ARTICOLO 2
Codici di riconoscimento
1.
Tra il primo e il
secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43
sono inseriti i seguenti:
"
Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 2.
La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purchè apposti da Enti abilitati a livello nazionale
".
ARTICOLO 4
Finanziamento
1.
L'
art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 32
è sostituito dal seguente:
"
1. All'onere per l'attuazione della presente legge le UULLSSSS della regione faranno fronte con la quota del Fondo sanitario regionale loro assegnata sullo stanziamento del capitolo 2264/ V 5010 del bilancio regionale per l'anno in corso nonchè con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo precedente relativamente alle spese per la tenuta dell'anagrafe del cane.
2. La Giunta regionale determina ogni tre anni la misura del concorso a carico del proprietario dei cani sulle spese sostenute dalle UULLSSSS o dalla struttura privata autorizzata, per il tatuaggio.
3. I non vedenti sono esonerati dal pagamento del concorso sulle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica.
4. Sono altresì esonerate dal concorso sulle spese le Associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati dalla struttura pubblica
".