ARTICOLO 1
1.
Al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° settembre 1974 al 31 dicembre 1975.
2.
Al predetto personale è attribuita altresì la somma di lire 10.000 per la tredicesima mensilità degli anni 1974 e 1975, ridotta proporzionalmente in relazione al servizio prestato.
3.
Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
ARTICOLO 2
1.
All'onere complessivo di lire 145.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, si farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 50 e 200 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.