ARTICOLO 1
Obiettivi
1.
La presente legge, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Piano urbanistico territoriale, disciplina la programmazione e la attuazione degli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, regolando le modalità di erogazione dei finanziamenti e di esercizio della vigilanza.
Titolo I
PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO 2
Programmazione pluriennale
1.
Gli obiettivi indicati all'
art. 1
vengono conseguiti con la redazione di Programmi pluriennali e Piani attuativi annuali delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane
.
2.
I programmi pluriennali delle opere pubbliche sono predisposti dalla Giunta regionale con il concorso degli Enti interessati, tenuto conto delle relazione revisionali e programmatiche approvati dai comuni ai sensi dell'art. 1 quater del DL 28 febbraio 1983, n. 35, convertito il legge con modificazioni 26 aprile 1983, n. 131.
3.
I programmi pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale.
4.
Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:
a)
gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità ;
b)
i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standards di soddisfacimento;
c)
le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, tenuto anche conto dei programmi della Cassa depositi e prestiti, dell'Istituto per il credito sportivo e delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;
d)
gli ambiti territoriali di intervento;
e)
gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;
f)
i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre - progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo
art. 3
.
5.
Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o preprogetti da esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi - benefici.
6.
Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonchè le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere.
7.
Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsioni e programmatiche di cui al precedente
secondo comma
.
ARTICOLO 3
Piani attuativi annuali d'intervento
1.
I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dalla Giunta regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione
, sentita la competente commissione consiliare[8]
.
2.
I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:
a)
i criteri di priorità adottati per la individuazione delle opere da finanziare;
b)
gli interventi ammessi a finanziamento;
c)
la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo
art. 9
, con l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di contributi in annualità costanti, della loro durata;
d)
i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli stessi;
e)
i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per la loro esecuzione, nonchè le modalità per il loro controllo.
3.
Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel precedente
art. 2, primo comma
, in relazione alle specifiche esigenze di settore.
4.
La individuazione degli interventi ammessi a finanziamento avviene sulla base:
- dell'esame di rispondenza ai criteri fissati dal programma pluriennale dei progetti di fattibilità presentati;
- dell'analisi dei fabbisogni attuali e futuri;
- della partecipazione del soggetto attuatore al
funzionamento[9]
dell'opera.
5.
Il piano attuativo annuale può prevedere l'accantonamento di una quota massima del 10 per cento dei finanziamenti da destinare prioritariamente ad interventi urgenti ed imprevedibili ed al completamento di opere già finanziate.
[11]
ARTICOLO 4
Formazione dei programmi pluriennali e dei Piani attuativi annuali
1.
La Giunta regionale, per predisporre la proposta di programma pluriennale delle opere pubbliche da presentare al Consiglio regionale, istituisce, ai sensi dell'
art. 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, il Dipartimento delle opere pubbliche.
2.
I piani attuativi annuali di intervento sono trasmessi all'approvazione della Giunta regionale dall'assessore competente.
3.
Qualora la materia del piano sia di competenza di più uffici viene costituito, tra questi, un apposito gruppo di lavoro.
4.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione illustrativa delle attività svolte in esecuzione ai piani attuativi annuali con riferimento all'anno precedente.
ARTICOLO 5
Approvazione dei progetti
1.
I programmi pluriennali ed i piani attuativi annuali stabiliscono quali progetti, la cui titolarità sia di altro Ente, devono essere approvati dalla Giunta regionale prima dell'appalto dei lavori ai fini del finanziamento.
ARTICOLO 6
Osservatorio regionale delle opere pubbliche
1.
Per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani attuativi annuali la Giunta regionale promuove ricerche nelle aree geografiche d'intervento, studi di fattibilità su opere di interesse regionale ed istituisce l'Osservatorio delle opere pubbliche, unità operativa integrata ai sensi dell'
art. 41 della LR 17 agosto 1984, n. 41
.
2.
L'Osservatorio è finalizzato:
a)
alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale, anche al fine di determinare indici di fabbisogno in relazione agli standards di soddisfacimento delle popolazioni, fissati dai Programmi pluriennali;
b)
alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle imprese operanti nella regione, sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro.
3.
Alla formazione della banca dei dati ed al loro aggiornamento provvedono gli uffici regionali, preposti alla elaborazione e alla verifica dei programmi, nonchè i Comitati regionali di controllo sugli atti degli Enti locali che sono tenuti ad inviare alla Regione, ogni trimestre, dati sulle deliberazioni di approvazione dei progetti, degli appalti e dei collaudi dei lavori concernenti opere pubbliche e di interesse pubblico, loro sottoposte.
