link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 29 marzo 1988, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 29 marzo 1988

Date di vigenza

16/04/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/04/1988
11/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 11/02/2010

Documento vigente dal 16/04/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 marzo 1988 ,n. 10
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 01/04/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Integrazione dell' art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Alla fine del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , sono aggiunte le parole " nonchè le Società a partecipazione pubblica ".

ARTICOLO 2

Modifica dell' art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. All'art. 3, comma 4, 3° trattino, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , la parola " funzionamento " è sostituita dalla parola " finanziamento ".

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è sostituito dal seguente:
 
" 5. Il programma pluriennale o il piano attuativo annuale possono prevedere l'accantonamento di una quota massima del 15 per cento dei finanziamenti da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione, da parte della Regione, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area ".

ARTICOLO 3

Modifiche ed integrazioni dell' art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è aggiunta la seguente lettera c) :
 
" c) alla predisposizione del notiziario regionale degli appalti pubblici di importo superiore a 100 milioni e delle concessioni, da pubblicare semestralmente sul BUR, in ossequio a quanto stabilito dall' art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 , secondo le modalità che saranno determinate dalla Giunta regionale ".

2. Il comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è sostituito dai seguenti:
 
" 3. Gli Enti locali sono tenuti ad inviare ai Comitati regionali di controllo sugli atti degli Enti locali il contratto di appalto o qualora mancante, la deliberazione di affidamento dei lavori, nonchè la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione avvalendosi del modello di trasmissione approvato dalla Giunta regionale, compilato in ogni sua parte.
 
4. I Comitati regionali di controllo trasmettono alla Giunta regionale, ogni trimestre, copia dei modelli di cui al precedente comma relativi agli atti approvati.
 
5. Gli altri Enti pubblici sono tenuti, ai sensi dell' art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 , a trasmettere trimestralmente alla Giunta regionale i dati relativi agli appalti e alle concessioni secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale.
 
6. Alla formazione della banca dati dell'Osservatorio ed al loro aggiornamento provvedono gli uffici regionali preposti alla elaborazione e verifica dei programmi in relazione anche alle informazioni fornite dai Comitati regionali di controllo sugli atti degli Enti locali e dagli altri Enti pubblici
".

ARTICOLO 4

Modalità di erogazione dei contributi in conto capitale per lavoro in economica

1. All' art. 11 - comma 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , la cifra indicata di lire " 30 milioni " è sostituita con la cifra di " 60 milioni ".

2. All' art. 11 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 11/ bis: Qualora i lavori vengano eseguiti in economia dalle Amministrazioni interessate, la liquidazione dei contributi in conto capitale è effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 11, ad eccezione della prima anticipazione che viene liquidata dalla Giunta regionale contestualmente alla formale concessione del contributo ".

ARTICOLO 5

Contributi in annualità costanti

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è così sostituito:
 
" 3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è effettuata direttamente agli Enti interessati ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui e per la durata degli stessi.
 
3/ bis. La Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte degli Enti interessati della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e Ente, nonchè del piano di ammortamento definitivo del mutuo contratto, verifica la spesa realmente sostenuta e provvede alla rideterminazione del contributo sulle annualità residue di ammortamento del mutuo.
 
3/ ter. La Giunta regionale assegna all'Ente beneficiario, ai fini della presentazione della documentazione di cui al precedente comma, un termine trascorso il quale dispone la sospensione del pagamento delle residue rate di contributo fino all'avvenuta presentazione dei documenti stessi.
 
3/ quater. Gli eventuali interessi di mora da versare per effetto dell'avvenuta sospensione del pagamento delle rate residue, nonchè le restanti rate di ammortamento sono a carico degli Enti interessati
".

ARTICOLO 6

Integrazione dell' art. 15 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. All' art. 15 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 sono aggiunti i seguenti commi:
 
" 3. Per i mutui contratti dagli Enti interessati con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto del credito sportivo la Regione può , inoltre, offrire la garanzia prevista dagli artt. 5, comma 1, lett. c) e 6 del DM 1 febbraio 1985.
 
4. All'onere per il rilascio delle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento annuale del capitolo 6045 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
".

ARTICOLO 7

Integrazione dell' art. 21 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

1. Al comma 1, dell'art. 21 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è aggiunto il seguente:
 
" 1/ bis. La dichiarazione di disponibilità ad eseguire le opere va resa entro giorni 15 dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine la stessa si intende resa in senso negativo ".

ARTICOLO 8

Modifica dell' art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

1. Il comma 1, dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalle normative statali, gli avvisi di gara per l'esecuzione dei lavori di importo a base d'asta superiore a 100 milioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ".

ARTICOLO 9

Modifica dell' art. 25 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Il comma 3, dell'art. 25 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. La Regione e gli altri Enti pubblici possono provvedere all'affidamento dei lavori di loro competenza di importo non superiore a 100 milioni di lire mediante il sistema della trattativa privata ".

ARTICOLO 10

Integrazione dell' art. 27 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. All' art. 27 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , è aggiunto il seguente comma:
 
" 2. Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche e di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza della Regione stessa ".

ARTICOLO 11

Integrazione dell' art. 29 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Al comma 1, dell'art. 29 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è aggiunto il seguente:
 
" 1/ bis. Per le opere realizzate con il contributo regionale la nomina del collaudatore avviene con le modalità indicate nell' art. 44, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70 ".

ARTICOLO 12

Rinvio alle disposizioni statali

1. Prima dell'art. 31 del titolo IV - Norme finali - della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , è inserito il seguente art. 30/bis:
 
" 1. Per quanto non espressamente previsto nel titolo terzo della presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di opere pubbliche ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 marzo 1988

Mandarini

[1]