Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
30 Agosto 1988
,n.
34
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
59 del
06/09/1988
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Gli importi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18, 20 e 22 della
legge regionale 15 novembre 1985, n. 42
recante le "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo " sono modificati come segue:
- da
L. 1.000.000
a
L. 6.000.000
per le violazioni previste al terzo comma dell'articolo 18;
- da
L. 500.000
a
L. 3.000.000
per le violazioni previste al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 20;
- da
L. 3.000.000
a
L. 20.000.000
per la violazione prevista al primo comma dell'articolo 22.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 agosto 1988
Mandarini
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. pp) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13