ARTICOLO 1
1.
E' autorizzata, per l'anno 1988, la complessiva spesa di lire 45.001.500.000, in termini di competenza e di lire 27.038.500.000 in termini di cassa per gli interventi in agricoltura indicati nelle tabelle n. 1), 2), 3) e 4) allegate alla presente legge.
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità indicate nelle tabelle stesse.
3.
Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati in conformità del programma adottato ai sensi dell'
art. 3, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752
.
4.
Con le leggi di bilancio o di variazione dello stesso relative agli anni 1989 e 1990 sarà disposto, a valere sulle assegnazioni recate per detti anni dall'
art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752
, il reintegro degli stanziamenti di cui all'allegata tabella n. 3 utilizzati, in via di anticipazione, con la presente legge.
[3]
ARTICOLO 3
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 sono apportate le variazioni di cui alla allegata tabella n. 5.
2.
Alla descrizione della voce n. 2439 del cap. 7820 sono aggiunte le parole: "
e agricoli
"; nella descrizione della voce 2135 del cap. 7667 sono soppresse le parole: "
acquisizione quote sociali
".
ARTICOLO 4
1.
All'elenco n. 5, allegato alla legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 , al n. d'ordine n. 2, aggiungere: "
Interventi per la proprietà contadina ed il riordino fondiario - competenza lire 150.000.000; cassa lire 100.000.000
"
.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.