Legge regionale. 2 maggio 1980 , n.38


LEGGE REGIONALE. 2 Maggio 1980 n.38 del

Documento vigente dal 11/02/1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE. 2 Maggio 1980 n. 38
Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 07/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Principi generali.

1. Ferma restando la disciplina della legge regionale 11 agosto 1978, n. 40 , per la tutela della flora, in adempimento a quanto previsto dal quarto comma dell' art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , sono emanate le seguenti norme per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco.

[ Art. 2 ] [7]
[ Art. 3 ] [8]
Art. 4

Sviluppo della tartuficoltura e disciplina della raccolta del tartufo.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l' impiego del " vanghetto" o " vanghella" ed è limitata al seguente periodo:

a) tartufi neri o tuber melanosporum Vitt (tartufo nero di Norcia e di Spoleto) e tartufo " scorzone" o tuber aestivum - dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco o tuber magnatum (trifola bianca) - dal 1º ottobre al 15 gennaio;

c) tartufo estivo o tuber aestivum (" statareccio") - dal 1º giugno al 30 settembre;

d) tuber borchii (bianchetto o marzuolo) dal 1º gennaio al 15 aprile.

3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.

5. Le buche o le forate aperte per la estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

6. Per quanto attiene alla disciplina della raccolta dei tartufi non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni.

7. Le Comunità montane od i Comuni non facenti parte delle Comunità montane, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sulla base dell?andamento stagionale e delle particolari esigenze delle zone interessate, potranno individuare periodi di raccolta diversi. [9]

8. Del calendario per la raccolta dei tartufi predisposto ai sensi del precedente comma dovrà essere data idonea pubblicità a cura della Comunità montana o del Comune interessato. [10]

Art. 5

Autorizzazione alla raccolta.

1. L' autorizzazione per praticare la raccolta dei tartufi prevista dall' art. 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 è rilasciata al richiedente che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, previo esame che accerti nel candidato la conoscenza delle specie e della varietà dei tartufi e delle norme che ne disciplinano la raccolta.

2. Il rilascio dell' autorizzazione è documentata con apposito tesserino recante le norme di disciplina della raccolta.

[ 3. ] [11]

3. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana o dall?Associazione dei Comuni, per i territori non montani, competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente. [12]

4. I tesserini precedentemente rilasciati cessano di avere ogni validità se non rinnovati entro 18 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Contributi.

1. Al fine di favorire lo sviluppo della coltivazione dei tartufi e la protezione delle tartufaie sono erogati contributi in conto capitale ai proprietari, ai mezzadri, agli affittuari, ai coltivatori diretti singoli o associati in Cooperative o loro Consorzi per la messa in opera delle tabelle o dei cartelli di cui all' art. 3 della legge n. 568/ 1970 , nonchè per l' impianto di tartufaie comprese le spese per l' approvvigionamento delle piante tartufigene.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, previo collaudo dell' impianto effettuato dai tecnici della Regione o su presentazione di regolare fattura di acquisto delle piante.

3. I contributi previsti nel presente articolo sono concessi fino ad un limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alle norme della presente legge, è applicata la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 con la confisca del prodotto.

2. La sanzione amministrativa di cui al secondo comma dell' art. 16 della legge n. 568 del 1970 è elevata nel minimo   [ ... ] [13]   da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 2.000.000 (duemilioni), fermo restando la confisca del prodotto.. [14] 

3. Le violazioni di cui all' art. 4 della presente legge, comportano la sospensione della autorizzazione per la durata di due anni.

Art. 8

Vigilanza

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le Comunità montane, nonchè tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 .

[ 2. ] [15]

2. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive norme attuative. [16]

Art. 8 bis

1. Le Comunità montane ed i Comuni non facenti parte delle Comunità montane possono promuovere, in collaborazione con gli uffici regionali, studi e ricerche al fine della predisposizione di una cartografia a scala 1: 100.000 per l?individuazione delle zone a vocazione produttiva di tartufo nero».

[17]
Art. 9

Finanziamento.

1. Per il finanziamento dei contributi previsti dall' art. 6 della presente legge, è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 30.000.000 con imputazione al cap. 8418( tit. II, sez. 10, rubr. 43, tipo 2.1., sett. 12) di nuova istituzione, denominato: " Contributi per la messa in opera delle tabelle o dei cartelli di cui all' art. 3 della legge n. 568/ 1970 , nonchè per l' impianto di tartufaie comprese le spese per l' approvvigionamento delle piante tartufigene".

2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, è autorizzata, per l' anno 1980, la spesa di lire 5.000.000 con imputazione al cap. 4005( tit. I, sez. 10, rubr. 43, tipo 2.1., sett. 12) di nuova istituzione, denominato: " Spese per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di tartuficoltura e salvaguardia dei prodotti del bosco e del sottobosco".

3. All' onere complessivo di lire 35.000.000 di cui ai commi precedenti, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 8416 " Spese per interventi pubblici nel settore della forestazione in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 " del bilancio 1980, al quale sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento:
 
- cap. 4005 competenza L. 5.000.000 cassa L. 5.000.000
 
- cap. 8418 competenza L. 30.000.000 cassa L. 30.000.000
 
totale competenza L. 35.000.000
 
totale cassa L. 35.000.000
 
In diminuzione:
 
- cap. 8416 competenza L. 35.000.000 cassa L. 35.000.000

4. Per gli anni successivi l' entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà determinata con la legge di bilancio a norma dell' art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 maggio 1980

MARRI

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 225, comma 1, lett. d) della L.R. 9 aprile 2015, n. 12