ARTICOLO 1
1.
Il
primo comma dell'art. 21 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, è così sostituito:
"
Fanno parte della struttura del Consiglio regionale le segreterie dei Gruppi consiliari, le segreterie per l'espletamento di attività collaborativa al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri segretari del Consiglio, nonchè dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 54 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, è sostituito dal seguente:
"
Per l'espletamento delle attività di assistenza e per fornire, in un rapporto di collaborazione personale, elementi di conoscenza e valutazione anche complessi in relazione all'incarico di Presidente della Giunta e di Presidente del Consiglio regionale sono istituite apposite segreterie i cui organismi non possono eccedere:
a) le tre unità per il Presidente della Giunta regionale;
b) le due unità per il Presidente del Consiglio regionale.
2. Per lo svolgimento delle attività di collaborazione personale al Vice Presidente della Giunta e agli assessori regionali, agli altri membri dell'Ufficio di presidenza ed ai presidenti delle commissioni consiliari sono costituite apposite segreterie i cui organici non possono eccedere:
a) le due unità per il Vice presidente della Giunta e gli Assessori regionale;
b) una unità per i membri dell'Ufficio di presidenza e i Presidenti delle commissioni consiliari
".
2.
Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nella normale azione degli uffici nè sostituirsi ad essi.
3.
La dotazione organica delle segreterie, nei limiti di cui ai precedenti commi, è determinata con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo la rispettiva competenza. Di tale dotazione si terrà conto nella determinazione delle dotazioni organiche degli uffici regionali di cui al successivo art. 58.
4.
Alle segreterie di cui al
primo comma
e a quello di cui al successivo art. 56, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai settori. Alle segreterie di cui al
secondo comma
si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai servizi.
ARTICOLO 3
1.
Il
primo comma dell'art. 55 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, è così sostituito:
"
1. I responsabili delle segreterie di cui all'articolo precedente possono appartenere a qualifiche funzionali non superiore a quella di dirigente di I livello (I qualifica dirigenziale) per i presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale e non superiore a quella di funzionari (VIII livello retributivo) negli altri casi.
2. L'assegnazione del personale è disposta con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, su proposta di soggetti indicati nell'art. 54.
3. Alle predette segreterie possono essere, altresì , assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali, delle ULSS o degli enti pubblici, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.
4. Con le stesse modalità di cui ai precedenti secondo e terzo comma è disposta la revoca dell'assegnazione alle predette segreterie e, ove ne ricorra il caso, del comando, che decadono comunque con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che li ha proposti
".
ARTICOLO 4
1.
L'
art. 3 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 38
, è sostituito dal seguente:
"
I Gruppi consiliari si avvalgono di segreterie di supporto tecnico amministrativo, i cui organici non possono eccedere:
a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
b) tre unità per i gruppi da quattro a sei consiglieri;
c) quattro unità per i gruppi da sette ad otto consiglieri;
d) cinque unità per i gruppi da nove ad undici consiglieri;
e) sei unità per i gruppi di oltre dodici consiglieri.
2. Le segreterie di supporto tecnico svolgono il compito di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione anche complessi e compiti di organizzazione in rapporto all'attività ed alle prerogative dei Gruppi consiliari.
3. La dotazione organica delle segreterie dei Gruppi è determinata, nei limiti di cui al primo comma, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per i Gruppi di cui alla lett. a), i responsabili delle predette segreterie possono appartenere alla qualifica di funzionario (VIII livello retributivo) e il restante personale a qualifica non superiore a quella di istruttore (IV livello retributivo).
5. Nella dotazione organica delle segreterie degli altri Gruppi possono essere previsti non più di due unità appartenenti alla qualifica di funzionario, di cui uno con l'incarico di responsabile della segreteria; fermo restando che il restante personale, nel limite del contingente assegnato, può appartenere a qualifica non superiore a quella di istruttore.
6. All'assegnazione ed alla revoca del personale alle segreterie dei Gruppi, provvede l'Ufficio di presidenza su proposta dei presidenti dei Gruppi stessi.
7. Alle predette segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale.
8. Qualora non si realizzi la utilizzazione di tutte le unità previste nel presente articolo, il contributo fisso per il funzionamento dei Gruppi consiliari previsto dall'art. 2 della presente legge, è altresì integrato da una quota pari al trattamento economico iniziale lordo mensile di un dipendente regionale del sesto livello retributivo
".
ARTICOLO 5
(1)
1.
Il Presidente del Consiglio regionale, con apposita delibera dell'Ufficio di presidenza può avvalersi, per la durata del proprio mandato, di un rapporto di consulenza giuridico - finanziaria per l'espletamento delle funzioni connesse al proprio incarico.
2.
La spesa relativa farà carico al bilancio del Consiglio regionale.
ARTICOLO 6
1.
Dopo il
primo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 38
è aggiunto il seguente comma. "
I presidenti dei Gruppi possono delegare i responsabili delle segreterie ad amministrare i finanziamenti previsti dalla presente legge. In tal caso i responsabili delle segreterie predispongono e sottoscrivono una nota riepilogativa di cui al primo comma
".
ARTICOLO 7
1.
Gli oneri per l'attuazione della presente legge graveranno sugli stanziamenti dei cap. 30 e 50 del bilancio regionale degli anni 1986 e seguenti.