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Legge regionale 30 agosto 1988, n. 32


Legge regionale n.32 del 30 agosto 1988

Date di vigenza

21/09/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/09/1988
26/08/1994 abrogazione mostra documento vigente dal 26/08/1994

Documento vigente dal 21/09/1988

Regione Umbria
Legge regionale 30 agosto 1988 32
Ulteriore modificazione della lr 1° settembre 1981, n. 66 . Istituzione dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 06/09/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 è sostituito dal seguente:
 
« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da 19 membri dei quali:
 
a) sette rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque;
 
b) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Perugia e di Terni;
 
c) un rappresentante per ciascuna Provincia di Perugia e di Terni;
 
d) due rappresentanti dei docenti eletti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia con voto limitato;
 
e) quattro studenti che siano in corso di laurea eletti dagli studenti stessi;
 
f) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o un suo delegato;
 
g) il Rettore dell'Università Italiana per Stranieri di Perugia o un suo delegato
».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 agosto 1988

Mandarini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 22, comma 1, lettera h), L.R. 28 marzo 2006, n. 6