ARTICOLO 1
1.
Al fine di concorrere adeguatamente al sostegno della realizzazione delle iniziative per la celebrazione del VII centenario della conversione della Beata Angela da Foligno, la Regione dell'Umbria eroga al Comune di Foligno un contributo da destinare integralmente in favore del Comitato cittadino appositamente costituito.
2.
L'erogazione dell'intervento finanziario, nei limiti di cui al successivo
art. 3
, avverrà sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute in attuazione del programma di attività predisposto dal Comitato stesso.
ARTICOLO 3
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata - per l'anno 1986 - la spesa " una tantum" di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa da iscrivere al cap. 764 - di nuova istituzione nel bilancio regionale - denominato: " Concorso regionale nella spesa per le celebrazioni del VII centenario della conversione della Beata Angela da Foligno" (codice SIR 1116210132).
2.
All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con quota della disponibilità che verrà appositamente iscritta nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1986.
3.
La Giunta regionale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.