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Legge regionale 25 febbraio 1988, n.4


Legge regionale n.,n. 4 del 25 febbraio 1988

Date di vigenza

17/03/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/03/1988
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 17/03/1988

Regione Umbria
Legge regionale 25 febbraio 1988 ,n. 4
Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 . Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/ 1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 02/03/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° settembre 1974 al 31 dicembre 1975.

2. Al predetto personale è attribuita altresì la somma di lire 10.000 per la tredicesima mensilità degli anni 1974 e 1975, ridotta proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

ARTICOLO 2

1. All'onere complessivo di lire 145.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, si farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 50 e 200 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 febbraio 1988

Mandarini

[1]