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Legge regionale 19 luglio 1988, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 19 Luglio 1988

Documento vigente dal 11/08/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Luglio 1988 ,n. 23
Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 27/07/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità della legge

1. La normativa della presente legge è diretta a garantire la sicurezza della navigazione sul Lago Trasimeno, a salvaguardare l'ambiente naturale e a riqualificare il turismo dell'intero bacino imbrifero, favorendo le attività più congeniali al mantenimento dell'equilibrio fra le peculiarità ambientali.

ARTICOLO 2

Fascia costiera e sua protezione

1. Per tutto il perimetro del Lago Trasimeno viene istituita una fascia di protezione delle acque della profondità di metri 300 dalla riva all'interno del lago stesso. Detta fascia costiera di protezione viene ridotta a metri 150 dalle rive delle isole. Per riva si intende la linea circumlacuale ove batte l'onda di piena al di sopra della quota di sfioro dell'emissario; oltre la riva insiste la zona, della profondità di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito. [5]

2. Nella suindicata fascia è consentita, salvo quanto disposto al successivo articolo 3 , la navigazione solo con imbarcazioni della lunghezza massima di metri 9 dalla linea di galleggiamento, sospinte a remi o a vela, e ad una velocità massima di  tre nodi[7]     .

3. Le imbarcazioni potranno raggiungere, a motore, le sponde del lago Trasimeno unicamente nei corridoi d'acqua in corrispondenza delle zone portuali o di punti di approdo autorizzati, compresa le cosiddette scese; corridoi e scese che dovranno essere debitamente segnalati.

4. Negli specchi d'acqua ove è autorizzata la balneazione, per una distanza di metri 150 dalla riva, le imbarcazioni dovranno essere sospinte unicamente a remi o a pedali.

5. Negli specchi d'acqua ove è autorizzata la balneazione, le tavole a vela dovranno portarsi, senza fare uso della vela, ad una distanza di metri 50 dalla riva, utilizzando unicamente gli appositi corridoi, debitamente segnalati.

ARTICOLO 3

Divieto di navigazione

1.  E' vietato l'accesso[9]     a qualsiasi imbarcazione    , tranne quelle a fondo piatto dei pescatori professionisti nell'espletamento della loro attività , all'interno dello specchio d'acqua nella zona costiera di S. Savino, delimitata da una linea congiungente i seguenti punti:

a) limite est darsena del piano regolatore di S. Feliciano;

b) pontile di S. Arcangelo.
 
I pescatori professionisti, nel navigare in detta zona, dovranno procedere ad una velocità non superiore a due nodi.

2. Salvo il consuetudinario uso delle cosiddette scese, è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di imbarcazione all'interno dei canneti e in una fascia ad essi esterna di metri 50. Per canneto si intende una zona continua di vegetazione palustre che dalla costa si protende verso il lago.

3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi. [13]

ARTICOLO 4

Deroghe

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano alle unità della navigazione pubblica e a quelle addette ai servizi di pronto soccorso o ad altri servizi pubblici; la deroga riguarda anche i mezzi di soccorso nell'espletamento di detto compito appartenenti ai singoli clubs velici o nautici affiliati al CONI, nonchè , previa autorizzazione provinciale, quelli appartenenti ai gestori di darsene. I mezzi di soccorso dei clubs velici o nautici quando navighino per servizi di soccorso, sono tenuti ad esporre apposito segno di riconoscimento, costituito da una bandiera bianca con al centro una croce rossa.

ARTICOLO 5

Ammissione alla navigazione

1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della potenza massima di 9 cavalli fiscali e con profondità di immersione della linea di galleggiamento non superiore a metri 1,80 e con profondità ridotta a metri 0,80, sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell'elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore. [16]

2. E' consentito l'uso dei motori diesel di potenza eventualmente superiore a 9 cavalli fiscali purchè la potenza effettiva massima, come indicata nel libretto d'uso del motore, non sia superiore a 25 cavalli effettivi. [19]

3. A partire dal 1° giugno 1990 per le imbarcazioni a motore sono consentiti soltanto l'erogazione e l'uso dei carburanti meno inquinanti, disponibili sul mercato. La Giunta regionale provvede ad individuare, con proprio atto, le caratteristiche merceologiche del carburante ammesso. [21]

4. Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, le imbarcazioni da diporto saranno munite di motori che siano adatti all'uso di quel carburante che, per caratteristiche merceologiche, sia considerato il meno inquinante e quindi da utilizzarsi ai sensi del precedente terzo comma . [22]

5. Per tutte le imbarcazioni che si trovino a navigare sul lago Trasimeno è stabilito il limite di velocità massima di 20 nodi (37 kmh) durante il giorno (dal sorgere al tramonto del sole) e di 10 nodi (18,5 Kmh) nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del sole).

