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Legge regionale 20 gennaio 1988, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 20 Gennaio 1988

Date di vigenza

23/01/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/01/1988
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 23/01/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Gennaio 1988 ,n. 2
Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle UULLSSSS dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 22/01/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del DM 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali socio - sanitarie, dall'entrata in vigore del DPR 20 maggio 1987, n. 270 , sono dovuti i seguenti compensi lordi:

a) L. 650.000 quale indennità fissa L. 350.000 quale assegno integrativo fisso per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e intermedia o sub - apicale;

b) L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui alla lettera a) ;

c) L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla lettera d) ;

d) L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 50 mila inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a), sono integrati con un ulteriore assegno di lire 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a 150, l'assegno integrativo è di lire 200.000; nei casi in cui siano superiori a 150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo è di lire 300.000; nei casi in cui superino comunque le 200 unità , l'assegno integrativo è di lire 400.000.

3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del DM citato al primo comma , la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

ARTICOLO 2

1. Ai componenti, nonchè ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nelle misure previste per il personale della massima qualifica dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna ULSS per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno assegnati per gli anni successivi al 1987.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 gennaio 1988

Mandarini

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