ARTICOLO 1
1.
E' autorizzato il rimborso all' Erario della somma di lire 2.480.309.640 per la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione dell' Umbria in applicazione delle norme di cui all'
art. 69, primo comma, lett. b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, all' art. 15, quint comma, del
decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463
convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983, n. 638
e negli articoli 25 e 26 della legge 217 dicembre 1983, n. 730.
2.
La somma di cui al precedente comma è iscritta al cap. 2270 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell' esercizio 1987 - denominato " Spese per la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato in applicazione dell'
art. 69, primo comma, lett. b), della legge 833/ 1978
e successive modificazioni ed integrazioni".
3.
All' onere predetto si fa fronte - ai sensi dell' art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con quota della disponibilità esistente sul Fondo globale del cap. 6120 del bilancio per l' esercizio 1986.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportate le conseguenti variazioni di bilancio.