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Legge regionale 4 marzo 1988, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 4 Marzo 1988

Date di vigenza

24/03/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/03/1988
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 24/03/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1988 ,n. 7
Modificazione della lr 11 gennaio 1979, n. 2. Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 09/03/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2 è modificato nel modo seguente: dopo le parole " La commissione è composta da: " il primo capoverso è sostituito dalle parole " - un esperto nelle materie di cui al precedente art. 1 designato dal la Giunta regionale, che la presiede; nel caso che il componente designato sia dipendente pubblico deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente; ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 marzo 1988

Mandarini

[1]