Titolo II
CRITERI E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
ARTICOLO 3
Modalità
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 luglio di ciascun anno, determina le tariffe massime concordate, valide per l'anno successivo, dell'alloggio nelle strutture ricettive di cui all'
articolo 1
, sulla base della proposta formulata dalla commissione tecnica regionale di cui all'
articolo 4
. Per l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle lusso, 5 stelle e 4 stelle, le tariffe sono libere e le denunce, di cui all'
articolo 6
, vanno presentate ai soli fini dell'osservanza delle norme concernenti la pubblicità dei prezzi.
[5]
ARTICOLO 4
Commissione tecnica regionale
1.
Ai fini dell'istruttoria per l'individuazione delle tariffe di alloggio nelle strutture ricettive è istituita una commissione tecnica regionale convocata, di volta in volta, per ciascuna delle tipologie ricettive e composta da:
1)
Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
2)
un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti anche a livello regionale;
3)
un rappresentante dell'ANCI, designato dall'ANCI regionale;
4)
due rappresentanti delle Aziende di promozione turistica, designati dall'ASATUR regionale, uno per la provincia di Perugia ed uno per la provincia di Terni;
5)
un rappresentante di ciascuna Camera di commercio di Perugia e Terni;
6)
un dirigente dell'Ufficio turismo - industria alberghiera della Regione;
7)
un dirigente dell'Ufficio commercio - artigianato e cooperazione della Regione.
La commissione, esclusivamente per l'individuazione delle tariffe di alloggio negli esercizi di affittacamere, è integrata con un rappresentante designato dall'ERSU - Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo.
2.
Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti stessi.
3.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Gli Enti e le Associazioni interessate, nel procedere alle designazioni da effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta indicano, oltre al componente effettivo, il componente supplente che interviene in caso di assenza o impedimento del primo.
5.
In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, designa a far parte della commissione tecnica i presidenti degli Enti e delle Associazioni che non abbiano provveduto alla designazione di competenza.
6.
La commissione dura in carica tre anni ed è rinnovata entro 60 giorni dalla scadenza del triennio; in caso di ritardato o mancato rinnovo essa agisce in regime di "prorogatio".
ARTICOLO 5
Criteri
1.
La commissione tecnica regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, previo accordo sulle tariffe di alloggio nelle strutture ricettive, formula proposta alla Giunta regionale, tenendo conto:
a)
dei costi di gestione;
b)
di ogni altro elemento ritenuto utile all'accertamento dei costi di produzione;
c)
del tasso di inflazione eventualmente programmato dal Governo.
ARTICOLO 6
Procedure
1.
Entro il 30 settembre di ogni anno gli operatori presentano le denunce dei prezzi che intendono praticare a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo, contenuti entro i massimi determinati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al
primo comma dell'articolo 3
e nel rispetto del prezzo minimo ai sensi del secondo e
terzo comma dell'articolo 8
.
2.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli operatori che abbiano presentato la denuncia di cui al precedente comma, solo quando ricorrano situazioni eccezionali che giustifichino l'aumento dei prezzi, possono presentare una seconda denuncia debitamente motivata e documentata, relativa alle tariffe da praticare a decorrere dal 1o luglio del medesimo anno. In tal caso, la commissione tecnica regionale formula la proposta alla Giunta regionale entro il 30 aprile secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 3 e 5.
3.
Nel caso di mancato rispetto dei termini o di non accoglimento della denuncia di cui al primo e
secondo comma
, sono confermati i prezzi concordati per il periodo annuale o semestrale precedente.
4.
Le denunce di cui al primo e
secondo comma
, compilate in triplice copia, in appositi modelli stampati a cura della Regione, sono presentate all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, che provvede a trasmetterle all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale.
ARTICOLO 7
Validità tariffe
1.
In caso di mancato accordo entro il termine di cui all'
articolo 5
restano in vigore, anche per l'anno successivo, i modelli tariffari praticati per l'anno in corso che la Giunta regionale può , con la deliberazione di cui all'
articolo 3
, rivalutare sempre sulla base del criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 5.