[14]
ARTICOLO 7
Operatività
1.
La Giunta regionale può eseguire mediante appalto o concessione opere pubbliche di interesse regionale rilevanti ai fini dell'attuazione del Programma pluriennale delle opere pubbliche.
2.
La Giunta regionale può inoltre, per favorire l'attuazione dei Piani attuativi annuali su richiesta degli Enti attuatori, fornire la consulenza ed il supporto tecnico - amministrativo per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle opere.
Titolo II
NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE
ARTICOLO 8
Ambiti di applicazione
1.
Le norme del presente titolo di applicano alle opere pubbliche realizzate con il contributo della Regione dagli Enti locali territoriali e dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane.
ARTICOLO 9
Finanziamenti
1.
Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al precedente articolo, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale, contributi costanti in annualità e garanzie fidejussorie, nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere, ivi compreso l'eventuale onere per spese tecniche, revisione prezzi, acquisizione aree di sedime ed IVA.
2.
I contributi possono, altresì , esse concessi per la acquisizione al patrimonio degli Enti immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche.
3.
Il contributo regionale, per quanto riguarda le spese tecniche, non può superare il limite stabilito dalle vigenti tariffe professionali e comunque la misura massima del 7 per cento del costo dell'opera; ulteriori eventuali oneri eccedenti saranno a carico dell'Ente titolare del progetto.
ARTICOLO 10
Concessione contributo regionale
1.
Per i progetti che, ai sensi del precedente
art. 5
, sono sottoposti al controllo della Regione, la concessione dei contributi in conto capitale o in annualità e delle garanzie fidejussorie, nonchè l'assunzione dell'impegno di spesa, sono disposte dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.
2.
Per gli altri progetti la concessione dei contributi e delle garanzie fidejussorie e l'assunzione dell'impegno di spesa, sono disposte dalla Giunta regionale alla presentazione della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e di una relazione tecnico illustrativa di conformità dello stesso al progetto di fattibilità per il quale l'opera è stata ammessa a finanziamento. La relazione di conformità deve costituire parte integrante della deliberazione.
ARTICOLO 11
Contributi in conto capitale
1.
I contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:
a)
50 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio di lavori;
b)
40 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta il primo 50 per cento anticipato;
c)
10 per cento con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e
secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
o di regolare esecuzione nonchè della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.
2.
Per le opere di importo inferiore a
30 milioni[20]
i contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:
a)
90 per cento, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;
b)
10 per cento, con deliberazione della giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e
secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra ente e Regione.
3.
La Giunta regionale può prevedere, in caso di urgenza, aperture di credito a favore degli Enti attuatori.
4.
In caso di acquisizione di immobili al patrimonio degli Enti ai fini di cui al
secondo comma del precedente articolo 9
, la liquidazione del contributo può essere disposta dalla Giunta regionale in un'unica soluzione, su presentazione di idonea documentazione attestante l'acquisizione dei beni stessi.
ARTICOLO 12
Reimpiego delle economie
1.
La Giunta regionale destina le eventuali economie ed integrazione del fondo di cui al
quinto comma del precedente art. 3
.
2.
Su motivata richiesta dell'Ente, la Giunta regionale può autorizzare l'impiego delle economie per lavori complementari a quelli eseguiti.
ARTICOLO 13
Contributi suppletivi
1.
La Giunta regionale, utilizzando le somme accantonate ai sensi del
quinto comma del precedente art. 3
, può concedere contributi suppletivi per maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, lavori imprevisti, danni di forza maggiore e tacitazione di riserve.
2.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte degli Enti attuatori o a questi addebitabili, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano comunque a carico degli stessi.
ARTICOLO 14
Contributi in annualità costanti
1.
La Giunta regionale concede contributi in annualità costanti su mutui appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi.
2.
I contributi vengono erogati dalla Regione in annualità , sulla base di apposito atto deliberativo dell'Ente interessato che approva il contratto definitivo di mutuo ed il piano di ammortamento del mutuo contratto con un istituto bancario pubblico o privato o con altro Ente pubblico.
3.
L'erogazione avviene su disposizione del dirigente dell'Ufficio competente, direttamente a favore degli Enti beneficiari e per una quota di contributo non superiore al 90% dell'importo concesso. La Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte degli Enti interessati della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione, nonchè del piano di ammortamento definitivo del mutuo contratto, verifica la spesa realmente sostenuta, determina l'importo definitivo del contributo a carico della Regione e provvede alla erogazione, in una unica soluzione, della eventuale differenza tra l'importo definitivo del contributo e le somme erogate.
