Titolo I
REGIME DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE.
Art. 2
Beneficiari
1.
Possono beneficiare del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole:
a)
i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri, enfiteuti, loro familiari compartecipi di impresa ai sensi dell'
articolo 230/ bis del Codice civile
in forma stabile e permanente;
b)
i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori;
c)
le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
d)
le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari compartecipi di impresa in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari e affittuari conduttori;
e)
le società di persone costituite per la conduzione di aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilità ; purchè in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale come definito all'
articolo 3
, posseggano una sufficiente capacità professionale, presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda e si impegnino a tenere una contabilità semplificata.
[8]
2.
Gli affittuari e i mezzadri possono beneficiare degli aiuti anche in mancanza di accordi con i concedenti, purchè risultino osservate le norme in materia di miglioramenti fondiari e di modifica degli ordinamenti produttivi di cui alla
legge 3 maggio 1982, n. 203
.
3.
Oltre le aziende singole, gli aiuti agli investimenti possono riguardare più aziende i cui conduttori si associno allo scopo di realizzare un piano di miglioramento comune, anche in vista di una fusione di tutte o di una parte delle aziende interessate.
4.
Qualora le aziende si associno per la realizzazione di un piano di miglioramento comune in vista di una fusione totale o parziale, debbono costituirsi in cooperative agricole o in società di persone ai sensi degli
artt. 2247 e segg. del Codice civile
, altrimenti debbono costituirsi in consorzi ai sensi dell'
art. 2602 del Codice civile
.
5.
In tutti i casi, i contratti di associazione debbono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
durata minima dell'associazione non inferiore ad anni 6 e comunque tale da garantire la realizzazione del piano e la gestione futura di quelle opere ed investimenti comuni la cui ripartizione tra le singole aziende invaliderebbe la rispondenza economica del piano medesimo;
b)
individuazione delle forme di contribuzione da parte di ciascun membro della associazione per la formazione delle risorse comuni connesse alla realizzazione del piano;
c)
modalità di partecipazione di tutti i membri alla gestione;
d)
impegno a mantenere inalterata la entità delle superfici interessate al piano di miglioramento, a non mutare la destinazione e la utilizzazione delle opere realizzate nonchè a mantenere ferma ogni altra condizione oggettiva per tutto il periodo di durata minima della associazione.
Art. 3
Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale
1.
Ai sensi dell'
articolo 2 - paragrafo 1 - del Regolamento CEE n. 797/ 85
, è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica alla attività agricola almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.
2.
Il requisito del reddito è accertato sulla base dell'ultima documentazione fiscale presentata. Tuttavia è facoltà dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio aziendale dell'ultimo esercizio precedente la presentazione del piano o di quello medio dell'ultimo triennio, se prodotto dagli imprenditori che tengono la contabilità da almeno tre anni.
3.
Il requisito del tempo dedicato all'attività agricola è valutato con riferimento al tempo complessivo annuo di lavoro dell'imprenditore, dallo stesso dichiarato entro il limite massimo di 2.800 ore, nonchè sulla base del fabbisogno di ore di lavoro richiesto dall'azienda, quale risulta dagli accertamenti compiuti dall'Amministrazione secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.
4.
Sono inoltre considerati imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche:
a)
società semplici, società di fatto o irregolari, società collettive e in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purchè la maggior parte dei componenti, compreso l'amministratore, soddisfino alle condizioni di cui al
primo comma
;
b)
cooperative agricole costituite a norma della vigente legislazione.
[10]
Art. 4
Accertamento della capacità professionale
1.
Il requisito della capacità professionale è presunto o accertato con le modalità di cui ai commi successivi.
2.
Si presume in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente.
3.
Si presume, altresì , in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia esercitato per almeno tre anni attività agricola come capo o dirigente di azienda ovvero come compartecipe di impresa di cui all'
art. 230/ bis del Codice civile
o come lavoratore agricolo.
4.
Negli altri casi, il requisito è accertato da una commissione tecnica regionale, nominata dalla Giunta regionale, presieduta da un dipendente regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale nonchè da tre rappresentanti iscritti agli albi professionali dei tecnici agricoli designati congiuntamente dai relativi ordini professionali.
Art. 5
Piano di miglioramento materiale dell'azienda
1.
Ai fini della concessione dell'aiuto, il piano di miglioramento materiale, formulato secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, comporta:
a)
una descrizione della situazione iniziale;
b)
una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
c)
l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.
2.
Il piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione della azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito di lavoro umano( ULU) nella azienda.
3.
L'ULU rappresenta il tempo massimo di lavoro in azienda attribuibile ad una unità di personale nell'arco di un anno, che, ai fini dell'applicazione del
Regolamento CEE n. 797/ 85
è pari al numero delle ore annue di lavoro stabilite dai contratti collettivi per operai salariati fissi in agricoltura, vigenti in Umbria nell'anno di presentazione del piano di miglioramento.
4.
Il piano può essere presentato dai soggetti indicati all'
articolo 2
per le aziende in cui il reddito di lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al successivo
articolo 7
e deve prevedere il conseguimento, a seguito della sua realizzazione, di un reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell'importo di tale reddito stabilito per l'anno di presentazione del piano medesimo.
5.
E', tuttavia, ammissibile al regime di aiuti anche il piano che non consegua le finalità di cui al
primo comma
, qualora sia dimostrato che la sua realizzazione è indispensabile per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU nell'azienda interessata.
6.
Nel caso di aziende associate di cui al
terzo comma dell'articolo 2
il piano può riguardare l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai singoli membri.
7.
La durata del piano è stabilita in relazione al tipo ed entità degli investimenti programmati e non potrà comunque essere superiore ad anni sei.
8.
Il piano di miglioramento è redatto, di norma, da un tecnico agricolo iscritto all'albo o dallo stesso imprenditore agricolo, se in possesso di un titolo di studio " in campo agrario" di cui al
secondo comma dell'articolo 4
. Per la formulazione del piano i soggetti di cui sopra possono avvalersi dell'assistenza dei tecnici dei nuclei operativi di base costituiti ai sensi della
legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41
.
