Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
4 Marzo 1988
,n.
8
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
17 del
09/03/1988
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
All'
art. 4 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21
dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma: "
E' facoltà della Giunta regionale deliberare la partecipazione di esperti a specifici studi e ricerche del Servizio faunistico regionale
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 4 marzo 1988
Mandarini
[1]