ARTICOLO 1
1.
Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del DM 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali socio - sanitarie, dall'entrata in vigore del
DPR 20 maggio 1987, n. 270
, sono dovuti i seguenti compensi lordi:
a)
L. 650.000 quale indennità fissa L. 350.000 quale assegno integrativo fisso per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e intermedia o sub - apicale;
b)
L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui alla
lettera a)
;
c)
L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla
lettera d)
;
d)
L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari.
2.
Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 50 mila inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a), sono integrati con un ulteriore assegno di lire 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a 150, l'assegno integrativo è di lire 200.000; nei casi in cui siano superiori a 150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo è di lire 300.000; nei casi in cui superino comunque le 200 unità , l'assegno integrativo è di lire 400.000.
3.
Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del DM citato al
primo comma
, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
4.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
ARTICOLO 2
1.
Ai componenti, nonchè ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nelle misure previste per il personale della massima qualifica dei rispettivi ordinamenti.
ARTICOLO 3
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna ULSS per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno assegnati per gli anni successivi al 1987.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.