9.
Le strutture immobili realizzate in attuazione del piano di miglioramento sono soggette ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di ultimazione del piano.
[15]
Art. 6
Contabilità semplificata
1.
La contabilità semplificata di cui all'
articolo 2
comporta almeno:
a)
la registrazione delle entrate e delle spese, sulla base di documenti giustificativi delle stesse;
b)
la elaborazione di un bilancio annuale, concernente lo stato dell'attivo e del passivo della azienda eventualmente integrato da una relazione e da un conto economico di costi e ricavi; secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
2.
Copia del bilancio di ciascun esercizio è trasmessa alla Giunta regionale entro il primo trimestre di ogni anno, a partire da quello dell'inizio di attuazione del piano.
[17]
3.
L'azienda è tenuta a conservare le registrazioni e i documenti giustificativi, di cui al precedente
primo comma
, per almeno cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.
4.
La Giunta regionale emana disposizioni per garantire la segretezza dei dati di bilancio di cui al
secondo comma
.
Art. 7
Reddito di riferimento
1.
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, determina il reddito di riferimento per l'anno successivo, tenendo conto dei dati forniti dall'ISTAT relativamente alle retribuzioni medie pro - capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra - agricoli della regione nonchè al coefficiente medio di incremento delle retribuzioni stesse nel triennio precedente. Entro il 31 dicembre la Giunta regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il reddito di riferimento come sopra determinato.
2.
Il livello del reddito di riferimento non può superare l'ammontare della retribuzione lorda media regionale dei dipendenti addetti ai settori extra - agricoli.
3.
Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1986, il reddito di riferimento è fissato nell'importo di lire 20.093.000.
[19]
Art. 8
Investimenti ammissibili al regime di aiuti e numero dei piani accettabili
1.
Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale di cui all'
articolo 5
devono essere finalizzati:
a)
al miglioramento qualitativo e alla riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato;
b)
all'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia;
c)
alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.
2.
La concessione dell'aiuto è esclusa o limitata qualora gli investimenti proposti abbiano come conseguenza un aumento delle produzioni della azienda che non trovano normale collocamento sui mercati e, in quanto tali, comprese tra quelle indicate nella deliberazione del Consiglio delle Comunità europee, adottata ai sensi dell'
articolo 3 - par. 2 - del Regolamento CEE n. 797/ 85
.
3.
Negli altri casi, gli incrementi quantitativi delle produzioni possono essere preventivati tenendo conto delle indicazioni in materia fornite dalla programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni dell'aiuto attualmente fissate dall'
articolo 3
- parr. 3, 4 e 5 - del citato
Regolamento CEE n. 797/ 85
per i seguenti settori:
a)
settore della produzione lattiero - casearia - la concessione dell'aiuto è esclusa per investimenti che abbiano come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 2, 3 e 6 del
Regolamento CEE n. 857/
84 , modificato
dal Regolamento n. 590
/ 85 , salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato all'azienda a norma dell'
articolo 4
, par. 1 -
lettera c)
- o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'
articolo 7
- par. 1 - di detto Regolamento. In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU o a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte;
b)
settore della produzione suina - la concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini sia prodotta in azienda ed è limitata agli investimenti che consentono di raggiungere per quanto si riferisce alle domande presentate entro il 31 dicembre 1986, i 500 posti per azienda per i suini da ingrasso, e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i 400 posti per azienda, salvo condizioni e limitazioni diverse eventualmente stabilite dalla CEE, ai sensi dell'
articolo 3 - paragrafo 4 - del Regolamento n. 797/ 85
, anche per gli anni successivi. La superficie coperta destinabile ad un suino da ingrasso non può superare mq 1,50 e quella destinabile ad una scrofa non può essere superiore a mq 9,75;
c)
settore della produzione delle uova e del pollame - la concessione di aiuti agli investimenti è esclusa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Anche se possono essere comprese nel piano di miglioramento materiale dell'azienda, le spese relative all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo nonchè di vitelli da macello non sono ammissibili al regime di aiuti.
5.
Per gli altri tipi di bestiame può essere preso in considerazione soltanto il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.
6.
L'aiuto è concesso per un volume di investimenti non superiore a 60.000 ECU per ULU e 120.000 ECU per azienda.
7.
Ai sensi dell'
articolo 6
, commi da 1. a 4., del
Regolamento CEE n. 797/ 85
, per i piani di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui al
quarto comma dell'articolo 2
, nelle quali tutti i membri soddisfano alle condizioni dell'
articolo 3, primo comma
, i volumi massimi di investimento ammissibili all'aiuto per le aziende singole possono essere moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani relativi al settore dell'acquacoltura.
8.
Le limitazioni stabilite al
terzo comma
per investimenti nei settori della produzione lattiero - casearia e della produzione suina possono essere superati con le modalità di cui al
settimo comma
solo nel caso di una azienda risultante da una fusione totale.
9.
Nelle ipotesi previste al settimo e all'
ottavo comma
i massimali per azienda associata comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima, non possono superare:
-
n. 120 vacche;
-
tre volte il numero dei posti per i suini stabilito al
terzo comma
;
-
360.000 ECU di investimenti.
10.
Qualora trattasi di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un'azienda agricola, la concessione degli aiuti di cui all'
articolo 9
, nonchè l'eventuale superamento del volume massimo di investimenti previsto al
nono comma
, sono subordinati a specifica autorizzazione della Commissione CEE, come stabilito dall'
articolo 6 - paragrafo 5 - del Regolamento CEE n. 797/ 85
.
11.
Gli imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'
articolo 2
, possono presentare un altro piano di miglioramento alle condizioni previste dal presente articolo.
12.
Il numero di piani accettabili nel periodo di sei anni, decorrenti dall'approvazione del primo piano, è limitato a due ed il volume totale degli investimenti ammissibile non può essere superiore ai massimali stabiliti ai precedenti commi.
