Date di vigenza
| 17/03/1988 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 17/03/1988 |
| 27/12/2012 | abrogazione | mostra documento vigente dal 27/12/2012 |
Documento vigente dal 17/03/1988
| Età di pensionamento | Coefficiente di riduzione |
| 55 | 0,7604 |
| 56 | 0,8016 |
| 57 | 0,8460 |
| 58 | 0,8936 |
| 59 | 0,9448 |
1. Al primo comma dell'articolo 9 della lr 15 gennaio 1973, n. 8 , come integrato con lr 8 aprile 1980, n. 26 , dopo le parole " per un periodo inferiore a cinque anni " sono aggiunte le parole: " ma non inferiore a trenta mesi " .
1.
L'
articolo 12 della l. r. 15 gennaio 1973, n. 8
è sostituito dal seguente:
"
1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:
2. L'importo dell'assegno vitalizio determinato ai sensi del comma precedente, è aumentato, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
anni di
contribuzione
percentuale sulla indennità
di carica mensile lorda
5
30
6
33
7
36
8
39
9
42
10
45
11
48
12
51
13
54
14
57
15
60
16 e oltre
63
3. La frazione di anno si computa per intero purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
"
1. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.
2. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.
1. La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolerà la materia.
1. L'onere di lire 450.000.000 per l'attuazione della presente legge relativamente all'anno 1987, sarà imputato al cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1988 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo di quota dei fondi che saranno trasferiti dal bilancio del Consiglio regionale in dipendenza dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1986. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
2. Per gli anni dal 1988 in poi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell' art. 5, secondo comma, della stessa legge n. 23 del 1978 .
Perugia, 29 febbraio 1988
Mandarini
[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 Numero 46 legge Regione Umbria 6 dicembre 2012, n. 22.