Art. 1
Interventi di edilizia residenziale pubblica destinati a specifiche finalità
1.
I Comuni, anche su proposta delle Unità locali socio - sanitarie o di altri Enti pubblici, sulla base di specifiche e documentate esigenze, possono richiedere alla Giunta regionale la realizzazione di alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico, assistenziale o per la realizzazione di case albergo o di comunità alloggio. A tal fine la Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata, può prevedere la destinazione di alloggi negli interventi di nuova costruzione, di recupero e ristrutturazione di edifici o consentire l'utilizzo di alloggi facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2.
Gli alloggi di cui al precedente comma sono esclusi dall'applicazione della
legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, per tutto il periodo di permanenza dello stato di bisogno che il Comune, ogni due anni, verifica e comunica alla Regione. L'Ente proponente, qualora diverso dall'Ente proprietario degli alloggi, utilizzerà gli alloggi previa stipula con l'Ente proprietario di apposita convenzione che dovrà stabilire le modalità di utilizzazione, manutenzione e destinazione degli alloggi nonchè la durata ed il pagamento del relativo canone di locazione. Il canone di locazione, determinato ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 della
legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è a carico dell'Ente proponente ed è corrisposto all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica ( IERP) territorialmente competente.
Art. 2
Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
1.
Gli IERP, preposti alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi soggetti alla disciplina della
legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, previa convenzione con l'ente proprietario, estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Giunta regionale, al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva la convenzione - tipo.
Art. 3
Modifica dell'
art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
1.
La
lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituita:
"
a) cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono equiparati al cittadino italiano il cittadino di Stato membro della CEE che svolge la propria attività lavorativa principale in Italia e vi risiede, nonchè , ai sensi della
legge 30 dicembre 1986, n. 943
, il lavoratore extracomunitario residente in Italia. Il cittadino extracomunitario che non svolge l'attività lavorativa sul territorio nazionale è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità , da convenzioni o trattati internazionali
" .
Art. 4
Modifica dell'
art. 3 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
1.
Il
quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituito:
"
I Comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi. In particolare, per quanto attiene agli emigrati, i Comuni sono tenuti a trasmettere copia del bando, destinata alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, al Ministero degli affari esteri
".
2.
Dopo l'ultimo comma dell'
art. 3 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è aggiunto il seguente comma:
"
E' fatto obbligo ai Comuni di dare notizia della pubblicazione dei bandi generali, integrativi e speciali mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria
".
Art. 7
Modifica dell'
art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
1.
La lettera a1) del
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituita:
"
a1) reddito pro - capite del nucleo familiare determinato ai sensi del precedente art. 2 - lett. f):
- non superiore al 15 per cento del limite di reddito vigente per l'assegnazione: punti 3;
- non superiore al 20 per cento del limite di reddito vigente per l'assegnazione: punti 2;
- non superiore al 25 per cento del limite di reddito vigente per l'assegnazione: punti 1
".
2.
Al
secondo comma
del punto a4) dell'
art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
sono soppresse le parole "
a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35o anno di età
".
3.
Al
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è aggiunta la seguente lettera:
"
a7) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti componenti di età inferiore ai 14 anni: punti 1
".
4.
Il paragrafo successivo al punto b1. 2.) del
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituito:
"
La condizione del biennio non è richiesta quando nel nucleo familiare del richiedente siano presenti componenti di età inferiore ai 14 anni o quando la sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;
"
5.
La lettera b2) del
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituita:
"
b2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:
b2. 1) abitazione in alloggio che presenta basso sovraffollamento
1- 2 persone in un vano abitabile
3 persone in due vani abitabili
4- 5 persone in tre vani abitabili
6 o più persone in quattro vani abitabili punti 1
b2. 2.) abitazione in alloggio che presenta medio sovraffollamento
3 persone in un vano abitabile
4- 5 persone in due vani abitabili
6 o più persone in tre vani abitabili punti 3
b2. 3) abitazione in alloggio che presenta forte sovraffollamento
4- 5 persone in un vano abitabile
6 o più persone in due vani abitabili punti 4.
Per vano abitabile si intende un ambiente o locale che riceva aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra o altra apertura e abbia superficie netta non inferiore a mq 9. Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegno come bagni, anticamere, ripostigli, corridoi e cucine.
"
6.
La lettera b3) del
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituita:
"
b3) abitazione in alloggio antigienico in relazione alle condizioni anche micro - climatiche da certificarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale: fino a punti 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le condizioni di cui al precedente comma e stabilisce le modalità di attribuzione dei punteggi e quelle di controllo a campione delle certificazioni prodotte
".
7.
Il
terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituito:
"
A parità di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito pro - capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al precedente art. 2 - lett. f)
".
8.
Il
quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituito:
"
A parità di reddito pro - capite la commissione di cui al precedente art. 7 procederà all'effettuazione del sorteggio
".
9.
Il
quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è abrogato.
10.
Le lettere a1) e a2) del
sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, sono sostituite rispettivamente con le lettere a3) e a4).
11.
La lettera a3) del
settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è sostituita dalla lettera a5).
Art. 9
Disponibilità alloggi da assegnare
1.
Dopo l'
art. 12 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è inserito il seguente
art. 12
/ bis:
"
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli destinati alle procedure di mobilità.
Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'Ente attuatore dell'intervento comunica al Comune, quattro mesi prima, la data presunta di ultimazione dei lavori e, entro e non oltre dieci giorni, quella dell'effettiva disponibilità.
