Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
4 Marzo 1988
,n.
7
Modificazione della lr 11 gennaio 1979, n. 2. Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
17 del
09/03/1988
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il
secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
è modificato nel modo seguente: dopo le parole "
La commissione è composta da:
" il primo capoverso è sostituito dalle parole "
- un esperto nelle materie di cui al precedente art. 1 designato dal la Giunta regionale, che la presiede; nel caso che il componente designato sia dipendente pubblico deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente;
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 4 marzo 1988
Mandarini
[1]