Art. 1
Criteri di classificazione
(1)
1.
In applicazione del
primo comma dell' art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217
ed ai sensi dell' art. 4 della LR 8 giugno 1981, n. 33 le Aziende ricettive alberghiere e all' aria aperta sono classificate sulla base dei requisiti posseduti e del numero e della qualificazione del personale addetto in rapporto delle dimensioni dell'azienda ed alla qualità dei servizi offerti per ciascuna categoria.
2.
In particolare, per ciascuna delle categorie alberghiere ed all' aria aperta, costituisce elemento indispensabile di classificazione, l' esistenza di personale qualificato in rapporto al servizio cui Ã? addetto in via esclusiva per ciascuna delle prestazioni di servizio facenti parte del quadro di classificazione di cui alle tabelle A - B - C - D della LR 33/1981 - e, dalle stesse riconosciuto requisito obbligato.
3.
L' accertamento della violazione anche ad uno solo dei requisiti obbligati comporta immediata revisione di classifiche.
[4]
Art. 2
Alberghi residenziali
1.
Il settimo comma dell' art. 2 "Aziende ricettive alberghiere" è così modificato:
"
7. Sono alberghi residenziali o case albergo le aziende che offrono alloggio per periodi non inferiori a giorni sette, in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all' allegato, tabella B), della LR 8 giugno 1981, n. 33
".
[5]
Art. 3
Alberghi a 5 stelle lusso
1.
All'
art. 4
" Classificazione" è aggiunto il seguente 2° comma:
"
2. Le aziende alberghiere classificate a cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando siano in possesso di eccezionali elementi qualitativi dell' immobile, dell' arredamento dei servizi, risultanti dall' allegata tabella A)
".
[6]
Art. 4
Capacità ricettiva minima per aziende ricettive alberghiere
1.
Le aziende ricettive alberghiere hanno, quale capacità ricettiva minima n. 7 camere e i requisiti obbligati e fungibili di cui alla tabella allegata alla LR n. 33/ 1981 in relazione a ciascun livello di classificazione.
[7]
Art. 5
Pubblicizzazione classifica
(2)
1.
Il quinto comma dell' art. 4 "Classificazione" è così modificato:
"
5. Ciascuna azienda ricettiva, alberghiera e all' aria aperta, è tenuta ad evidenziare, all' esterno del proprio esercizio accanto alla denominazione dello stesso, il numero delle stelle corrispondente alla classificazione attribuita
".
2.
Il decimo comma dello stesso articolo è così integrato:
"
Ove entro 30 giorni dalla data di attribuzione, da parte della Giunta regionale, della classificazione provvisoria, il Comune competente non abbia rilasciato l' autorizzazione all' apertura e ne abbia data comunicazione ai sensi del successivo art. 7, la classifica provvisoria è revocata
".
[8]
Art. 6
Istruttoria di classifica
(3)
1.
Le proposte, formulate dalle Aziende di promozione turistica alla Giunta regionale, di classificazione di nuove aziende ricettive alberghiere, o ampliamento di aziende già esistenti di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 6, e quelle formulate dai Comuni, di classificazione di nuove aziende ricettive all' aria aperta, o ampliamento di aziende già esistenti di cui alla lett. a), dell'art. 7, devono contenere la seguente documentazione:
- domanda in carta legale (indirizzata alla Regione dell' Umbria - Ufficio turismo - per il tramite dell' Ente cui spetta l' esercizio delle funzioni istruttorie);
- planimetria dell' immobile, con l' indicazione esatta della concessione edilizia e dell' uso di cui ciascuno locale è destinato, firmata dal tecnico che ha redatto il progetto;
- relazione descrittiva, firmata dal tecnico;
- certificato di iscrizione al REC (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
- certificato di abitabilità (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
- denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;
- nulla - osta preventivo dei Vigili del Fuoco (per gli esercizi ricettivi di capacità superiore a 25 posti/ letto).
