ARTICOLO UNICO
1.
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
- come modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44; 14 maggio 1982, n. 22; 20 ottobre 1983, n. 40; 3 dicembre 1984, n. 47 e 26 aprile 1985, n. 24 - sono aumentati del 20 per cento con effetto dall'anno 1987.
2.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle lire 500 superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
3.
Dall'aumento di cui al primo comma sono esclusi gli importi di cui al n.16/ 1 (Azienda faunistico - venatoria categoria A) e al n. 16/ 2 (Azienda faunistico - venatoria categoria B) della tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
come modificata ed integrata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44 e 3 dicembre 1984, n. 47.