[20]
Art. 9
Tipi di misure di aiuto agli investimenti - garanzia fidejussoria
1.
Gli aiuti agli investimenti di cui all'
articolo 8
consistono in contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e del 20 per cento per gli altri tipi di investimento - elevabili rispettivamente fino al 45 per cento e fino al 30 per cento nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/ 75.
2.
Le misure massime di contributo sopra stabilite sono maggiorate di 10 punti per i piani di miglioramento presentati entro il
31 marzo 1988[22]
o entro altra data successiva stabilita dalla CEE.
3.
A richiesta dell'imprenditore il contributo in conto capitale può essere sostituito, in tutto o in parte, da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti, per la realizzazione dei piani, con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, ovvero da una combinazione di queste forme.
4.
A norma del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 marzo 1986, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18,
primo comma
, e 19 della
legge 9 maggio 1975, n. 153
. Il concorso negli interessi - attualizzato al tasso di attualizzazione previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985
vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo - maggiorato dell'eventuale contributo concesso in conto capitale, non può superare la misura massima degli aiuti previsti al
primo comma
.
5.
A norma del
settimo comma
del citato decreto ministeriale 26 marzo 1986, a far tempo dall'inizio dell'ammortamento le rate di concorso regionale, a richiesta del mutuatario, possono essere attualizzate al tasso globale applicato all'operazione di mutuo.
6.
In tal caso, l'importo attualizzato del concorso regionale, a scelta del mutuatario, può essere utilizzato:
a)
a diminuzione del valore capitale del mutuo, di modo che le rate di ammortamento sono calcolate, a tasso di riferimento, sul valore capitale residuo;
b)
a copertura di interessi relativi ad un ulteriore periodo di preammortamento, al fine di differire l'inizio dell'ammortamento del mutuo a tasso di riferimento;
c)
a copertura di rate iniziali di ammortamento del mutuo a tasso di riferimento, al fine di ridurre il numero delle rate a carico dell'imprenditore.
7.
Gli imprenditori che abbiano ottenuto il nulla - osta per la concessione del concorso negli interessi sui mutui, qualora non siano in grado di prestare sufficienti garanzie reali o personali, possono ottenere da parte della sezione speciale del Fondo interbancario di cui alla
legge 2 giugno 1961, n. 454
e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e i limiti previsti agli articoli 20 e 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153
, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
8.
In alternativa alla suddetta garanzia sussidiaria, può essere concessa, nei casi previsti, fidejussione da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria o da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.
Art. 10
Selettività e limitazioni degli aiuti
1.
A norma dell'
art. 8 del Regolamento CEE n. 797/ 85
:
a)
gli aiuti concessi senza l'intervento finanziario del FEOGA, per investimenti in aziende singole o associate che soddisfano le condizioni di cui all'
art. 2
, non possono superare quelli previsti all'
articolo 9
, maggiorati eventualmente dell'aiuto supplementare di cui all'
art. 13 - settimo comma - lett. c)
, ad eccezione degli aiuti per la costruzione di fabbricati aziendali, per il trasferimento di fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità , per le opere di miglioramento fondiario, nonchè per gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. Tali aiuti saranno concessi nel rispetto delle disposizioni dell'
art. 8
e degli artt. 92, 93 e 94 del Trattato CEE;
b)
gli aiuti per investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 2
sono ridotti di un quarto rispetto alle misure previste dall'
articolo 9
, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia e per il miglioramento fondiario che possono raggiungere le misure suddette. Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totale di
60.000 ECU - ULU[25]
e
120.000 ECU[27]
per azienda per un periodo di 6 anni;
c)
in deroga alle disposizioni della
lettera b)
, per investimenti non superiori a
25.000 ECU[29]
, effettuati in piccole aziende che non soddisfano le condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 2
, possono essere concessi aiuti transitori fino alle misure massime previste dall'
art. 9
, eventualmente maggiorate dell'aiuto supplementare di cui al
settimo comma - lett. c) - dell'articolo 13
;
d)
agli investimenti nelle aziende di cui alle
lett. b)
e c) si applicano le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste ai commi
da 1 a 4[31]
dell'
art. 8
, con eccezione per i seguenti:
1)
per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di " foie gras";
2)
per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello suino, avicolo o vitelli da macello,
purchè non si tratti del primo acquisto[33]
. Nelle stesse aziende il numero di vacche da latte indicato al
terzo comma - lett. a - dell'art. 8
è ridotto a 40 per ULU e per azienda;
e)
divieti e limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:
1)
alle misure di aiuto all'acquisto di terre;
2)
ai crediti di esercizio agevolati di durata non superiore a un anno;
3)
alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi;
4)
alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;
5)
alle misure di aiuto concernenti la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, purchè , non determinino un aumento della produzione. Dette misure saranno adottate in conformità alle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato CEE.
2.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale, come da tabella, all. A) alla presente legge.
Art. 11
Presentazione delle domande e ordine di priorità per la concessione degli aiuti
1.
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all'
art. 9
, formulate secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale e corredate del piano di miglioramento materiale nonchè della documentazione e certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, sono presentate alla Giunta regionale.
2.
Alla concessione degli aiuti provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di priorità dalla stessa individuato con propria deliberazione sentite le organizzazioni professionali agricole e quelle delle cooperative agricole nonchè la commissione consiliare permanente.
3.
Nella fase di prima applicazione delle presenti norme, sono definite con precedenza assoluta le domande presentate ai sensi della
legge regionale 20 luglio 1979, n. 38
, pervenute entro il 30 settembre 1985 e non evase per esaurimento delle necessarie disponibilità, purchè soddisfino alle condizioni previste dalla presente legge.
[36]
Art. 12
Controlli e decadenza dai benefici
1.
Il beneficiario dell'aiuto è tenuto a presentare annualmente una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di sviluppo approvato.
2.
