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Legge regionale 30 agosto 1988, n. 31


LEGGE REGIONALE n.31 del 30 Agosto 1988

Date di vigenza

21/09/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/09/1988
17/11/1994 abrogazione mostra documento vigente dal 17/11/1994

Documento vigente dal 21/09/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Agosto 1988 ,n. 31
Ulteriore modificazione della lr 13 agosto 1984, n. 38 . Funzionamento dei Gruppi consiliari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 06/09/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' articolo 2 della l.r. 13 agosto 1984, n. 38 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Per il funzionamento dei Gruppi viene corrisposto a partire dal 1° giugno 1988 un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei Gruppi consiliari, rappresentato:
 
a) da una quota di lire 1.000.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;
 
b) da una quota di lire 300.000 per ogni consigliere regionale iscritto al Gruppo.
 
2. Gli oneri conseguenti dalla applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 , sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.
"


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 agosto 1988

Mandarini

[1]