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Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 22 Gennaio 1986

Date di vigenza

11/02/1986 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/02/1986
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 11/02/1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Gennaio 1986 ,n. 5
Contributo della Regione per il VII centenario della conversione della Beata Angela da Foligno.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 27/01/1986

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al fine di concorrere adeguatamente al sostegno della realizzazione delle iniziative per la celebrazione del VII centenario della conversione della Beata Angela da Foligno, la Regione dell'Umbria eroga al Comune di Foligno un contributo da destinare integralmente in favore del Comitato cittadino appositamente costituito.

2. L'erogazione dell'intervento finanziario, nei limiti di cui al successivo art. 3 , avverrà sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute in attuazione del programma di attività predisposto dal Comitato stesso.

ARTICOLO 2

1. Al fine di concorrere alla elaborazione e gestione del programma di attività la Giunta regionale può designare un proprio rappresentante in seno al Comitato cittadino di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 3

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata - per l'anno 1986 - la spesa " una tantum" di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa da iscrivere al cap. 764 - di nuova istituzione nel bilancio regionale - denominato: " Concorso regionale nella spesa per le celebrazioni del VII centenario della conversione della Beata Angela da Foligno" (codice SIR 1116210132).

2. All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con quota della disponibilità che verrà appositamente iscritta nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1986.

3. La Giunta regionale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 gennaio 1986

Marri

[1]