La Giunta regionale ha facoltà di disporre controlli in ordine al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con l'approvazione del piano.
3.
Nell'ipotesi di gravi inadempienze in ordine agli impegni assunti e imputabili all'imprenditore, sia nella fase di attuazione del piano sia nel decennio successivo all'ultimazione dello stesso, la Giunta regionale pronuncia la decadenza dai benefici con il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi.
[37]
Art. 13
Aiuti speciali ai giovani agricoltori
1.
Ai giovani di età non inferiore a 18 anni, che si insediano in aziende agricole in qualità di agricoltori a titolo principale, sono concessi aiuti speciali di primo insediamento a condizione che:
a)
non abbiano compiuto 40 anni alla data del primo insediamento;
b)
siano in possesso di qualifica professionale sufficiente entro due anni dall'insediamento;
c)
si impegnino a tenere la contabilità aziendale, almeno del tipo semplificato;
d)
l'azienda in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU.
2.
Si ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente il giovane agricoltore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario o veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente o abbia almeno frequentato un corso di formazione per giovani agricoltori previsti dall'
articolo 23, primo comma, lett. c)
.
3.
Qualora non posseduta all'atto dell'insediamento, la qualifica professionale sufficiente viene successivamente riconosciuta al giovane agricoltore che abbia esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attività agricola nel fondo oggetto dell'insediamento medesimo e frequentato positivamente, nello stesso periodo, uno dei corsi di formazione complementare per giovani agricoltori previsti all'
articolo 23
oppure, in alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui al precedente
secondo comma
.
4.
Per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica professionale sufficiente può essere riconosciuta, da parte della commissione tecnica di cui al
quarto comma dell'articolo 4
, ai giovani che abbiano esercitato in qualità di dipendenti, per almeno tre anni, attività agricola come capo o dirigente di azienda o partecipe di impresa o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, come previsto dall'
articolo 5 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38
.
5.
La domanda di aiuto, formulata secondo lo schema e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, è presentata alla Giunta stessa e dovrà evidenziare le caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda oggetto dell'insediamento nonchè illustrare il programma colturale e zootecnico che il giovane agricoltore intende realizzare, anche in riferimento al numero di ULU occupabili.
6.
La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante la titolarità o la contitolarità dell'azienda comportante la responsabilità o la corresponsabilità giuridica sotto i profili civile e fiscale nonchè della certificazione relativa alla qualifica professionale, ove tale qualifica sia posseduta. Debbono essere, altresì allegate le dichiarazioni relative agli impegni comportati dalla concessione dell'aiuto, intesi in particolare ad assicurare la gestione dell'azienda agricola.
7.
Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori consistono in:
a)
un premio unico di importo pari a 7.500 ECU erogabili entro un anno dall'insediamento. A richiesta dell'interessato, la Regione può sostituire tale premio con un concorso attualizzato negli interessi, dello stesso importo, relativi a prestiti contratti;
b)
un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 5 per cento, per la durata di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese relative al primo insediamento. Il valore attualizzato di tale concorso non può essere superiore a 7.500 ECU Entro tale importo è ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi. In alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di importo equivalente all'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti;
c)
un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento del contributo concesso a norma dell'
articolo 9
a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento materiale entro cinque anni dall'insediamento e sia in possesso dei prescritti requisiti professionali;
8.
Gli aiuti sono erogati ad insediamento avvenuto.
9.
Gli stessi benefici si applicano a favore di giovani agricoltori in possesso dei requisiti soggettivi di cui al
primo comma
che costituiscono cooperative il cui unico oggetto è la gestione di una azienda agricola o, se già costituita, vi entrano come soci, semprechè , in ogni caso, la frazione di azienda attribuibile a ciascun giovane richieda un apposto di lavoro equivalente almeno ad una ULU In tal caso, il concorso nel pagamento degli interessi il cui al
settimo comma, lett. b)
è concesso a condizione che i finanziamenti contratti siano destinati all'attività aziendale o, nel caso di ingresso in cooperative già costituite, all'acquisto di quote del capitale sociale delle stesse. Alle cooperative costituite soltanto da giovani che beneficiano degli aiuti per il primo insediamento può essere concesso anche l'aiuto supplementare agli investimenti di cui al
settimo comma, lett. c)
, purchè tutti i soci soddisfino le condizioni ivi previste.
10.
Ai fini della corresponsione degli aiuti previsti dal presente articolo, il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno sei anni.
11.
Il mancato insediamento entro il termine di un anno dal riconoscimento del beneficio comporta la decadenza dal beneficio medesimo.
12.
L'abbandono dell'attività prima del termine di sei anni comporta la decadenza di cui al
terzo comma dell'articolo 12
.
[39]
Titolo II
ALTRE MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE
Art. 14
Incoraggiamento alla tenuta della contabilità
1.
Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta viene concesso un aiuto di incoraggiamento alla tenuta della contabilità aziendale, a condizione che si impegnino a tenerla per almeno quattro anni.
2.
Tale aiuto è pari a 1.050 ECU da erogarsi in quattro annualità , a consuntivo di ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 45 per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo, 15 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.
3.
La contabilità comprende:
a)
la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;
b)
la registrazione sistematica e regolare durante l'esercizio contabile dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;
e si conclude con la presentazione annuale di una descrizione delle caratteristiche generali della azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati; di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi - ricavi) redatti in modo dettagliato; degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore nonchè per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.
4.
Qualora l'azienda sia stata inserita nell'ambito della rete di informazione contabile della CEE: ai fini della raccolta di dati contabili a scopo informativo e scientifico, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al
primo comma
deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'organismo suddetto, in forma anonima, i dati contabili relativi all'azienda medesima, pena la revoca del contributo.
5.
Le domande intese ad ottenere l'aiuto di cui al
primo comma
sono presentate alla Giunta regionale e formulate secondo lo schema predisposto dalla Giunta stessa.
6.
