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Legge regionale 2 aprile 1986, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 2 aprile 1986

Date di vigenza

24/04/1986 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/04/1986
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 24/04/1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1986 ,n. 11
Ulteriore integrazione della LR 28 maggio 1980, n. 57. Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 09/04/1986

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Alla tabella annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , così come modificata dalla LR n. 47 del 3 dicembre 1984, al numero d'ordine 16, nella colonna delle note, è aggiunto il seguente ultimo comma: " Nell'anno di scadenza della concessione di azienda faunistico - venatoria la tassa deve essere corrisposta entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'eventuale provvedimento di rinnovo ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 aprile 1986

Marri

[1]