Legge regionale 15 aprile 1987, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 13 aprile 1987

Date di vigenza

30/04/1987 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/04/1987
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 30/04/1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 aprile 1987 ,n. 20
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 . Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 15/04/1987

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 è così sostituito:
 
" 2. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonchè all' assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici ed agli esperti specificatamente specializzati nella traduzione simultanea e consecutiva. "

ARTICOLO 2

1. Al primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 , è aggiunta la seguente lettera:
 
" d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea e consecutiva, presti la propria opera in qualità di interprete e traduttore in occasione di congressi o convegni ".

ARTICOLO 3

1. Al primo comma dell' art. 10 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 , la lett. B) è così sostituita:
 
" B) Interprete turistico Prova scritta: composizione di un tema di cultura generale nelle lingue estere prescelte. Prova orale: a) conversazione ed esercizio di traduzione frase a frase di un breve discorso nelle lingue oggetto della prova scritta; b) compiti e norme di esercizio dell' attività professionale, e nozione di tecnica, legislazione e organizzazione turistica ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 aprile 1987

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. mm) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13 e dall'art. 93, comma 2, lettera mm), L.R. 12 luglio 2013, n. 13