La contabilità aziendale è tenuta secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale. La irregolare o infedele compilazione dei modelli comporta l'esclusione dell'aiuto.
7.
Ai fini della ammissione alle provvidenze godono di priorità :
a)
le domande di aziende che rientrino nella rete di informazione contabile agricola CEE( RICA), istituita ai sensi del
Regolamento CEE n. 79/ 65
e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè non usufruiscano o non abbiano usufruito di analoghe provvidenze per la tenuta della contabilità ;
b)
le domande presentate da aziende che rientrino nel campione delle aziende agricole che sarà successivamente individuato dalla Giunta regionale per le finalità di cui al comma seguente.
8.
La Giunta regionale, al fine di acquisire conoscenza analitica dei fatti economici connessi all'attività agricola, provvederà a disciplinare l'espletamento delle seguenti funzioni:
a)
promuovere lo sviluppo di una diffusa rete contabile;
b)
prestare assistenza per una corretta ed omogenea tenuta della contabilità ;
c)
acquisire dati conoscitivi sulle tendenze dello sviluppo dell'economia agricola;
d)
elaborare dati contabili al fine di trarre indicazioni per la programmazione agricola regionale.
9.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'
ottavo comma
, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria dell'Università e di altri istituzioni e centri particolarmente qualificati.
[43]
Art. 15
Assistenza interaziendale
1.
I nuclei operativi di base individuati in associazioni di produttori agricoli, costituiti ai sensi delle leggi regionali 20 ottobre 1983, n. 41 e 29 aprile 1985, n. 38 e che abbiano ottenuto dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il riconoscimento della idoneità all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica, sono legittimati a svolgere il servizio di assistenza interaziendale di cui all'
articolo 10 del Regolamento CEE n. 797/ 85
.
2.
Le relative associazioni di produttori possono richiedere all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, nell'arco di validità dell'azione prevista dal
Regolamento CEE 797/ 85
, l'aiuto all'avviamento destinato a contribuire ai loro costi di gestione, per un massimo di anni cinque, come previsto dall'
articolo 10
del Regolamento medesimo.
3.
L'ESAU, nella rendicontazione e relazione finale da presentare annualmente alla Giunta regionale per l'attività di assistenza tecnica svolta secondo il disposto delle leggi regionali sopra citate, fa specifico riferimento alle attività svolte da detti nuclei nel campo dell'assistenza interaziendale, indicando i costi da porre a carico del
regolamento n. 797/ 85
, fino ad un importo massimo di 15.000 ECU per associazione.
4.
Possono, inoltre, essere concessi aiuti alle strutture cooperative di servizio ed alle associazioni di produttori costituite allo scopo di una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature o per gestire in comune una attività creata dopo l'entrata in vigore del citato
regolamento n. 797/ 85
.
5.
Tale aiuto può essere concesso ad ogni associazione, riconosciuta a norma del
sesto comma
, per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività , per un importo massimo di 15.000 ECU, da graduare in funzione del numero dei partecipanti e del tipo e consistenza di attività svolta in comune.
6.
la Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni di produttori, di cui al
quinto comma
, accertando che lo
statuto
delle stesse specifichi, tra l'altro, le finalità , l'ambito territoriale di operatività nonchè definisca ed assicuri, in particolare, le forme di collaborazione di tutti i membri all'attività sociale.
7.
La domanda di riconoscimento è formulata secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
8.
La Giunta regionale eroga l'aiuto alle associazioni interessate sulla base delle richieste formulate in conformità allo schema dalla stessa predisposto.
9.
Gli aiuti di cui all'
ottavo comma
vengono assegnati alle associazioni di due o più aziende, nella misura di 1.500 ECU per partecipante e per non più di 15.000 ECU per associazione.
10.
L'aiuto è commisura al 50 per cento delle spese sostenute per la costituzione e per la gestione, documentate e ritenute congrue, elevabile fino al 95 per cento per attività comuni riguardanti settori individuati come prioritari dalla programmazione regionale o per altre attività di particolare incidenza sotto il profilo della valorizzazione di aree marginali o della tutela della salute e dell'ambiente.
11.
Sulla base di preventivi annuali, relativi alle spese di costituzione e di gestione, la Giunta può erogare un anticipo fino al 90 per cento dell'aiuto di cui al
decimo comma
.
12.
La concessione dell'aiuto per gli anni successivi è subordinata alla presentazione e approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente.
[45]
Art. 16
Servizi di sostituzione
1.
Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo
terzo comma
, aventi per scopo la prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, può essere concesso, su richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di gestione.
2.
I nuclei operativi di base autogestiti, di cui agli articoli 7 e 8 della
legge regionale 41/ 83
e all'articolo unico della
legge regionale 38/ 85
, possono essere legittimati a presentare progetti volti alla prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, purchè adeguino i loro statuti allo scopo di conseguire il riconoscimento.
3.
Al riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti commi provvede la Giunta reigonale con apposito provvedimento, a condizione che nei relativi statuti sia specificato:
a)
il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge, che non deve comunque essere inferiore a sei. Per affiliate si intendono sia le aziende socie sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzo dei servizi di sostituzione;
b)
i criteri per determinare l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione di ciascun membro della associazione;
c)
il tipo di contabilità tenuta che contempli un bilancio finale di costi e ricavi;
d)
i casi in cui è prevista la sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipe d'impresa o di un coadiuvante adulto, riconducibili comunque a motivi di malattia, infortunio, maternità , formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ed altri analoghi;
e)
le modalità e le condizioni di prestazione del servizio;
f)
il numero degli operatori qualificati che il servizio occupa, tenuto conto che almeno un agente deve essere comunque occupato a tempo pieno;
g)
la durata minima della associazione, che non può essere inferiore ad anni dieci.
4.
Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo
statuto
nonchè la documentazione comprovante, almeno per uno degli addetti al servizio, la capacità professionale posseduta.
5.
