link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 4 marzo 1988, n. 8


LEGGE REGIONALE n.8 del 4 Marzo 1988

Date di vigenza

24/03/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/03/1988
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 24/03/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Marzo 1988 ,n. 8
Integrazione della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in materia di tutela del patrimonio faunistico e di disciplina della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17 del 09/03/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' art. 4 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma: " E' facoltà della Giunta regionale deliberare la partecipazione di esperti a specifici studi e ricerche del Servizio faunistico regionale ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 marzo 1988

Mandarini

[1]