Date di vigenza
| 02/06/1988 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 02/06/1988 |
| 27/12/2012 | abrogazione | mostra documento vigente dal 27/12/2012 |
Documento vigente dal 02/06/1988
| Numero d'ordine | DPR 121/ 61 DPR 641/ 72 |
Indicazione degli atti soggetti a tassa
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Tassa di rilascio
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Tassa annuale | Note |
| 16 | 52 |
1) Concessione di Azienda faunistico - venatoria ad ettaro
2) Centro privato di produzione di selvaggina (art. 6 e 24 - L. 968/ 77 - art. 10 LR 1/ 80 ) |
1.728 288.000 | 1.728 288.000 |
La concessione o il rinnovo per le aziende faunistico - venatorie
e per i centri privati di produzione di selvaggina sono disciplinati dalla L. 968 del 1977 , dalla LR 3/ 6 / 86, n. 21 e dai regolamenti regionali n. 2 del 25/ 1/ 84 e n. 2 del 7/ 8/ 86. La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Le estensioni territoriali da sottoporre a tassazione si intendono arrotondate in eccesso all'ettaro superiore |
1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è , inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell' articolo 91 del RD 5 giugno 1939, n. 1016 , sostituito dall' art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799 .
1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico - venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1o gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n.56 .
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Perugia, 23 maggio 1988
Mandarini
[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 Numero 38 legge Regione Umbria 6 dicembre 2012, n. 22.