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Legge regionale 25 febbraio 1988, n.5


LEGGE REGIONALE n.5 del 25 febbraio 1988

Date di vigenza

17/03/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/03/1988
11/12/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 11/12/1997

Documento vigente dal 17/03/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988 ,n. 5
Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 02/03/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto - dovere di cui all' art. 48 della Costituzione , è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini emigrati all'estero fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato.

ARTICOLO 2 (1)

1. I Comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno, per la partecipazione alle consultazioni elettorali, (politiche) regionali e amministrative, stabilita nella misura di lire 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi.

ARTICOLO 3

1. Per la corresponsione della indennità di cui al precedente articolo è necessario esibire il certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il diritto di voto, e la cartolina spedita a cura dei Comuni certificante l'iscrizione tra gli elettori residenti all'estero.

ARTICOLO 4

1. La Giunta regionale provvederà al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione, approvato con delibera del Consiglio comunale.

ARTICOLO 5

1. Ogni Comune è obbligato a dare comunicazione delle provvidenze contenute nella presente legge a ciascuno degli elettori residenti all'estero contestualmente all'invio del certificato elettorale o della cartolina di cui all' art. 3 .

ARTICOLO 6

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, relativamente all'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 180.000.000, mediante imputazione al cap. 2861, di nuova istituzione, del bilancio di detto anno, denominato: " Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali".

2. A tale onere si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1980 (Elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).

3. La Giunta regionale è autorizzata - a norma dell' art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - ad apportare le conseguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio per l'esercizio in corso.

4. Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà determinato con la legge di bilancio in attuazione del disposto di cui all'art. 5, secondo comma, della richiamata legge regionale n. 23 /1978 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 febbraio 1988

Mandarini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Dichiarata, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 79/88, l'illegittimità dell'art. 2, limitatamente alla parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati che partecipino alle elezioni politiche.