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Legge regionale 14 aprile 1986, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 14 Aprile 1986

Date di vigenza

03/05/1986 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/05/1986
01/01/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 01/01/1999

Documento vigente dal 03/05/1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Aprile 1986 ,n. 15
Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 . Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 18/04/1986

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. La legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 , è modificata nel modo seguente:
 
1) l'art. 11 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 11. Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento.
 
1. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate autorizzano la cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche, determinando i modi di prelievo e la destinazione del pesce catturato.
 
2. Chiunque intenda esercitare la pesca per scopi scientifici, deve richiedere una speciale autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio, contenente l'indicazione delle modalità per l'esercizio dell'attività richiesta. Le Province dispongono i necessari controlli perchè l'esercizio della pesca non sia rivolto ad altro fine.
 
3. Alle attività di prelievo, detenzione, trasporto e commercializzazione di pesce, svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, purchè autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, non si applica la disciplina della presente legge e del regolamento di pesca di cui al successivo art. 20
".

2) L'ultimo comma dell'art. 21 è soppresso.

3) Al quinto comma dell'art. 28 dopo le parole " non valgono le limitazioni di quantità del pescato " sono aggiunte le parole " e i limiti di lunghezza " e la successiva parola " previsto " è sostituita dalla parola " previsti ".

4) Le parole " ripopolamento ittico " del secondo coma dell'art. 29 dopo " L'utilizzo di dette acque ai fini di piscicoltura " sono soppresse.

5) L'art. 31 è così sostituito:
 
" Art. 31. Disciplina delle attività di piscicoltura e pesca a pagamento.
 
1. Nelle acque private utilizzate a fini di piscicoltura o pesca a pagamento non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18, lettere a), b), c), i) e p) e le disposizioni di cui al regolamento di pesca relative alle epoche e agli orari di divieto nonchè ai limiti di cattura giornalieri.
 
2. In particolare alle acque private, di cui al precedete comma, non comunicanti con quelle pubbliche, non si applicano i divieti di cui all'art. 18 della presente legge
".

6) Alla lettera f) dell'art. 32 dopo le parole " pesce vivo o morto " sono aggiunte le parole " non congelato ".

7) Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente articolo:
 
" Art. 39. Piani stralcio delle Province.
 
1. Fino alla approvazione del programma triennale previsto dal precedente art. 4 la Giunta regionale delibera la ripartizione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base dei programmi annuali predisposti dalle Province secondo le procedure previste al precedente art. 6
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 aprile 1986

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 43 legge Regione Umbria 2 dicembre 1998, n. 44.

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge regionale è stata confermata dalla L.R. 22 ottobre 2008, n. 15, art. 53, comma 1, lett. d)