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Legge regionale 21 gennaio 1987, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del

Date di vigenza

07/02/1987 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/02/1987
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 07/02/1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 1987 , n. 4
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 23/01/1987

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il primo comma dell' art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , va interpretato nel senso che la misura dell' indennità spettante ai membri del comitato di gestione è stabilita dall' assemblea in misura non superiore a quella spettante rispettivamente per il presidente al sindaco, per il vice - presidente all' assessore delegato o anziano, per il membro del comitato all' assessore effettivo di un comune di una popolazione pari a quella dell' ULSS.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 gennaio 1987

MARRI

[1]