Per gli alloggi che si rendono disponibili per la rassegnazione l'Ente gestore è tenuto a comunicare al Comune la data presunta del rilascio non appena accertata e, entro e non oltre 10 giorni, quella dell'effettiva disponibilità.
La comunicazione al Comune dovrà contenere i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi, nonchè , per quelli di cui al precedente terzo comma, i dati relativi al loro stato di conservazione e manutenzione.
Trascorsi novanta giorni dalla data di disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa, dalla inabitabilità , debitamente documentata, versa all'Ente gestore il canone di locazione determinato ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 ".
Art. 10
Modifica dell'
art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
1.
Il
secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituito: "
Non possono essere assegnati alloggi con un numero di vani abitabili, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, eccedente il seguente standard abitativo:
2 vani abitabili per 1- 2 persone
3 vani abitabili per 3 persone
4 vani abitabili per 4- 5 persone
5 vani abitabili per 6 o più persone
In caso di assegnazione a nucleo familiare avente le caratteristiche di cui alla lettera a4) del precedente art. 8 o in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Dal computo dei vani abitabili sono esclusi i vani accessori ".
2.
Il
terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
è soppresso.
3.
Dopo il
quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, sono aggiunti i seguenti commi:
"
Sono ammesse altresì , previa autorizzazione della Giunta regionale, assegnazioni con standard inferiore di 1 o superiore di 2 a quello stabilito dal precedente terzo comma qualora:
a) non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati all'eventuale cambio di alloggio;
b) l'assegnatario sia collocato in graduatoria con un punteggio superiore di almeno tre punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare.
Le assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai precedenti quarto e quinto comma sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dall'Ente gestore nei programmi di mobilità ".
Art. 12
Modifica dell'
art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
1.
Il
primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è così sostituito:
"
La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitative quali:
- pubbliche calamità ;
- sistemazione di nuclei familiari colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
- sgombero di unità abitative da recuperare;
- sistemazione di profughi di cui alla
legge 26 dicembre 1981, n. 763
;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
- sistemazione di famiglie di lavoratori emigrati ai sensi dell'
art. 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
;
- altre gravi o particolari esigenze individuate dai Comuni
".
2.
Dopo il
primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, sono aggiunti i seguenti commi:
"
In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o interventi di recupero di patrimonio privato inseriti in programmi organici o speciali che richiedono il trasferimento dei relativi occupanti, la riserva può essere disposta, su richiesta dei Comuni, anche in misura eccedente il 25 per cento.
I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono richiedere la riserva fino a un terzo degli alloggi da assegnare annualmente o comunque di almeno un alloggio.
Non è consentita la riserva d'alloggi di cui all'ultimo comma del precedente art.2
".
Art. 13
Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione
1.
Dopo l'
art. 17 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è inserito il seguente
art. 17
/ bis:
"
L'attribuzione nominativa della qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso di subentro, è effettuata ai soli fini amministrativi.
Tutti i componenti il nucleo familiare originario o naturale, dell'assegnatario acquisiscono con l'assegnazione pari diritti e obblighi ai fini del godimento dell'alloggio in conformità alle norme della presente legge.
Pari diritti ed obblighi acquisiscono altresì quei soggetti che, successivamente all'assegnazione dell'alloggio, entrano a far parte stabilmente del nucleo familiare, purchè tale condizione sia stata fatta constatare all'Ente gestore e da questo riconosciuta ed autorizzata ai sensi della presente legge.
Tutti i soggetti di cui al precedente secondo e terzo comma sono obbligati nei confronti dell'Ente gestore per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonchè delle spese per l'uso e il godimento dei servizi comuni
".
Art. 16
Calcolo del canone di locazione
1.
L' art. 25 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 , è così sostituito:
"
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli Enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, cui competono percentuali del canone determinato:
1) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;
2) nella misura del 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 60 per cento;
3) nella misura del 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 40 per cento;
4) nella misura del 70 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 20 per cento;
5) nella misura del 90 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 4) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione;
6) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 5) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 35 per cento;
7) nella misura del 120 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 6.
I redditi di cui al punto 1) s'intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), e 7) s'intendono determinati con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 21.
Per gli assegnatari con redditi da lavoro dipendente o da pensione inferiore al limite di decadenza l'Ente gestore riduce il canone di locazione, qualora eccedente, alle seguenti percentuali:
a) 9 per cento del reddito per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito per l'assegnazione;
b) 12 per cento del reddito per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite di reddito per l'assegnazione.
Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono riferite al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza annuale e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e del relativo canone.
Il canone di locazione non potrà in nessun caso essere inferiore al 15 per cento del canone determinato ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 anche qualora per effetto delle riduzioni di cui al precedente terzo comma risulti inferiore a tale percentuale.
Le disposizioni di cui al precedente quinto comma non si applicano agli assegnatari collocati nella fascia di cui al punto 1) del precedente primo comma.
Qualora, dall'esame dei bilanci preventivi degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica, il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non consenta il recupero dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione aumentati del 50 per cento, la Giunta regionale può incrementare percentualmente i canoni di locazione, anche in misura differenziata tra le fasce di reddito.
Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare delle quote b) e c) di cui all'
art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513
, è comunicata alla Giunta regionale la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi
".
Art. 18
Decorrenza canoni di locazione
1.
I canoni di locazione derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1988.