ARTICOLO 1
1.
Il
secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36
è così sostituito:
"
2. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonchè all' assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici ed agli esperti specificatamente specializzati nella traduzione simultanea e consecutiva.
"
ARTICOLO 3
1.
Al
primo comma dell' art. 10 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36
, la lett. B) è così sostituita:
"
B) Interprete turistico Prova scritta: composizione di un tema di cultura generale nelle lingue estere prescelte. Prova orale: a) conversazione ed esercizio di traduzione frase a frase di un breve discorso nelle lingue oggetto della prova scritta; b) compiti e norme di esercizio dell' attività professionale, e nozione di tecnica, legislazione e organizzazione turistica
".