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Legge regionale 26 aprile 1985, n.36


LEGGE REGIONALE n.36 del 26 Aprile 1985

Date di vigenza

17/05/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/05/1985
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 17/05/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Aprile 1985 ,n. 36
Modificazioni ed integrazioni della LR 14 gennaio 1985, n. 1 recante "Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei Comuni di cui alla LR 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai Consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 46 del 02/05/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984, n. 4, sono delegate alle Province a far data dal rinnovo degli organi degli Enti delegatari a seguito di elezioni amministrative generali ".

2. Il terzo comma del predetto art. 2 è sostituito dal seguente:
 
" 3. Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1 ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 è sostituito dal seguente:
 
" 1. I contributi regionali disposti a favore dei Consorzi intercomunali dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, sono erogati con gli stessi criteri e modalità alle Associazioni dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
 
2. I contributi ed erogazioni regionali disposti a favore dei Consorzi intercomunali di bacino di traffico dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984, n. 4, sono erogate con gli stessi criteri e modalità alle Province a far data dall'esercizio della delega ai sensi del precedente art. 2, primo comma
".

ARTICOLO 3

1. All' art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
 
" Il personale di ruolo assunto dai Consorzi di bacino di traffico, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 , è trasferito - ai sensi dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 - alle Province, che provvederanno all'inquadramento nei rispettivi ruoli secondo le norme di cui al DPR 26 aprile 1982, n. 300 e al DPR 25 giugno 1983, n. 347 ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1985

Marri

[1]