[23]
4.
L'erogazione avviene, in caso di acquisizione al patrimonio dell'Ente beneficiario, ai fini di cui al
secondo comma del precedente articolo 9
, nella misura del 100 per cento dell'importo concesso, con delibera della Giunta regionale.
ARTICOLO 15
Garanzia fidejussoria
1.
La Giunta regionale può concedere, per la realizzazione delle opere inserite nel Programma pluriennale o nei Piani attuativi annuali, garanzie fidejussorie ai soggetti carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia.
2.
Gli Enti interessati sono tenuti all'invio di apposito atto deliberativo dal quale risulti la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui contraendi; in caso di carenza parziale la garanzia regionale opere per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell'Ente.
ARTICOLO 16
Revisione prezzi
1.
Per lavori di importo a base d'asta superiore a 700 milioni, ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione previsto in progetto superiore a trecento giorni, l'Ente interessato deve predisporre, per la determinazione della revisione prezzi, il programma dei lavori di cui al
primo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
.
2.
Per lavori, di importo a base d'asta superiore a 200 milioni, la Giunta regionale, in sede di concessione del contributo, può stabilire sulla base delle caratteristiche e della durata dei lavori che l'Ente beneficiario sia tenuto alla presentazione alla Regione del programma dei lavori, determinato sulla base della durata progettuale degli stessi e del prevedibile andamento dei costi. In carenza di presentazione del programma dei lavori l'onere della revisione prezzi è a carico dell'Ente realizzatore.
ARTICOLO 17
Adempimenti dei soggetti beneficiari
1.
Gli Enti ammessi ai contributi di cui ai precedenti articoli sono tenuti, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, al rispetto dei termini assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione al contributo previsti all'
art. 3, secondo comma, lettera e)
.
2.
La decorrenza dei termini assegnati, senza che sia stata presentata alla Giunta regionale motivata istanza di proroga, comporta la decadenza dall'ammissione al contributo.
3.
La Giunta regionale, valutate le motivazioni addotte, può assegnare un ulteriore termine, trascorso il quale destina il contributo ad altro intervento.
4.
Qualora l'Ente interessato non provveda ai singoli adempimenti nei termini indicati nel provvedimento regionale di concessione del contributo, la Giunta regionale, previa diffida dell'Assessore competente, revoca il contributo e le eventuali somme anticipate vanno restituite alla Regione.
ARTICOLO 18
Approvazione progetti
1.
I progetti di cui all'
art. 5
, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 60 giorni dal loro ricevimento. In caso di progetti riguardanti materie di competenza di più uffici, la Giunta regionale, per l'istruttoria, si avvale di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale appartenente agli uffici competenti.
2.
La Giunta regionale può altresì avvalersi del parere della Commissione tecnico - amministrativa di cui all'
art. 9 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
.
3.
L'approvazione della Giunta regionale, relativamente ai progetti di cui al presente articolo, interviene anche sugli atti di collaudo, sulle perizie di variante o suppletive, sulla tacitazione delle riserve e sulla eventuale convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.
ARTICOLO 19
Vigilanza sugli interventi
1.
Gli uffici competenti verificano periodicamente lo stato di attuazione degli interventi non sottoposti ad approvazione della Giunta regionale, di norma, sulla base delle erogazioni effettuate ai sensi dei precedenti artt. 11 e 14 e del programma dei lavori di cui all'
art. 16
, relazionando semestralmente alla Giunta regionale.
ARTICOLO 20
Pronto intervento
1.
Gli interventi urgenti a seguito di calamità pubblica sono disciplinati dal
Titolo II della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
.
2.
L'
art. 25 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
, è sostituito dal seguente: "
1. L'Ente proprietario dell'opera pubblica rileva la necessità degli interventi di cui al precedente articolo mediante la redazione, da parte del tecnico incaricato, del verbale di somma urgenza ed assume gli eventuali provvedimenti conseguenti.
2. La necessità di lavori di pronti intervento è segnalata con la massima tempestività alla Giunta regionale inviando, contestualmente alla segnalazione, il verbale di somma urgenza.
3. L'Ente interessato può anche richiedere alla Giunta regionale il concorso alla realizzazione dei lavori di pronto intervento. L'importo del contributo ammissibile viene comunicato, anche telegraficamente dal Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, previa verifica della sussistenza dei presupposti.
4. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma l'Ente trasmette il progetto esecutivo dell'intervento alla Giunta regionale e, decorso inutilmente tale termine, l'ammissibilità a contributo si ritiene revocata.
