato dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La Regione finanzia interventi straordinari a favore di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i propri soci, ricorrendo a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione, a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento e dalla Banca Europea degli interventi o a mutui concessi da Società ed Enti assicurativi ed Istituti previdenziali d'importo inferiore al 60 per cento del costo di intervento. A tal fine è disposta la concessione di contributi in annualità sui mutui ordinari aggiuntivi che le stesse cooperative hanno contratto o intendono contrarre con Istituti di credito a ciò abilitati. Il contributo è concesso sui mutui aggiuntivi fino al predetto limite del 60 per cento ".

2. L' art. 4 della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 , già modificato dalla legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'erogazione in semestralità del contributo è disposta dalla Giunta regionale direttamente a favore dell'Istituto mutuante o della cooperativa edilizia dietro presentazione dell'atto di erogazione a saldo del mutuo ordinario integrativo contratto con l'Istituto mutuante ".

TITOLO III

NORMA FINANZIARIA

ARTICOLO 6

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 29 maggio 1980, n. 60 , come modificata con la presente, è autorizzato, per l'anno 1985 il limite di impegno di lire 293.500.000. Le annualità di pari importo sono iscritte al cap. 7007 dei bilanci regionali degli anni dal 1985 al 1994.

2. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1985 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso bei bilanci dal 1995 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 1994.

3. All'onere annuale, di cui al primo comma , si fa fronte con lo stanziamento esistente al cap. 7007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1985 e al programma operativo 4.21.2.03 del bilancio pluriennale 1985/ 86.

4. La disponibilità di lire 106.500.000, esistente sullo stanziamento del cap. 7007 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei contributi di cui all' art. 3 della presente legge.

5. La norma finanziaria contenuta nell' art. 10 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 60 è soppressa.

6. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 - come modificata ed integrata con la legge regionale 7 agosto 1983, n. 37 e con la presente - è autorizzato, per l'anno 1985, un ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità di pari importo sono iscritte al cap. 7001 dei bilanci regionali degli anni dal 1985 al 1994.

7. E'applicabile il disposto di cui al precedente secondo comma .

8. Al predetto onere annuo di lire 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 9041 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 e al programma operativo 4.21.2.04 del bilancio pluriennale 1985/ 86.

9. Il limite di impegno autorizzato a carico del cap. 9041 con l'art. 4 della legge di bilancio 7 aprile 1982, n. 17, è ridotto di lire 150.000.000.

10. Al bilancio preventivo regionale per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
- Cap. 7001 L. 150.000.000
 
In diminuzione
 
- Cap. 9041 L. 150.000.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1985

Marri

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