Legge regionale 15 aprile 1987, n. 20
LEGGE REGIONALE n.20 del 13 aprile 1987
Documento vigente dal 30/04/1987
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
13 aprile 1987
,n.
20
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
26 del
15/04/1987
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il
secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36
è così sostituito:
"
2. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonchè all' assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici ed agli esperti specificatamente specializzati nella traduzione simultanea e consecutiva.
"
ARTICOLO 3
1.
Al
primo comma dell' art. 10 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36
, la lett. B) è così sostituita:
"
B) Interprete turistico Prova scritta: composizione di un tema di cultura generale nelle lingue estere prescelte. Prova orale: a) conversazione ed esercizio di traduzione frase a frase di un breve discorso nelle lingue oggetto della prova scritta; b) compiti e norme di esercizio dell' attività professionale, e nozione di tecnica, legislazione e organizzazione turistica
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 13 aprile 1987
Marri
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. mm) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13 e dall'art. 93, comma 2, lettera mm), L.R. 12 luglio 2013, n. 13