5. La concessione del contributo regionale avviene alla presentazione del progetto dell'intervento, della relativa deliberazione di approvazione e del verbale di inizio lavori.
6. Il contributo viene liquidato nel modo seguente:
a) 90 per cento, contestualmente all'approvazione della deliberazione regionale di concessione del contributo;
b) 10 per cento, previa deliberazione della Giunta regionale di liquidazione finale del contributo, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo, da eseguirsi nei termini fissati dal primo e
secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
o di regolare esecuzione nonche0 della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.
7. I lavori di cui al presente titolo sono affidati in via di urgenza a trattativa privata a imprese ritenute idonee
".
ARTICOLO 21
Affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche alle Comunità montane
1.
Ferme restando le competenze delegate alle Comunità montane ai sensi della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47
, gli Enti locali territoriali, prima di esperire gare per l'appalto di opere pubbliche da realizzarsi con i contributi della Regione, sono tenuti a verificare la possibilità che la Comunità montana competente per territorio realizzi gli interventi con le proprie maestranze.
2.
Nel caso in cui la Comunità montana sia in grado di provvedere alla realizzazione delle opere i rapporti tra la stessa e l'Ente locale sono disciplinate da una apposita convenzione.
Titolo III
NORME GENERALI
ARTICOLO 22
Ambiti di applicazione
1.
Fermo restando quanto disposto da specifiche norme statali alle opere pubbliche realizzate anche in assenza di contributo regionale si applicano le norme del presente titolo.
ARTICOLO 23
Elenco regionale dei prezzi
1.
La Giunta regionale, al fine di coordinare l'attività tecnico - amministrativa degli Enti attuatori degli interventi, predispone l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.
2.
L'elenco regionale, aggiornato ogni sei mesi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene utilizzato per la formazione degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori a quelli previsti nell'elenco regionale deve essere adeguatamente motivata nella deliberazione di approvazione del progetto, sulla base di specifiche analisi.
3.
Per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi la Giunta regionale si avvale di una commissione tecnica, presieduta dall'Assessore dell'area ambiente e infrastrutture o suo delegato, composta da:
- quattro tecnici designati dalla Giunta regionale tra i dipendenti assegnati agli Uffici dell'area ambiente e infrastrutture;
- un tecnico designato dal Provveditorato regionale alle OOPP;
- un tecnico designato dalla Provincia di Perugia;
- un tecnico designato dalla Provincia di Terni;
- un tecnico designato dall'ANCI in rappresentanza dei Comuni;
- un tecnico designato dalla Federazione regionale degli industriali;
- un tecnico designato congiuntamente dalla Confederazione nazionale delle piccole imprese delle Province di Perugia e Terni;
- un tecnico designato congiuntamente dagli IERP delle Province di Perugia e Terni;
- un tecnico designato dall'Associazione maggiormente rappresentativa del Movimento cooperativo di produzione e lavoro, individuata dalla Giunta regionale;
- un rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dagli Ordini professionali delle Province di Perugia e Terni;
- un rappresentante degli architetti designato congiuntamente dagli Ordini professionali delle Province di Perugia e Terni;
- un rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni;
- un rappresentante dei geologi designato dall'Ordine regionale dei geologi.
4.
Possono essere invitati a far parte della commissione tecnica esperti in discipline tecniche per cui si richiede specifica professionalità.
5.
La commissione tecnica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6.
Qualora entro 30 giorni dalle richieste avanzate dalla Giunta regionale non siano pervenute alcune delle designazioni di cui al
terzo comma
, la commissione è validamente costituita con la designazione dei 2 3 dei suoi componenti.
7.
La Giunta regionale entro sei mesi dall'emanazione della presenta legge, individua con proprio atto le modalità di funzionamento della commissione tecnica che si avvale di una segreteria formata da personale dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi.
8.
L'Ente attuatore delle opere si avvale, ai fini revisionali, delle tabelle dei prezzi della manodopera, materiali, trasporti e noli elaborate dalla commissione regionale istituita dal Ministero dei lavori pubblici, che verranno pubblicate periodicamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 24
Avvisi di gara
1.
Fermo restando quanto disposto da specifiche disposizioni di legge e fatta eccezione per i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto dell'
art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14
, gli avvisi di gara per l'esecuzione di lavori di qualsiasi importo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[31]
2.
La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione deve essere tra smessa immediatamente dopo la esecutività del provvedimento di approvazione dei progetti e la disponibilità dei finanziamenti.
