ARTICOLO 1
1.
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti dalla tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
- modificata con
leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44
;
14 maggio 1982, n. 22
;
20 ottobre 1983, n. 40
;
3 dicembre 1984, n. 47
;
26 aprile 1985, n. 24
e
23 giugno 1986, n. 23
- sono aumentati del 20 per cento con effetto dall' anno 1988.
2.
Gli importi derivanti dall' aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l' arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.