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Legge regionale 17 marzo 1987, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del

Date di vigenza

09/04/1987 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/04/1987
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 09/04/1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Marzo 1987 , n. 17
Spesa sanitaria consolidata a carico della Regione dell' Umbria a norma dell' art. 69 - primo comma, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 relativamente agli anni dal 1981 al 1984. Definizione rapporti finanziari con lo Stato.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 25/03/1987

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzato il rimborso all' Erario della somma di lire 2.480.309.640 per la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione dell' Umbria in applicazione delle norme di cui all' art. 69, primo comma, lett. b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , all' art. 15, quint comma, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e negli articoli 25 e 26 della legge 217 dicembre 1983, n. 730.

2. La somma di cui al precedente comma è iscritta al cap. 2270 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell' esercizio 1987 - denominato " Spese per la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato in applicazione dell' art. 69, primo comma, lett. b), della legge 833/ 1978 e successive modificazioni ed integrazioni".

3. All' onere predetto si fa fronte - ai sensi dell' art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con quota della disponibilità esistente sul Fondo globale del cap. 6120 del bilancio per l' esercizio 1986.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportate le conseguenti variazioni di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 marzo 1987

MARRI

[1]