[34]
3.
La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
4.
Al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni appaltanti, la Giunta regionale predispone uno schema di documentazione tipo per le diverse fasi di partecipazione alle gare e ne cura la diffusione mediante il Bollettino Ufficiale.
ARTICOLO 25
Aggiudicazione lavori
1.
L'aggiudicazione dei lavori avviene, di norma, col metodo della licitazione privata nei modi indicati dalla
legge 2 febbraio 1973, n. 14
e dalla
legge 8 agosto 1977, n. 584
e loro modifiche ed integrazioni.
2.
I lavori a base d'asta il cui importo superi un milione di ECU, IVA esclusa, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'
art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584
così come modificato dall'
art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687
e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori la cui esecuzione abbia comunque carattere di urgenza, l'importo di cui al
primo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
, è elevato a lire 100 milioni.
[36]
ARTICOLO 26
Pubblica utilità
1.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli organi competenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza delle opere stesse; gli effetti di tale dichiarazione cessazione qualora le opere non abbiano inizio entro tre anni dall'approvazione del progetto.
2.
Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma precedente deve indicare i termini di inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori.
ARTICOLO 27
Occupazione d'urgenza
1.
Le funzioni amministrative inerenti le occupazioni temporanee e d'urgenza, ivi comprese quelle destinate all'edilizia economica e popolare, od attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire da parte di qualunque soggetto sono delegate ai Comuni.
ARTICOLO 28
Affidamento in concessione
1.
Le opere pubbliche di cui alla presente legge che rivestono particolare rilevanza tecnico - economica possono essere eseguite con l'affidamento in concessione ad altri Enti, imprese, consorzi, o associazioni temporanee di imprese.
2.
La concessione può comprendere, oltre all'esecuzione dell'opera, anche la sua progettazione.
3.
La convenzione relativa disciplina i rapporti tra concedente e concessionario e deve prevedere:
a)
l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b)
l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;
c)
l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;
d)
l'espletamento a cura del concessionario, qualora non sia esecutore diretto, delle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui alla presente legge;
e)
le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;
f)
la modalità e i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
g)
le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
h)
le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
i)
i cari di decadenza e di revoca della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.
4.
La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico, deve essere preceduta da una gara di qualificazione, sulla base dello schema di convenzione di cui al presente articolo, al fine di assicurare l'affidabilità del concessionario e la convenienza tecnico economica dell'affidamento.
5.
L'affidamento in concessione può prevedere altresì la sola costruzione delle opere pubbliche o la loro costruzione e gestione.
ARTICOLO 29
Collaudi
1.
Per tutte le opere per le quali è previsto l'atto di collaudo la nomina del collaudatore è disposta, con le modalità previste dalla
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70
, dai soggetti medesimi che provvedono all'approvazione degli atti di collaudo.
2.
L'atto di collaudo è obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.
3.
Per le opre di particolare rilevanza possono essere nominate commissioni collaudatrici tecnico amministrative, anche in corso d'opera.
ARTICOLO 30
Contratto di lavoro
1.
Gli enti appaltanti di opere pubbliche hanno l'obbligo di vigilare sull'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice delle opere appaltate, del contratto collettivo di lavoro ai propri dipendenti.
ARTICOLO 31
Abrogazione di norme
1.
Sono abrogate le norme regionali relative a procedure di programmazione, di erogazione del finanziamento e di controllo di opere pubbliche che contrastano con quelle stabilite dalla presente legge, ivi comprese quelle di attribuzione di funzioni in materia di programmazione delle strutture edilizie e degli impianti sportivi alla Consulta dello sport ai sensi dell'
art. 13 della LR 23 aprile 1980, n. 32
, nonchè quelle di attribuzione di funzioni, in materia di programmazione delle strutture edilizie destinate alla cultura, alla Consulta regionale per i beni e le attività culturali ai sensi degli artt. 7 e 9 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
.
ARTICOLO 32
Norma transitoria
1.
Restano valide le procedure di liquidazione dei finanziamenti per le opere pubbliche per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già intervenuta la deliberazione di ammissione al finanziamento regionale.
2.
Fino alla approvazione del primo programma delle opere pubbliche possono essere approvati singoli piani annuali per la localizzazione di finanziamenti disposti da leggi nazionali o da leggi regionali.
3.
In tale caso i piani annuali saranno predisposti tenendo conto di quanto stabilito dall'
art. 3
dall'
art. 2, sesto comma
.
4.
Per le opere finanziate con i piani annuali valgono le modalità di erogazione e di controllo previste dalla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.