Documento vigente dal 21/09/1988
Regione Umbria
Legge regionale
30 agosto 1988
32
Ulteriore modificazione della
lr 1° settembre 1981, n. 66
. Istituzione dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.
(1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
59 del
06/09/1988
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il
comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66
è sostituito dal seguente:
«
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da 19 membri dei quali:
a) sette rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque;
b) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Perugia e di Terni;
c) un rappresentante per ciascuna Provincia di Perugia e di Terni;
d) due rappresentanti dei docenti eletti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia con voto limitato;
e) quattro studenti che siano in corso di laurea eletti dagli studenti stessi;
f) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o un suo delegato;
g) il Rettore dell'Università Italiana per Stranieri di Perugia o un suo delegato
».
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 agosto 1988
Mandarini
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 22, comma 1, lettera h), L.R. 28 marzo 2006, n. 6