Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
30 Luglio 1987
,n.
35
Modificazione della lr 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
56 del
05/08/1987
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il termine di cui all' art. 9, comma 1 della lr 25 novembre 1986, n. 43 è prorogato di un anno.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 luglio 1987
Mandarini
[1]