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Legge regionale 14 aprile 1986, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del

Date di vigenza

19/04/1986 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/04/1986
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 19/04/1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Aprile 1986 , n. 16
Adeguamento della legislazione regionale alle norme sul nuovo assetto degli organi di gestione delle UULLSSSS.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 18/04/1986

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 , è sostituito dal seguente: " 1. L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.
 
2. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione è uguale a quello dei componenti assegnato al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni associati.
 
3. Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai membri dell'assemblea, determinato ai sensi del precedente comma, sita nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.
 
4. Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo convenzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi, nella misura che segue:
 
- comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;
 
- comuni oltre i 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.
 
5. Per i fini del presente articolo la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
 
6. L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato ai fini del calcolo proporzionale di cui al terzo comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.
 
7. Qualora nell'attribuzione dei rappresentanti ai singoli comuni il calcolo proporzionale suddetto dia quozienti contenenti frazioni di unità , l'assegnazione ai comuni di un ulteriore rappresentante, fino alla concorrenza del limite di cui al terzo comma, viene effettuata secondo il seguente ordine prioritario:
 
a) comuni da 0 a 2000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 2;
 
b) comuni da 2001 a 5000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 3;
 
c) comuni con il quoziente della frazione di cui sopra più elevato ed a parità dello stesso con maggiore popolazione.
 
8. I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, previa ripartizione dei membri assegnati nel modo seguente:
 
1) Consigli comunali eletti con il sistema maggioritario:
 
a) nel caso di nomina da due a quattro rappresentanti: uno alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso siano presenti in Consiglio più liste di minoranza, il rappresentante delle minoranze è nominato nella lista in cui è stato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale;
 
b) nel caso di nomina da cinque a sette rappresentanti: due alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso di due liste di minoranza presenti in Consiglio comunale: un rappresentante per ciascuna lista; nel caso di più liste si applica il criterio indicato alla lettera sub/ a;
 
2) Consigli comunali eletti con il sistema proporzionale: ripartizione tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali e presenti in Consiglio comunale, in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all' art. 72, comma quinto, del DPR 16 maggio 1960, n. 570 tra gli eletti nelle rispettive liste garantendo almeno un rappresentante alle liste che abbiano ottenuto almeno 1/ 10 dei voti validi, semprechè ad altre liste, l'applicazione del metodo predetto, attribuisca ulteriori rappresentanti oltre il primo.
 
A tale scopo si procede successivamente alla riduzione del numero dei rappresentanti per le liste che abbiano riportato quozienti minori.
 
9. L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorchè siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.
 
10. L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione dei singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.
 
11. L'associazione adotta, nel termine di sei mesi, un regolamento per il funzionamento dei propri organi. Fino all'adozione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del comune dell'associazione con maggiore popolazione.

ARTICOLO 2

1. L' art. 16 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è così sostituito: " - il collegio dei revisori. - il comitato di gestione e il suo presidente; 2. Le funzioni elencate al primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 15 gennaio 1986, n. 4 , sono esercitate dall'assemblea dell'associazione intercomunale per gli ambiti territoriali di cui al primo comma del precedente art. 2, e dal consiglio della Comunità montana per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma dello stesso articolo 1. Sono organi dell'ULSS: ".

ARTICOLO 3

1. L' art. 19 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è così sostituito: " 1. Il comitato di gestione dell'ULSS è composto dal presidente e da sei membri nelle ULSS con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e dal presidente e da quattro membri nelle altre. 2. Il presidente e i membri del comitato di gestione sono eletti dall'assemblea anche fuori dal proprio seno, a maggioranza, con separate votazioni. 3. Hanno titolo ad essere nominati nel comitato di gestione i cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentate da un curriculum che deve essere depositato a cura di uno o più gruppi presenti nell'assemblea dell'associazione cinque giorni prima della elezione. 4. Nelle ULSS corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al secondo comma dell'art. 2 le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della Comunità montana. 5. I membri del Comitato di gestione esterni all'assemblea partecipano alle sedute dell'assemblea stessa e delle commissioni eventualmente istituite, senza diritto di voto, quando siano in discussione argomenti relativi alla gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali. "

ARTICOLO 4

1. L' art. 21 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , è così sostituito: " 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ULSS, dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni. 2. Il comitato di gestione elegge un vice - presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. 3. Allorchè sussistono specifiche ed improrogabili ragioni di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone a ratifica da parte del comitato medesimo nella prima riunione che deve essere convocata al più presto e comunque non oltre sette giorni ".

ARTICOLO 5

1. Sono soppressi gli articoli 17 e 18 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 .

ARTICOLO 6

Norme transitorie

1. Nella prima riunione, l'assemblea dell'associazione costituita ai sensi della presente legge, prima di ogni altro adempimento, provvede all'elezione del presidente ai sensi e con le modalità previste dall' art. 9 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 . La prima riunione dell'associazione dei comuni è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età. 2. In sede di prima applicazione della legge il rinnovo degli organi di gestione delle ULSS nonchè , quando occorra, dell'assemblea dell'associazione intercomunale deve avvenire entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Perugia, 14 aprile 1986

MARRI

[1]