ARTICOLO 1
1.
L'
articolo 2 della l.r. 13 agosto 1984, n. 38
è sostituito dal seguente:
"
1. Per il funzionamento dei Gruppi viene corrisposto a partire dal 1° giugno 1988 un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei Gruppi consiliari, rappresentato:
a) da una quota di lire 1.000.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;
b) da una quota di lire 300.000 per ogni consigliere regionale iscritto al Gruppo.
2. Gli oneri conseguenti dalla applicazione della presente legge gravano, ai sensi della
legge 6 dicembre 1973, n. 853
, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.
"