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Legge regionale 30 agosto 1988, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34 del 30 Agosto 1988

Date di vigenza

21/09/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/09/1988
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 21/09/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Agosto 1988 ,n. 34
Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante: "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo". (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 06/09/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18, 20 e 22 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante le "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo " sono modificati come segue:
 
- da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per le violazioni previste al terzo comma dell'articolo 18;
 
- da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni previste al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 20;
 
- da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 per la violazione prevista al primo comma dell'articolo 22.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 agosto 1988

Mandarini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. pp) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13