link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 29 Febbraio 1988

Date di vigenza

17/03/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/03/1988
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 17/03/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Febbraio 1988 ,n. 6
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della lr 15 gennaio 1973, n. 8 . Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 02/03/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. All' articolo 3 della l. r. 15 gennaio 1973, n. 8 , sono aggiunti i seguenti commi:
 
" Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del fondo, corredato di una relazione che accerti in modo analitico l'andamento della gestione, è predisposto dall'Ufficio di presidenza integrato ai sensi del precedente articolo 2.
 
A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data all'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum"
a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo.
 
Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989 e 1990.
 
Il relativo stanziamento è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale n. 2
"Indennità e missioni spettanti ai consiglieri regionali ".

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il contributo obbligatorio di cui all' articolo 4 della lr 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni è elevato al 22%.

Art. 3

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della l. r. 15 gennaio 1973, n. 8 è sostituito dai seguenti:
 
" La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
 
In tale caso, per ogni anno di anticipazione, la misura dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della presente legge, è ridotta, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

             
Età di pensionamento  Coefficiente di riduzione 
55  0,7604 
56  0,8016 
57  0,8460 
58   0,8936 
59  0,9448 
Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all?ultimo comma del successivo articolo 5.

Art. 4

1. Al primo comma dell'articolo 9 della lr 15 gennaio 1973, n. 8 , come integrato con lr 8 aprile 1980, n. 26 , dopo le parole " per un periodo inferiore a cinque anni " sono aggiunte le parole: " ma non inferiore a trenta mesi " .

Art. 5

1. L' articolo 12 della l. r. 15 gennaio 1973, n. 8 è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:
 

                           
anni di
 
contribuzione  
percentuale sulla indennità
 
di carica mensile lorda  
30 
6   33  
7   36  
39  
42 
10  45  
11  48  
12  51  
13  54  
14  57  
15  60  
16 e oltre  63 
2. L'importo dell'assegno vitalizio determinato ai sensi del comma precedente, è aumentato, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
 
3. La frazione di anno si computa per intero purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. "

Art. 6

1. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

2. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

Art. 7

1. La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolerà la materia.

Art. 8

1. L'onere di lire 450.000.000 per l'attuazione della presente legge relativamente all'anno 1987, sarà imputato al cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1988 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo di quota dei fondi che saranno trasferiti dal bilancio del Consiglio regionale in dipendenza dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1986. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

2. Per gli anni dal 1988 in poi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell' art. 5, secondo comma, della stessa legge n. 23 del 1978 .

Art. 9

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 febbraio 1988

Mandarini

[1]