ARTICOLO UNICO
1.
La
legge regionale 13 luglio 1983, n. 25
, è modificata nel modo seguente:
1) l'art. 11 è sostituito dal seguente:
"
Art. 11. Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento.
1. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate autorizzano la cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche, determinando i modi di prelievo e la destinazione del pesce catturato.
2. Chiunque intenda esercitare la pesca per scopi scientifici, deve richiedere una speciale autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio, contenente l'indicazione delle modalità per l'esercizio dell'attività richiesta. Le Province dispongono i necessari controlli perchè l'esercizio della pesca non sia rivolto ad altro fine.
3. Alle attività di prelievo, detenzione, trasporto e commercializzazione di pesce, svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, purchè autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, non si applica la disciplina della presente legge e del regolamento di pesca di cui al successivo art. 20
".
2)
L'ultimo comma dell'art. 21 è soppresso.
3)
Al quinto comma dell'art. 28 dopo le parole "
non valgono le limitazioni di quantità del pescato
" sono aggiunte le parole "
e i limiti di lunghezza
" e la successiva parola "
previsto
" è sostituita dalla parola "
previsti
".
4)
Le parole "
ripopolamento ittico
" del secondo coma dell'art. 29 dopo "
L'utilizzo di dette acque ai fini di piscicoltura
" sono soppresse.
5)
L'art. 31 è così sostituito:
"
Art. 31. Disciplina delle attività di piscicoltura e pesca a pagamento.
1. Nelle acque private utilizzate a fini di piscicoltura o pesca a pagamento non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18, lettere a), b), c), i) e p) e le disposizioni di cui al regolamento di pesca relative alle epoche e agli orari di divieto nonchè ai limiti di cattura giornalieri.
2. In particolare alle acque private, di cui al precedete comma, non comunicanti con quelle pubbliche, non si applicano i divieti di cui all'art. 18 della presente legge
".
6)
Alla lettera f) dell'art. 32 dopo le parole "
pesce vivo o morto
" sono aggiunte le parole "
non congelato
".
7)
Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente articolo:
"
Art. 39. Piani stralcio delle Province.
1. Fino alla approvazione del programma triennale previsto dal precedente art. 4 la Giunta regionale delibera la ripartizione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base dei programmi annuali predisposti dalle Province secondo le procedure previste al precedente art. 6
".