La capacità professionale si intende posseduta quando l'operatore abbia esercitato attività agricola come capo o dirigente d'azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la richiesta di riconoscimento, oppure sia in possesso di un diploma di scuola superiore di tipo agrario o di un diploma di laurea in campo agrario o veterinario. Debbono essere, inoltre, allegate le convenzioni di cui alla
lettera a) del terzo comma
.
6.
Ad intervenuto riconoscimento, le forme associative di cui al presente articolo sono finanziate con provvedimento della Giunta regionale su specifica richiesta.
7.
Il contributo viene commisurato in 12.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno ed in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti.
8.
Per gli operatori impiegati a tempo parziale in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al tempo effettivamente dedicato al servizio.
9.
Il contributo è ripartito in cinque anni, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 20 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento per ciascuno dei due anni successivi, ed erogato al termine di ciascun anno di attività dietro presentazione di una relazione e del bilancio dei costi e ricavi inerenti la gestione del servizio.
Art. 17
Servizio di gestione
1.
Alle associazioni aventi lo scopo di fornire servizi di gestione alle aziende agricole e riconosciute ai sensi del
quarto comma
può essere concesso un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi, a norma dell'
articolo 12 del Regolamento CEE n. 797/ 85
.
2.
Le associazioni di produttori, che si sono costituite per lo svolgimento dell'attività dei nuclei operativi di base di cui alle leggi regionali n. 41/ 83 e n. 38/ 85 e riconosciute dall'ESAU, possono ottenere il riconoscimento della Giunta regionale ai fini dell'aiuto di cui al
primo comma
, a condizione che i loro statuti risultino adeguati per lo svolgimento del servizio di gestione alle imprese agricole.
3.
Successivamente a detto riconoscimento, le associazioni possono formulare all'ESAU richieste annuali di erogazione dell'aiuto per l'avviamento, come previsto dall'
articolo 12 del citato Regolamento CEE n. 797/ 85
.
4.
Le associazioni di cui al primo e
secondo comma
sono riconosciute dalla Giunta regionale, su proposta dell'ESAU, dietro domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'
articolo 12 del Regolamento 797/ 85
e formulata secondo le modalità indicate nello schema approvato dalla Giunta medesima.
5.
Ai fini del riconoscimento, lo
statuto
deve prevedere:
a)
il possesso, da parte dei tecnici preposti all'analisi dei risultati contabili, delle qualificazioni professionali previste al primo e
secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 14/ 83
;
b)
la tenuta di una contabilità ordinaria, che contempli un bilancio finale di costi e ricavi;
c)
una durata minima di attività di anni dieci;
d)
il numero delle aziende affiliate, che non deve essere comunque inferiore a venti per ogni agente impiegato a tempo pieno. Per affiliate si intendono sia le aziende membri delle associazioni sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzazione dei servizi di gestione;
e)
le modalità e le condizioni di prestazione del servizio. In ogni caso, l'agente a tempo pieno non può seguire più di trenta aziende.
6.
Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo
statuto
, la documentazione comprovante la qualificazione professionale degli addetti al servizio, nonchè le convenzioni stipulate con le aziende affiliate.
7.
Su richiesta della associazione, gli aiuti all'avviamento dei servizi di gestione sono concessi e determinati fino ad un importo massimo di 36.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno, incaricato della rilevazione dei dati della contabilità agraria e dell'analisi dei risultati contabili, secondo le seguenti percentuali: 30 per cento nel primo anno, 25 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 15 per cento nel quarto, 10 per cento nel quinto, ripartito nei primi cinque anni di attività di ogni agente.
8.
Nella concessione dell'aiuto è data priorità alle associazioni costituite tra produttori.
9.
Per gli operatori impiegati a tempo parziale, in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al numero delle aziende seguite. Ogni operatore impiegato a tempo parziale da più di una azienda non può seguire un numero di aziende superiore a venti.
10.
All'erogazione dei contributi annuali provvede l'ESAU, sulla base di uno specifico programma annuale di attività per la gestione aziendale, da presentare, ai fini del finanziamento, alla Giunta regionale contestualmente al programma annuale di assistenza tecnica di cui all'
articolo 2 della legge regionale 41/ 83
.
11.
Il programma per la gestione di cui al precedente comma è formulato sulla base delle richieste di finanziamento pervenute da parte delle associazioni riconosciute.
12.
Al termine di ogni anno di attività , l'ESAU presenta alla Giunta regionale, contestualmente alla rendicontazione e relazione finale sull'attività di assistenza tecnica svolta ai sensi della
legge regionale 41/ 83
, specifica rendicontazione circa l'attività svolta dalle predette associazioni, con l'indicazione dell'onere finanziario da porre a carico del
regolamento CEE n. 797/ 85 - articolo 12
- e con la specifica dei controlli effettuati dall'ente medesimo per accertare il regolare svolgimento delle attività dei servizi di gestione finanziati.
Titolo III
MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE
Art. 18
Indennità compensativa
1.
In attuazione degli articoli 13, 14 e 15
del Regolamento CEE 79
7/ 85 come modificato dall'
articolo 1
- punto 6 -
del regolamento CEE n. 17
60/ 87, a sostegno dell'attività agricola, nelle zone svantaggiate della regione delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva CEE n. 268 del 1975, è prevista fino al 28 giugno 1990 la concessione di una indennità compensativa annua, commisurata agli svantaggi naturali permanenti descritti all'
articolo 3
della citata direttiva.
2.
L'indennità è concessa agli imprenditori che non percepiscono una pensione di vecchiaia e che dimostrino di coltivare a qualsiasi titolo un fondo la cui estensione non sia inferiore a ettari 3 di superficie agricola utilizzata e che si impegnino a proseguire l'attività agricola, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1 della Direttiva CEE n. 268/ 75, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data del primo pagamento della indennità medesima.
3.
L'imprenditore beneficiario può essere esonerato da tale impegno qualora:
a)
cessi l'attività agricola, semprechè sia garantita la continuità nella coltivazione delle superfici interessate;
b)
percepisca una pensione di vecchiaia. In tal caso l'indennità compensativa non è più erogata a decorrere dalla data di pensionamento.
