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Legge regionale 30 luglio 1987, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 30 Luglio 1987

Date di vigenza

20/08/1987 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/08/1987
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 20/08/1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Luglio 1987 ,n. 35
Modificazione della lr 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56 del 05/08/1987

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine di cui all' art. 9, comma 1 della lr 25 novembre 1986, n. 43 è prorogato di un anno.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 luglio 1987

Mandarini

[1]