[9]
Art. 7
Autorizzazione all' apertura di nuove aziende ricettive
(4)
1.
Il Comune competente per territorio, acquisito l' atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta regionale, rilascia l' autorizzazione all' apertura di nuove aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta ai sensi dell'
art. 19 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977
e ne trasmette copia all' Azienda di promozione turistica del territorio di competenza ed alla Regione dell' Umbria, Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera.
[10]
Art. 8
Chiusura temporanea delle Aziende ricettive
(5)
1.
Il titolare dell' azienda ricettiva, alberghiera e all'aria aperta che intenda chiudere il proprio esercizio, o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del Comune, che decide, in relazione alle esigenze turistiche ricettive della località, sentita l' Azienda di promozione turistica competente per territorio.
2.
Il Comune, rilasciata l' autorizzazione alla chiusura, di cui al
primo comma
del presente articolo, trasmette alla Regione - Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera, copia dell' autorizzazione rilasciata.
[11]
Art. 9
Requisiti obbligati e fungibili - campeggi
1.
I requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi contenuti nella tabella D), allegata alla LR 8 giugno 1981, n. 33 sono modificati così come riportato nell' allegato B) alla presente legge.
Art. 10
Mini - aree di sosta
1.
Sono mini aree di sosta le aree che, realizzate da Enti locali, e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di 30 piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extra - turistiche.
2.
Le mini - aree di sosta sono classificate ad "una stella" ed hanno i requisiti obbligati e fungibili di cui alla tabella D) allegata alla LR 33/ 1981.
Art. 11
Apertura campeggi e villaggi turistici
1.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l' intero arco dell' anno. La chiusura temporanea di campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all' anno a scelta dell' operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Art. 12
Area di parcheggio
1.
La nota n. 6 di cui alla tabella d) è così modificata:
"
Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l' area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 25% (gli autoveicoli attrezzati per l' alloggio sono equiparati alle "roulottes")
".
Art. 13
Subentro titolarità
(6)
1.
Il Comune competente autorizza il cambio di titolarità di ciascun esercizio ricettivo, alberghiero e all'aria aperta, e ne dà comunicazione alla Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera e all' Azienda di promozione turistica competente per territorio.
[12]
Art. 14
Vigilanza
(8)
1.
Il
primo comma
ed il terzo comma dell' art. 10 "Vigilanza" sono così modificati:
"
1. L' accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alla Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica. "3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere alla Regione dell' Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera - e per le aziende ricettive all' aria aperta, ai Comuni, competenti per territorio
".
[13]
Art. 15
Sanzioni amministrative
(9)
1.
Il
primo comma dell' art. 11
, è così modificato:
"
1. La licenza di esercizio all' attività di azienda ricettiva alberghiera e all' aria aperta senza la preventiva classificazione da parte della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della LR n. 33/ 1981, è nulla. In tal caso, l' Ufficio turismo - Industria alberghiera della Giunta regionale invita l' Amministrazione comunale a regolarizzare il procedimento amministrativo. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni:
- il titolare di azienda ricettiva il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura, non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
- il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente articolo 6;
- il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all' Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;
- il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all' esterno del proprio esercizio, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita;
- il titolare di azienda ricettiva che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all' art. 8 della presente legge
".
[14]
Art. 16
Norma transitoria
1.
In relazione a quando disposto al precedente
art. 4
, le aziende ricettive alberghiere con capacità ricettiva al di sotto delle 7 camere, già classificate ai sensi della LR n. 33/ 1981, mantengono il livello di classificazione attribuito sino a 120 giorni dall' entrata in vigore della legge, data entro la quale ciascun esercizio provvede all' adeguamento della propria capacità ricettiva. Trascorso detto termine, agli esercizi che non abbiano provveduto all' adeguamento della ricettività , viene revocata la classificazione attribuita e viene ritirata, da parte del competente Comune, la licenza di esercizio.
[15]