4.
L'esonero è , riconosciuto per causa di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilità.
5.
Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall'imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata, sarà tenuto conto anche delle quote di comproprietà , della partecipazione a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili nonchè dai diritti attivi o di uso civico.
6.
Nel caso di forme associative di gestione, il limite minimo di tre ettari, previsto al
secondo comma
, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.
7.
La Giunta regionale, in relazione alle specifiche assegnazioni finanziarie statali e in rapporto al grado di incidenza degli svantaggi naturali permanenti pregiudizievoli per l'attività agricola delle diverse zone, determina annualmente le misure dell'indennità compensativa tenendo conto dei limiti e delle modalità di cui al presente comma e di quelli successivi:
a)
per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione del bestiame posseduto, in misura non inferiore a 20,3 e non superiore a a 101 ECU all'anno per unità di bestiame adulto ( UBA), comunque nel limite massimo di 101 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato fino a 120 ECU per UBA e per ettaro. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto si applicano i coefficienti di cui alla tabella allegato B) alla presente legge. Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità , soltanto nelle zone della regione delimitate ai sensi dell'articolo 3 - paragrafo 3 - della Direttiva CEE: n. 268/ 75 nonchè nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 - paragrafo 4 - della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte rappresenta una parte considerevole della produzione delle aziende. Tuttavia, il numero delle vacche da latte che nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 3 - paragrafo 4 - della direttiva n. 268/ 75
può venire preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità , non può essere superiore a 20 unità per imprenditore beneficiario;
b)
per produzioni diverse da quella bovina, equina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di quella destinata:
1)
all'alimentazione del bestiame allevato;
2)
alla produzione di granoturco nelle zone in cui la resa media supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione;
3)
alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda; nonchè , limitatamente alle zone agricole sfavorite di cui all'
articolo 3
- paragrafi 4 e 5 - della Direttiva CEE n. 268/ 75, al netto della superficie destinata:
4)
alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri per ettaro;
5)
alla produzione di barbabietole da zucchero;
6)
a colture intensive.
8.
Qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle necessità alimentari del bestiame bovino, equino, ovino e caprino allevato, l'indennità è calcolata sia sul bestiame, con le modalità di cui alla
lett. a), settimo comma
, sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni elencate alla lett. b) di detto comma.
9.
L'importo delle indennità , nei casi in cui viene determinata in base alla superficie coltivata, non può essere inferiore a 20,3 e superiore a 50 ECU per ettaro. Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli ostacoli naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevata a 70 ECU.
10.
Nell'ambito degli importo massimi di cui al
settimo comma, lett. a)
e al
nono comma
, l'indennità compensativa può essere oggetto di differenziazione in relazione alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore beneficiario.
11.
Qualora il beneficiario proceda al rimboschimento totale o parziale delle superfici a suo tempo ritenute utili ai fini del calcolo dell'indennità , in sostituzione totale o parziale di quella già accordata, può essere concessa altra indennità compensativa, calcolata in base al numero degli ettari dei terreni agricoli utilizzabili e imboschiti, per un periodo massimo di 20 anni dalla data dell'avvenuto imboschimento. Tale indennità non può superare 101 ECU per ettaro elevabile a 120 ECU nei casi previsti.
12.
L'importo massimo dell'indennità compensativa concessa a norma del presente articolo non può superare il 50 per cento del redito di riferimento per ULU stabilito ai sensi dell'
articolo 7
.
13.
L'indennità compensativa per gli anni successivi al primo è riconosciuta all'imprenditore previa conferma del permanere dei requisiti previsti e nella misura fissata dalla Giunta regionale a norma del
settimo comma
.
14.
Le procedure per la concessione dell'indennità compensativa e gli importi della medesima nonchè i criteri per la individuazione delle zone agricole caratterizzate da particolare gravità degli svantaggi naturali saranno precisati in sede di disposizioni regolamentari.
15.
Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell'indennità compensativa annua sono delegate alle Comunità montane, alle quali vanno presentate le relative domande.
16.
Le Comunità montane rimettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini delle determinazioni di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonchè la rendicontazione dettagliata delle somme erogate, corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati.
17.
Gli elenchi dei beneficiari dell'indennità , con l'indicazione dell'importo percepito da ciascun beneficiario, sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Comune competente per territorio.
[47]
Art. 19
Investimenti di carattere turistico o artigianale
1.
A norma dell'
articolo 16 del Regolamento CEE n. 797/ 85
, nelle zone comprese nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva CEE n. 268/ 75, a propensione artigianale ed in quelle a prevalente interesse agrituristico, individuate dal programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, di cui all'
articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730
, il piano di miglioramento di cui al precedente
articolo 5
può prevedere, oltre agli investimenti agricoli, investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola.
2.
La spesa relativa ai suddetti investimenti non può superare i 40.000 ECU per azienda, fermo restando il volume massimo di investimenti ammissibili al regime di aiuti di 120.000 ECU.
3.
Sono considerati investimenti turistici l'adattamento di fabbricati e pertinenze aziendali per l'alloggio e il campeggio di turisti nonchè per l'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici.
4.
Sono considerati investimenti artigianali l'adattamento di fabbricati aziendali per l'esercizio di piccole attività artigianali compatibili con quella agricola nonchè l'acquisto delle necessarie attrezzature.
5.
Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla
legge 5 dicembre 1985, n. 730
.
[49]
Art. 20
Aiuti agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate
1.
Nelle zone svantaggiate, delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva CEE n. 268/ 75, possono essere concessi, a norma dell'
art. 17 del Regolamento CEE n. 797/ 85
, aiuti agli investimenti collettivi per il miglioramento e lo sviluppo della foraggicoltura e della conessa attività zootecnica.
2.
