ARTICOLO UNICO
1.
Dopo l'ultimo comma dell'
art. 8 della legge regionale n. 41 del 26 ottobre 1983
è aggiunto il seguente:
"
In deroga ai disposti dell'8º comma, 2º trattino del presente articolo, fino e non oltre il 31 dicembre 1985, nelle zone non ricomprese nel 4º comma dell'articolo medesimo, potranno essere riconosciuti idonei anche nuclei di base autogestiti che sovrappongono tra di loro, parzialmente o totalmente, i territori autonomamente delimitati purchè assicurino, nel loro complesso, l'assistenza tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti. Per ottenere il riconoscimento i predetti nuclei dovranno possedere singolarmente tutte le altre caratteristiche ed i requisiti richiesti dal presente articolo ed attivare le procedure di riconoscimento individuate nel precedente nono comma. Le richieste di attività di assistenza tecnica presentate dai nuclei di base autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma, potranno essere ammesse al finanziamento pubblico, fino al 100 per cento per le spese relative al personale e sino al 70 per cento per la restante spesa purchè tali richieste siano presentate unitariamente dalle Associazioni dei produttori agricoli che sovrappongono i rispettivi territori delimitati, in modo tale che il programma di attività risulti, per il territorio interessato, omogeneo e coordinato. Successivamente al 31 dicembre 1985, per il riconoscimento dei nuclei operativi di base autogestiti si applicano esclusivamente le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Limitatamente ai nuclei di base autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma l'ESAU, in aggiunta ai normali adempimenti di cui ai disposti del decimo comma del presente articolo, effettuerà entro il 31 dicembre 1987 verifiche specifiche sulla funzionalità operativa dei singoli nuclei procedendo, ove essi diano risultati giudicati non soddisfacenti, alla revoca dei relativi riconoscimenti di idoneità
".