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Legge regionale 23 maggio 1988, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 23 maggio 1988

Date di vigenza

02/06/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 02/06/1988
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 02/06/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1988 ,n. 16
Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunistico - venatorie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 01/06/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario di Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

TABELLA

     
Numero d'ordine  DPR 121/ 61 DPR 641/ 72   Indicazione degli atti soggetti a tassa
 
 
Tassa di rilascio
 
 
Tassa annuale  Note 
16  52  1) Concessione di Azienda faunistico - venatoria ad ettaro
 
2) Centro privato di produzione di selvaggina (art. 6 e 24 - L. 968/ 77 - art. 10 LR 1/ 80 )  
1.728 288.000  1.728 288.000  La concessione o il rinnovo per le aziende faunistico - venatorie
 
e per i centri privati di produzione di selvaggina sono disciplinati dalla L. 968 del 1977 , dalla LR 3/ 6 / 86, n. 21 e dai regolamenti regionali n. 2 del 25/ 1/ 84 e n. 2 del 7/ 8/ 86.
 
La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Le estensioni territoriali da sottoporre a tassazione si intendono arrotondate in eccesso all'ettaro superiore  

ARTICOLO 2

1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è , inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell' articolo 91 del RD 5 giugno 1939, n. 1016 , sostituito dall' art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799 .

ARTICOLO 3

1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico - venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1o gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n.56 .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 maggio 1988

Mandarini

[1]