Gli investimenti collettivi ammissibili agli aiuti riguardano:
a)
la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e distribuzione;
b)
la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, limitatamente alle zone di montagna, la realizzazione di punti d'acqua e di strade di accesso immediato ai pascoli, agli alpeggi nonchè di ricoveri per le mandrie.
3.
Nell'ambito degli investimenti di cui al
secondo comma
possono essere ammesse, se giustificate sotto il profilo economico, sistemazioni idraulico - agrarie, di contenuta entità compatibili con la protezione dell'ambiente, compresi i piccoli impianti per l'irrigazione, nonchè la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
4.
Possono beneficiare degli aiuti di cui al
primo comma
le Associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedichino la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i Comuni, le Comunità montane, le Università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.
[51]
5.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, le Comunità montane trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione il piano degli investimenti di cui al precedente
secondo comma
, indicando l'ordine di priorità.
6.
Il piano comprende iniziative proposte dai soggetti di cui al
quarto comma
, oltre quelle proprie delle Comunità montane.
7.
La Giunta regionale ripartisce annualmente gli aiuti tra le Comunità montane con propria deliberazione.
8.
L'aiuto, concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura fino all'80 per cento della spesa ammessa, non può superare 100.000 ECU per investimento collettivo, 500 ECU per ettaro
di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato[53]
e 5.000 ECU per ettaro irrigato.
Titolo V
MISURE FORESTALI NELLE AZIENDE AGRICOLE
Art. 22
Beneficiari e investimenti ammissibili
1.
A norma dell'
art. 20 del Regolamento CEE n. 797/ 85
, alle aziende agricole singole o associate, i cui conduttori rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del precedente
articolo 3
sono concessi aiuti per i seguenti investimenti:
a)
imboschimento di terreni aziendali per i quali la destinazione a colture agrarie ed a pascolo non è convenientemente praticabile in dipendenza di fattori negativi, quali eccessiva pendenza, scarsa profondità , lontananza dal centro aziendale, modesta estensione. L'imboschimento deve interessare prioritariamente i terreni abbandonati, fortemente acclivi, nudi o cespugliati, allo scopo di insediarvi boschi permanenti, con funzione primaria di conservazione del suolo e regimazione delle acque. L'imboschimento può essere realizzato anche mediante impianti specializzati per la produzione del legno con specie pregiate e a rapido accrescimento nonchè , nei terreni a specifica vocazione, mediante impianti con specie tartufigene;
b)
miglioramento delle superfici boscate, in particolare mediante:
1)
ricostituzione di boschi cedui radi, degradati o percorsi dal fuoco;
2)
conversione di boschi cedui in fustaie, con priorità per le formazioni che hanno superato i normali turni di utilizzazione e nelle quali si manifesta una evoluzione della struttura verso stadi favorevoli alla conversione medesima;
3)
miglioramento dei castagneti mediante innesti di cultivars di marroni ed interventi per la lotta contro il cancro corticale ed il mal dell'inchiostro;
c)
installazione e sistemazione di fasce frangivento;
d)
realizzazione di fasce parafuoco e di viali tagliafuoco con pista di servizio transitabile a fondo naturale;
e)
costituzione di riserve d'acqua, variamente realizzate, dislocate in punti facilmente accessibili;
f)
costruzione di strade forestali in connessione ad interventi di miglioramento e di utilizzazione dei boschi. E'data priorità alle strade a servizio di complessi boscati in funzione della maggiore estensione di questi.
2.
Tra le spese di investimenti sono ammissibili anche quelle necessarie per l'adattamento del macchinario agricolo ai lavori di forestazione e silvicoltura.
3.
Il volume massimo degli investimenti ammissibili all'aiuto è di 40.000 ECU per azienda, con il limite di 10.000 ECU per gli investimenti destinati al miglioramento delle superfici boscate di cui alla lettera b) del secondo comma e con i seguenti limiti massimi di spesa ammissibile:
a)
1.800 ECU per ettaro per le opere di imboschimento;
b)
300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento;
c)
90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua;
d)
14.400 ECU per chilometro di strada forestale.
4.
L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa accertata e ammissibile, è concesso fino alla concorrenza massima delle seguenti misure:
-
90 per cento per l'impianto di boschi permanenti;
-
80 per cento per impianti specializzati da legno e tartufigeni;
-
80 per cento per la costruzione di strade forestali;
-
60 per cento per tutti gli altri investimenti considerati al
primo comma
.
5.
Su richiesta degli imprenditori che intendono beneficiare dell'aiuto, le Comunità montane, a norma del terzo comma dell'articolo 1 e del
primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 47/ 83
, possono effettuare la progettazione e la realizzazione degli interventi, limitatamente agli investimenti che ricadono nei territori di rispettiva competenza classificati montani ai sensi della vigente normativa.
6.
In tal caso, la partecipazione dell'imprenditore al pagamento delle spese sostenute dalla Comunità montana è determinato in misura fissa pari alla differenza tra le misure massime dei contributi stabilite al
quarto comma
ed il costo totale degli investimenti calcolati in base agli importi massimi imputabili ed ammissibili stabiliti al
terzo comma
.
7.
La quota a carico dell'imprenditore è versata alla Comunità montana con modalità preventivamente stabilite nell'apposita convenzione prevista al
terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 47/ 83
.
8.
La restante parte della spesa, fino a concorrenza del costo totale effettivamente sostenuto dalla Comunità montana è posta a carico del bilancio regionale, a norma del
terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 47/ 83
.
9.
Le domande per beneficiare dei contributi sono inviate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredate del progetto esecutivo dei lavori.
10.
Qualora gli investimenti vengano realizzati con le modalità di cui al
quinto comma
, la domanda di contributo è formulata dalla Comunità montana competente per territorio e deve essere corredata anche di copia della convenzione di cui al
settimo comma
.
11.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori.
12.
L'aiuto agli investimenti forestali di cui al
primo comma
può essere concesso anche ai conduttori agricoli che beneficiano dell'aiuto alla estensivizzazione previsto dal
Regolamento CEE n. 1760/ 87
.
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