Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
29 aprile 1985
,n.
39
Integrazione delle leggi regionali 20 dicembre 1984, nº 49, integrativa e modificativa delle LLRR n. 17/ 1979 e 68/ 1981 in materia di interventi a favore della cooperazione agricola e 20 febbraio 1984, n. 5.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
47 del
06/05/1985
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Dopo l'ultimo comma dell'
art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 49
, sono aggiunti i seguenti:
"
Le somme destinate agli interventi di cui al primo comma possono essere utilizzate da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria anche per la sottoscrizione di quote sociali finalizzate al ripianamento delle passività degli Organismi associativi.
In deroga a quanto disposto dalla
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5
art. 3 lett. g) l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato a corrispondere anticipazioni fino alla concorrenza dell'80 per cento degli importi previsti nel piano degli interventi di cui al precedente terzo comma.
Alla copertura delle anticipazioni sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 3
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 29 aprile 1985
Marri
[1]