6. Sono esentate dall'osservanza dei precedenti commi tutte le imbarcazioni in servizio pubblico, anche non di linea, per le quali saranno, di volta in volta, in sede di autorizzazione alla navigazione, imposte opportune prescrizioni di velocità o di altro genere.

7. Sono esentate dalla osservanza del disposto dei precedenti commi anche le imbarcazioni di cui all' art. 4 .

8. Sono altresì esentate dall'osservanza di quanto sopra disposto le imbarcazioni fatte navigare sul lago Trasimeno, a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, da fabbriche costruttrici, concessionari e rivenditori autorizzati di unità da diporto o di motori per la navigazione, da esercenti officine di riparazione. I soggetti sopra indicati dovranno provvedersi, per detta circolazione di prova e dimostrazione, in stretta relazione con l'attività svolta, di apposita autorizzazione che la Provincia di Perugia rilascia su domanda motivata e documentata, imponendo prescrizioni, anche di orario, per la salvaguardia ambientale.

ARTICOLO 6

Norme di comportamento

1. Le imbarcazioni che procedono a motore hanno l'obbligo di dare la precedenza ai natanti a vela.

2. Tutte le imbarcazioni hanno l'obbligo di dare la precedenza:

a) all'unità in difficoltà ;

b) all'unità che non governa;

c) ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea;

d) all'unità impegnata in operazione di pesca;

e) all'unità in uscita dai porti.

3. Le unità a motore o a vela hanno l'obbligo di tenersi a metri 50 di distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza dei subacquei, di mantenere la distanza di metri 50 dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

4. E'vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco, nonchè interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale ed è fatto quindi obbligo di tenersi ad una distanza minima di metri 75 dalle imbarcazioni come sopra operanti.

5. E'vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore al doppio della lunghezza del cavo di traino, unità trainanti sciatori nautici.

ARTICOLO 7

Alaggio, attracco, ormeggio

1. Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio sono effettuate unicamente nelle darsene, nei porti e negli approdi autorizzati. Nei casi in cui queste strutture siano di uso pubblico, i gestori hanno l'obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e a disposizione del personale di vigilanza, indicante le unità da diporto che fanno uso di dette strutture.

ARTICOLO 8

Manutenzione e rifornimenti. Scarico di rifiuti

1. Per ridurre al minimo gli effetti dell'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le imbarcazioni in circolazione sul lago Trasimeno e tutti gl impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti. [24]

3. E' comunque vietato scaricare in acqua olii lubrificanti, acque di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

4. In tutto lo specchio d'acqua del lago Trasimeno, nonchè su banchine, moli o pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro. I rifiuti solidi e liquidi vanno raccolti eventualmente in appositi contenitori.

ARTICOLO 9

Sci nautico

1. La Provincia individua le zone riservate all'esercizio dell'attività agonistico - sportiva e relativi allenamenti di rimorchio di persone munite di sci acquatici, acquaplani e similari. Solo all'interno di tali zone e per l'esclusiva pratica dell'attività agonistico - sportiva di cui sopra, è concessa deroga al limite di velocità individuato al precedente art. 5, quinto comma .

2. Coloro che intendono impegnare una imbarcazione nella attività agonistico - sportiva, di cui al precedente comma, hanno l'obbligo di provvedersi di apposita autorizzazione, che l'Amministrazione rilascia a seguito di domanda motivata e documentata, imponendo oneri e prescrizioni, sia per la incolumità pubblica, che per la salvaguardia dell'ambiente, nonchè per la durata dell'autorizzazione. Per l'esercizio di detta attività agonistico - sportiva è consentito montare sulle imbarcazioni motori con potenza superiore a quella individuata al precedente art. 5 .

