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Legge regionale 22 agosto 1986, n. 38


LEGGE REGIONALE n.38 del 22 Agosto 1986

Date di vigenza

11/09/1986 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/09/1986
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 11/09/1986

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Agosto 1986 ,n. 38
Differimento della decorrenza dell'effetto di alcune norme recate dalla legge regionale 26 maggio 1986, n. 20 concernente disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 65 del 27/08/1986

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Le disposizioni della legge regionale 26 maggio 1986, n. 20 , ad eccezione di quelle di cui agli artt. 6, 7 e 8, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1987.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 agosto 1986

Marri

[1]