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Legge regionale 10 luglio 1987, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34 del 10 luglio 1987

Date di vigenza

30/07/1987 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/07/1987
06/12/1988 modifica mostra documento vigente dal 06/12/1988
01/08/1996 modifica mostra documento vigente dal 01/08/1996
23/10/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 23/10/2014

Documento vigente dal 06/12/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 luglio 1987 ,n. 34
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 del 15/07/1987

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Umbria riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale del cittadino nella sua qualità di consumatore e di utente di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

2. Essa pertanto opera allo scopo di qualificare ed orientare i consumi nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme della CEE, e nell' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell' art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , perseguendo i seguenti obiettivi:

a) attivazione di tutte le iniziative idonee ad accrescere la qualità e la fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini;

b) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del consumatore, per l' instaurazione di un più razionale rapporto socio - economico con la produzione, la distribuzione ed i servizi a fruizione collettiva;

c) promozione della formazione dell' operatore economico, nell' ottica di una esaltazione della professionalità nel settore distributivo e di un miglioramento della qualità del rapporto con i consumatori e gli utenti;

d) promozione e sviluppo dell' associazionismo tra i consumatori, per garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.

3. La Regione Umbria, a tal fine, si avvale della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo di cui al successivo articolo 2 .

Art. 2

Istituzione della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo

1. E' istituita la Consulta regionale per l' utenza ed il consumo, presso la Giunta regionale.

2. La Consulta regionale per l' utenza ed il consumo è l' organismo consultivo della Regione Umbria, sulle questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli utenti.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) da tre membri esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

c) da tre membri nominati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dai gruppi organizzati di consumatori;

e) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore dieci, designati dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del mondo della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da quattro membri ciascuno dei quali designato, rispettivamente dalle facoltà di agraria, medicina e chirurgia, veterinaria ed economia e commercio dell' Università degli studi di Perugia, docenti presso le stesse facoltà .

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono individuati i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del precedente comma, legittimati a designare propri rappresentanti nella Consulta ed è determinato il numero di membri da attribuire alle singole associazioni, in proporzione alla loro rappresentatività .

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non superiore all' VIII.

6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

[ 7. ] [6]

7. La Consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti. [7]

8. La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

9. La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione di un Comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti esterni. [8]

Art. 3

Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale per l' utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed effettua studi in materia di difesa dei consumatori ed utenti;

b) conduce indagini e rilevazioni sull' andamento e sulla struttura dei prezzi e dei consumi, con particolare riferimento a quelli alimentari ed alla erogazione dei servizi pubblici;

c) propone alla Giunta regionale l' effettuazione di indagini, studi e ricerche per la tutela dei cittadini consumatori e dell' ambiente;

d) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa dei consumatori e dell' ambiente;

[ e) ] [10]

e) esprime pareri sui progetti e sulle relative richieste di contributi regionali per le attività delle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale; [11]

f) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione su stampa ed emittenti radiotelevisive pubbliche e private, di cui all' art. 5 , predisposti dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di difesa dei consumatori ed utenti, iscritte nell' albo regionale di cui all' art. 7 .

[9]
Art. 4

Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. Gli obiettivi di cui all' art. 1 si attuano mediante il potenziamento, la vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall' applicazione delle norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti in cui vivono.

2. Nell' esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela della salute e dell' ambiente, il singolo cittadino può avvalersi dell' assistenza del Difensore civico regionale.

3. A tal fine le strutture delle ULSS, nell' ambito delle loro competenze, eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all' albo regionale di cui all' art. 7 e del Difensore civico.

4. Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.

5. Del risultato delle analisi l' ULSS dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al richiedente e al sindaco del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi è altresì comunicato agli aventi diritto, i quali possono richiedere la revisione delle analisi stesse.

6. La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita sino a quando non sia stata effettuata l' eventuale revisione, di cui al comma precedente.

7. Nel caso in cui l' ULSS non ritenga di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. E' fatta comunque salva l' attivazione del servizio sanitario regionale per la tutela della salute e dell' ambiente da parte del singolo cittadino, ai sensi della legge n. 833 del 1978 .

Art. 5

Informazione ed educazione

1. La Regione Umbria nel perseguire la finalità dell'informazione e dell' educazione del cittadino consumatore ed utente, e della formazione dell' operatore economico, assume iniziative, in collaborazione con organi di stampa, mezzi di comunicazione di massa, pubbliche istituzioni, al fine di realizzare la massima conoscenza delle problematiche dell' utenza e del consumo, la sensibilizzazione dell' opinione pubblica sulle dette tematiche e, d' intesa con l' autorità scolastica, la realizzazione di iniziative formative per docenti e discenti sulle questioni dell' educazione al consumo anche nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 .

