link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 29 giugno 1988, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 29 Giugno 1988

Date di vigenza

21/07/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/07/1988
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 21/07/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Giugno 1988 ,n. 18
Integrazione della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata con leggi regionali 23 gennaio 1986, n. 7 e 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 06/07/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 , come risulta sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7 , sono aggiunti - dopo il secondo comma - i seguenti:
 
" L'assunzione nel ruolo unico regionale degli informatori socio - economici di cui al quarto comma dell'articolo 1 è disposto, a domanda degli interessati, nella qualifica di istruttore direttivo.
 
Al fine di garantire lo svolgimento sull'intero territorio regionale del servizio di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41 , la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti di assegnazione del predetto personale alle competenti strutture regionali, centrale e decentrate, disponendo altresì , d'intesa con l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il trasferimento, nei posti vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale del ruolo organico del predetto Ente, degli informatori socio - economici comandati ai sensi dell' articolo 9, comma terzo, della predetta legge n. 41/ 1983
".

ARTICOLO 2

1. La domanda di assunzione in ruolo, di cui al primo capoverso dell'articolo 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 giugno 1988

Mandarini

[1]