ARTICOLO 1
1.
Il
primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
, è sostituito dal seguente:
"
1. Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984, n. 4, sono delegate alle Province a far data dal rinnovo degli organi degli Enti delegatari a seguito di elezioni amministrative generali
".
2.
Il terzo comma del predetto art. 2 è sostituito dal seguente:
"
3. Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
è sostituito dal seguente:
"
1. I contributi regionali disposti a favore dei Consorzi intercomunali dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
e successive modificazioni ed integrazioni, sono erogati con gli stessi criteri e modalità alle Associazioni dei Comuni di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
, a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
2. I contributi ed erogazioni regionali disposti a favore dei Consorzi intercomunali di bacino di traffico dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984, n. 4, sono erogate con gli stessi criteri e modalità alle Province a far data dall'esercizio della delega ai sensi del precedente art. 2, primo comma
".
ARTICOLO 3
1.
All'
art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1
è aggiunto il seguente comma:
"
Il personale di ruolo assunto dai Consorzi di bacino di traffico, di cui alla
legge regionale 17 agosto 1979, n. 44
, è trasferito - ai sensi dell'art. 10, secondo e terzo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
- alle Province, che provvederanno all'inquadramento nei rispettivi ruoli secondo le norme di cui al
DPR 26 aprile 1982, n. 300
e al
DPR 25 giugno 1983, n. 347
".