ARTICOLO 1
1.
All'
articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30
, come risulta sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7
, sono aggiunti - dopo il secondo comma - i seguenti:
"
L'assunzione nel ruolo unico regionale degli informatori socio - economici di cui al quarto comma dell'articolo 1 è disposto, a domanda degli interessati, nella qualifica di istruttore direttivo.
Al fine di garantire lo svolgimento sull'intero territorio regionale del servizio di assistenza tecnica di cui alla
legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41
, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti di assegnazione del predetto personale alle competenti strutture regionali, centrale e decentrate, disponendo altresì , d'intesa con l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il trasferimento, nei posti vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale del ruolo organico del predetto Ente, degli informatori socio - economici comandati ai sensi dell'
articolo 9, comma terzo, della predetta legge n. 41/ 1983
".
ARTICOLO 2
1.
La domanda di assunzione in ruolo, di cui al primo capoverso dell'articolo 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.