Art. 10
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con imputazione al cap. 5690, di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio in corso, denominato: " Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio( Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 49, Cat. 5).
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'
articolo 6
è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 157.000.000 in termini di competenza e di cassa con imputazione al cap. 9601, di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso, denominato: "Contributi ai Comuni per la pianificazione della rete distributiva" .
3.
All'onere complessivo di lire 357.000.000 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dell'esercizio 1988.
4.
Per gli anni dal 1989 in poi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge è determinata con le modalità di cui al
secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.