[ Art. 6 ] [14]
Art. 6

Concessione di contributi alle Associazioni di consumatori ed utenti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale di cui all' art. 7 sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale - Ufficio commercio - i progetti di ricerca o campagna, i relativi preventivi di spesa ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio.

2. Entro il 31 marzo dello stesso anno la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione dei contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate

[15]
Art. 7

Albo regionale delle Associazioni di consumatori ed utenti (1)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l' albo regionale delle associazioni di consumatori ed utenti che, per gli effetti di cui alla presente legge, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) siano costituite da almeno un anno e dimostrino di aver svolto attività nell' ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

b) siano presenti con proprie sezioni, in entrambe le province, in almeno cinque comprensori complessivamente; siano dotate di un organismo direttivo o esecutivo a livello regionale;

c) assicurino la partecipazione degli iscritti alla vita interna dell' organizzazione.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all' aggiornamento dell' albo.

Art. 8

Osservatorio dei prezzi e dei consumi

1. E' istituito presso la Giunta regionale l' Osservatorio dei prezzi e dei consumi.

2. Rientra fra i compiti dell' Osservatorio:

a) condurre indagini e rilevazioni sull' andamento e sulla struttura dei consumi;

b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati di cui alla lett. a) del comma primo dell' art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ;

c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico - scientifiche; i risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei consumatori;

d) esaminare l' andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.

[ 3. ] [18]

3. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.Dei risultati dell'attività dell'Osservatorio la Consulta viene periodicamente informata. [19]

4. Per lo svolgimento della propria attività , l' Osservatorio può avvalersi mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico - scientifica.

5. Le attività dell'Osservatorio sono ricomprese tra quelle di cui all' art. 4 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 , «Disciplina dell'intervento pubblico in materia di distribuzione» [20]

Art. 9

Notizie sulle attività svolte

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Consulta di cui all' art. 2 e dell' Osservatorio di cui all' art. 8 .

Art. 9/bis.

Indennità e rimborsi

1. Ai membri della Consulta, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di lire 30.000 lorde ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionale per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

[21]
[ Art. 10 ] [22]
Art. 10

Norma finanziaria

1. All'onere per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, di cui all' art. 9 / bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560 iscritto nel programma operativo 1.06.10.8.1 del bilancio pluriennale 1988/ 1990.

2. Per l'espletamento dei compiti della Consulta, di cui alle lettere a) e b), primo comma, dell'art. 3 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 20.000.000, da iscrivere al cap. 5680 di nuova istituzione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso( Tit. 1 - Sezº 10 - Rubr. 49 - Categ. 04) - denominato: «Spese per studi, indagini, rilevazioni compiute dalla Consulta per l'utenza ed il consumo in materia di difesa dei consumatori ed utenti e sull'andamento e la struttura dei prezzi e dei consumo». Le spese per l'espletamento dei predetti compiti sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta della Consulta.

3. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con riduzione di L. 20.000.000 - in termini di competenza e di cassa - dello stanziamento del cap. 5701 denominato «Contributo della Regione a favore dei consumatori ed utenti per il sostegno dell'associazionismo e del volontariato nel settore commercio».

4. All'onere per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, si fa fronte, per il 1988, con lo stanziamento del cap. 5690, istituito nel bilancio regionale dell'esercizio in corso con legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 , denominato «Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio».

5. Per gli anni del 1989 in poi la legge di bilancio, a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , determina l'entità dello stanziamento per i singoli capitoli di cui alla presente legge

[23]
Art. 11

Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione della Consulta regionale per l' utenza ed il consumo ai sensi dell' art. 2 .

2. la Consulta provvede all' approvazione del proprio regolamento entro 60 gg. dal suo insediamento.

3. Per l' esercizio finanziario 1987 le domande di concessione dei contributi di cui al primo comma dell' art. 6 , devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 luglio 1987

Mandarini

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 1 ottobre 2014, n. 17.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[8] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

[16] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

[17] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[20] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[21] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 14 novembre 1988, n. 44. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 12 luglio 1996, n. 17.

Note della redazione

(1) - 

Vedi art. 10 L.R. 1 ottobre 2014, n. 17