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Legge regionale 12 luglio 1988, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 12 Luglio 1988

Date di vigenza

04/08/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/08/1988
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 04/08/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Luglio 1988 ,n. 20
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 . Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 46 del 20/07/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Anagrafe del cane

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 è sostituito dal seguente:
 
" Fermo restando il disposto dell' art. 83 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 , il proprietario deve provvedere entro 180 giorni dalla nascita o, successivamente entro 60 giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui all'art. 1 ".

ARTICOLO 2

Codici di riconoscimento

1. Tra il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 sono inseriti i seguenti:
 
" Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 2.
 
La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purchè apposti da Enti abilitati a livello nazionale
".

ARTICOLO 3

Controllo del randagismo

1. Al quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 è aggiunto il seguente:
 
" La Giunta regionale al fine di sostenere le iniziative di collaborazione delle Associazioni di volontariato che operano per la protezione degli animali per i fini di cui al comma precedente promuove la stipula di convenzioni tra le stesse Associazioni e le UULLSSSS, ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 ".

ARTICOLO 4

Finanziamento

1. L' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 32 è sostituito dal seguente:
 
" 1. All'onere per l'attuazione della presente legge le UULLSSSS della regione faranno fronte con la quota del Fondo sanitario regionale loro assegnata sullo stanziamento del capitolo 2264/ V 5010 del bilancio regionale per l'anno in corso nonchè con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo precedente relativamente alle spese per la tenuta dell'anagrafe del cane.
 
2. La Giunta regionale determina ogni tre anni la misura del concorso a carico del proprietario dei cani sulle spese sostenute dalle UULLSSSS o dalla struttura privata autorizzata, per il tatuaggio.
 
3. I non vedenti sono esonerati dal pagamento del concorso sulle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica.
 
4. Sono altresì esonerate dal concorso sulle spese le Associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati dalla struttura pubblica
".

ARTICOLO 5

Norma transitoria

1. Il termine previsto dall' art.9 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 già prorogato di un anno con legge regionale 30 luglio 1987, n. 35 è ulteriormente prorogato di 90 giorni.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 luglio 1988

Mandarini

[1]