ARTICOLO 2
(1)
1.
I Comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno, per la partecipazione alle consultazioni elettorali, (politiche) regionali e amministrative, stabilita nella misura di lire 40.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi.
ARTICOLO 3
1.
Per la corresponsione della indennità di cui al precedente articolo è necessario esibire il certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il diritto di voto, e la cartolina spedita a cura dei Comuni certificante l'iscrizione tra gli elettori residenti all'estero.
ARTICOLO 4
1.
La Giunta regionale provvederà al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione, approvato con delibera del Consiglio comunale.
ARTICOLO 6
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, relativamente all'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 180.000.000, mediante imputazione al cap. 2861, di nuova istituzione, del bilancio di detto anno, denominato: " Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali".
2.
A tale onere si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1980 (Elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).
3.
La Giunta regionale è autorizzata - a norma dell'
art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
- ad apportare le conseguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio per l'esercizio in corso.
4.
Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà determinato con la legge di bilancio in attuazione del disposto di cui all'art. 5, secondo comma, della richiamata
legge regionale n. 23 /1978
.