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Legge regionale 20 dicembre 1984, n.48


LEGGE REGIONALE n.48 del 20 dicembre 1984

Date di vigenza

11/01/1985 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/01/1985
12/02/1987 modifica mostra documento vigente dal 12/02/1987
14/01/2009 abrogazione mostra documento vigente dal 14/01/2009

Documento vigente dal 12/02/1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1984 ,n. 48
Contributi per lo sviluppo del termalismo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 93 del 27/12/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio idrominerale utilizzato a scopo terapeutico o igienico - speciale, concede contributi in conto capitale ai titolari di stabilimenti termali e idropinici per la pratica e la diffusione del termalismo.

2. Ai titolari di stabilimenti d'imbottigliamento il contributo può essere concesso esclusivamente per gli interventi di cui alla lett. c) del successivo art. 2, diretti a riportare sulle etichette le indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi dalla Giunta regionale:

a) per l'organizzazione di conferenze, convegni, ed altre manifestazioni scientifiche;

b) per la partecipazione singola o associata, a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni simili, nazionali ed estere, di particolare importanza per lo sviluppo del termalismo;

c) per studi e ricerche cliniche e farmacologiche sulle acque minerali;

d) per l'attività di promozione e di pubblicità degli stabilimenti termali e idropinici e delle cure ivi praticate.

Art. 3

1. I contributi suddetti sono concessi nei seguenti limiti:

1) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile per la prima organizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo; del 30% per la seconda e terza organizzazione o partecipazione e del 15% per le successive realizzate nel corso di un anno solare e comunque fino ad un massimo di L. 15.000.000 per manifestazione;

2) fino ad un massimo del 50% per le iniziative di cui alla lett. c) del precedente articolo e comunque fino ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni singola indagine;

3) fino ad un massimo del 50% per le iniziative di cui alla lett. d) del precedente articolo e comunque fino ad un massimo di L. 25.000.000 per ogni sorgente.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

a) per l'organizzazione di conferenze, convegni:
 
le spese relative all'affitto della sala, le competenze dei relatori, gli oneri pubblicitari (manifesti, inviti), le spese per l'attrezzature e l'arredamento della sala, gli eventuali oneri per la traduzione simultanea, registrazione e assicurativi;

b) per la partecipazione a fiere, mostre:
 
le spese relative all'affitto dell'area espositiva, la quota d'iscrizione e assicurazione, le spese relative al trasporto del materiale espositivo e quelle degli interpreti;

c) per studi e ricerche cliniche e farmacologiche:
 
le spese per le indagini effettuate secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni statali e comunitarie e per altre indagini scientifiche sulle acque minerali;

d) per l'attività di promozione e di pubblicità :
 
le spese relative alla stampa e alla affissione di manifesti, alla stampa di depliants, gigantografie, pannelli luminosi, alla pubblicità sulla stampa nazionale e sulle reti televisive e radiofoniche nonchè manifestazioni culturali e musicali all'interno delle strutture termali e idropiniche per il trattamento dei curandi.

[ Art. 4 ] [5]
Art. 4

1. Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il mese di settembre precedente l' anno in cui si svolgono le iniziative stabilite dal precedente art. 2 .

2. La domanda in carta legale, oltre la richiesta di contributi, deve contenere:

- le indicazioni di massima delle manifestazioni di cui alle lett. a) e b) dell' art. 2 che si intendono organizzare o alle quali s' intende partecipare e la spesa prevista per ogni singola manifestazione;

- l' oggetto e lo scopo delle indagini cliniche e farmacologiche;

- l' indicazione della quantità del materiale pubblicitario e degli eventuali testi pubblicitari che dovranno essere accompagnati dalle autorizzazioni previste dall' art. 201 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, o da una dichiarazione da cui risulti di averle richieste;

- un dettaglio preventivo della spesa ammissibile a contributo.

[6]
Art. 5

1. Il piano annuale di riparto delle disponibilità finanziarie per la determinazione dei contributi da concedere in base alla presente legge è approvato dalla Giunta regionale, privilegiando le iniziative di cui alla lettera c) del precedente art. 2.

[ Art. 6 ] [7]
Art. 6

1. I beneficiari dovranno richiedere la liquidazione dei contributi assegnati, pena la loro revoca, entro il mese di marzo dell' anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi medesimi allegando la documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta e le relative fatture, insieme ad una breve relazione ed alla documentazione scientifica e pubblicitaria. Tale termine non si applica agli studi di ricerche di cui alla lett. c) dell' art. 2, purchè l' incarico al ricercatore risulti affidato nell' anno di riferimento.

2. Le somme rinunciate, revocate o comunque non utilizzate nei termini anzidetti, sono impiegate direttamente dalla Giunta regionale nell' anno in cui si rendono disponibili o in quelli successivi per l' attività di cui all' art. 7 .

[8]
Art. 7

1. La Giunta regionale è autorizzata a svolgere direttamente attività promozionale compresa l'organizzazione di congressi e di conferenze e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, work - shop ed altre manifestazioni specifiche del settore termale e la stampa di materiale pubblicitario.

[ 2. ] [9]

2. La Giunta regionale entro il mese di dicembre approva il " programma degli interventi" che intende realizzare nell' anno successivo, il cui importo non potrà essere superiore ad un quarto della somma assegnata con la legge annuale di bilancio. [10]

Art. 8

1. Il " piano annuale" ed il " programma degli interventi" di cui ai precedenti articoli 5 e 7 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 9

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata - per l'anno 1984 - la spesa di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5400 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Interventi per lo sviluppo del termalismo".

2. All'onere su indicato si fa fronte con la quota di stanziamento appositamente prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9700 della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1984 (Elenco n. 4 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).

3. Al bilancio dell'esercizio in corso sono apportate pertanto le seguenti variazioni:
 

           
Parte SPESA   competenza   cassa 
In aumento     
Cap. 5400
 
(Tit. I - Sez. 10 - Rubr. 47)  
200.000.000  200.000.000 
In diminuzione     
Cap. 9700   200.000.000  200.000.000 

4. Con legge annuale di bilancio potrà essere disposto il rifinanziamento della presente legge nei limiti delle previsioni di cui al programma operativo 4.15.2.03 del bilancio pluriennale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 dicembre 1984

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 22 dicembre 2008, n. 22.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1987, n. 11.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 1987, n. 11.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 23 gennaio 1987, n. 11.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 23 gennaio 1987, n. 11.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 23 gennaio 1987, n. 11.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 legge Regione Umbria 23 gennaio 1987, n. 11.