3. Al di fuori delle zone come sopra individuate è vietata, su tutto lo specchio lacuale, la pratica dello sci nautico.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge tutte le autorizzazioni all'esercizio dello sci nautico di tipo agonistico - sportivo decadono. In via transitoria gli interessati potranno avvalersi delle precedenti autorizzazioni, purchè presentino nuova domanda di autorizzazione, ai sensi del secondo comma , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10

Natanti minori

1. Per i natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, scooters acquatici e mezzi similari ed i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, la navigazione è consentita entro i 500 metri dalla riva. I predetti natanti devono essere dotati di almeno un salvagente, tranne che si tratti di natanti inaffondabili con apposito mancorrente cui aggrapparsi stando in acqua.

2. L'autorità competente per la navigazione sul lago può estendere o ridurre il limite di cui al primo comma , in relazione a particolari condizioni locali.

ARTICOLO 11

Impiego delle tavole a vela

1. L'uso della tavola a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con una buona visibilità , da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

ARTICOLO 12

Divieto di impiego della tavola a vela

1. L'uso della tavola a vela è vietato:

a) sulla rotta dei battelli in servizio di linea;

b) alla entrata e nelle vicinanze dei porti ed approdi come segnalati dalla Provincia di Perugia;

c) oltre la distanza di 500 metri dalla riva;

d) nelle zone riservate alla balneazione;

e) nei corridoi di uscita dei motoscafi per sci nautico.

2. L'autorità competente per la navigazione sul lago, può estendere o ridurre il limite di cui al precedente punto c), in relazione a particolari condizioni locali.

ARTICOLO 13

Rumori molesti

1. E' fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

ARTICOLO 14

Ormeggi ed ancoraggi

1. Gli ormeggi fissi verranno assegnati, previa autorizzazione, secondo il regolamento approvato dalla Provincia.

2. Detti ormeggi sono contrassegnati con il numero riportato sulla banchina di approdo e in modo ben visibile dall'acqua e non possono essere ceduti a terzi.

3. I posti fissi riservati sono elencati con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del numero di matricola o velico dell'imbarcazione, in apposito registro presso l'ufficio competente.

4. Si provvederà alla rimozione, a spese dell'inadempiente e comunque del proprietario, delle imbarcazioni che occupano abusivamente gli ormeggi destinati a servizio pubblico di linea e non di linea, od i titolari di concessioni.

ARTICOLO 15

Transito sui pontili

1. E' vietato:

a) tuffarsi dai pontili o da altre strutture di attracco della navigazione pubblica sul lago Trasimeno;

b) praticare la balneazione negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi dei battelli della navigazione pubblica e nelle aree di manovra degli stessi;

c) transitare sui pontili con veicoli di qualsiasi genere, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia;

d) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili;

e) esercitare la pesca con la canna o con qualunque altro attrezzo in modo tale che ciò possa costituire intralcio o pericolo per chi transita sui pontili.

ARTICOLO 16

Sistema sanzionatorio

1. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 1.000.000 (unmilione).

2. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 (centomila) a lire 500.000 (cinquecentomila).

3. Per la violazione della prescrizione prevista dall' art. 7 si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 250.000 (duecentocinquantamila).

4. Per la violazione di ciascuno dei divieti previsti dall' art. 15 si applica la sanzione amministrativa da lire 20.000 (ventimila) a lire 200.000 (duecentomila).

5. La trasgressione, per tre volte, del divieto, di cui al terzo comma dell'art. 9 , può comportare la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dello sci nautico.

ARTICOLO 17

Ispettorato di porto

1. La delega regionale delle funzioni amministrative, di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 , comprende anche le funzioni di competenza regionale proprie dell'Ispettorato di porto, per quanto attiene al bacino del lago Trasimeno.

ARTICOLO 18

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si richiamano le norme di legge statale o regionale, vigenti in materia.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1988

Mandarini

Note sulla vigenza

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 14.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 14.

[11] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[12] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 14.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[15] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 27 aprile 1990, n. 25.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[18] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[21] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[22] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[23] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[26] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.

[27] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2000, n. 31.