ARTICOLO 8
Pubblicità dei prezzi
1. La denuncia di cui all'
articolo 6
deve contenere:
a)
i prezzi, minimo e massimo, delle camere a un letto senza bagno e di quelle con bagno privato;
b)
i prezzi, minimo e massimo, delle camere a due letti senza bagno e di quelle con bagno privato;
c)
i prezzi, minimo e massimo, delle unità abitative;
d)
i prezzi, minimo e massimo per persona, della pensione completa e della mezza pensione, con esclusione delle bevande, in camera senza bagno e in quelle con bagno privato;
e)
i prezzi fissi dei pasti prima colazione, colazione, pranzo), con esclusione delle bevande;
f)
i prezzi delle dipendenze, indicati separatamente dalla casa principale.
2.
Il prezzo minimo della camera in ciascuna categoria da 1 a 3 stelle deve essere superiore almeno del 10 per cento del prezzo massimo concordato per la categoria immediatamente inferiore. Per le categorie liberalizzate a 4 e 5 stelle i prezzi minimi sono così determinati:
a)
il minimo della categoria 4 stelle deve essere superiore almeno del 20 per cento rispetto al massimo della 3 stelle;
b)
il minimo della categoria 5 stelle deve essere superiore almeno dell'80 per cento del prezzo massimo della 3 stelle.
3.
Il prezzo di " pensione completa" non può mai essere inferiore al 20 per cento del prezzo minimo denunciato ai sensi del
primo comma dell'articolo 6
e della
lettera d) del primo comma
del presente articolo.
4.
Il prezzo di " mezza pensione" non può mai essere inferiore a quello di cui al precedente comma, detratto il prezzo fisso del pasto denunciato ai sensi della
lettera e) del primo comma
del presente articolo.
5.
Le tariffe di alloggio e di pensione sono comprensive di tutti i servizi che hanno contribuito a determinare la classificazione dell'esercizio ricettivo, nonchè dell'IVA e dell'imposta di soggiorno. Le tariffe di pensione o mezza penzione, o comprensive della prima colazione, possono essere adottate solo per periodi di soggiorno non inferiori a tre giorni e, comunque, non costituiscono mai obbligo per il cliente.
6.
Qualora la camera a due letti venga assegnata ad una persona sola il prezzo non potrà superare del 30 per cento quello massimo denunciato per le camere ad un letto.
7.
Il prezzo di una camera singola alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare, non potrà superare il prezzo di una camera a due letti; se in una camera a due letti sono posti letti aggiunti, non potrà applicarsi una maggiorazione complessiva superiore al 30 per cento del prezzo della camera stessa.
8.
I titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività ricettiva possono denunciare due serie di prezzi da applicarsi esclusivamente in due determinati periodi stagionali dell'anno. L'eventuale prezzo di bassa stagione non può , comunque, essere inferiore ai minimi di cui al secondo e
terzo comma
. Tali prezzi vanno puntualmente indicati sulle denunce di cui all'
articolo 6
.
9.
E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività ricettiva:
a)
di esporre in luogo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con la indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo;
b)
di apporre dietro la porta di ciascuna camera, il cartellino prezzi della camera stessa e delle eventuali pensione, mezza pensione e prima colazione;
c)
di conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati a persone alloggiate nei quali risultino i prezzi praticati.
10.
L'elenco prezzi di cui alla lettera a) e i cartellini prezzi di cui alla lettera b) del precedente comma, sono rilasciati, previo ritiro di quelli riferiti al periodo precedente, dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio che, a detto fine, utilizza gli appositi modelli forniti dall'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale.
[7]
ARTICOLO 9
Pagamento alloggio e risoluzione anticipata della permanenza dell'ospite
1.
Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti in alberghi residenziali, case per ferie, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze, è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata per il periodo minimo obbligatorio di permanenza per ciascuna delle tipologie suindicate, ai sensi delle leggi regionali 8 giugno 1981, n. 33; 14 aprile 1987, n. 23; 13 agosto 1987, n. 39.
2.
La risoluzione anticipata dell'impegno di alloggio deve essere comunicata all'altra parte almeno tanti giorni prima, quanti corrispondono al periodo minimo obbligatorio di permanenza ed almeno il giorno precedente nel caso della deroga di cui al
terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 1987, n. 39
.
3.
In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.
Titolo III
CRITERI E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
ARTICOLO 10
Modalità
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina le tariffe massime concordate, valide per l'anno successivo, delle professioni turistiche di cui all'
articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217
, sulla base della proposta formulata dalla commissione tecnica regionale.
ARTICOLO 11
Commissione tecnica regionale
1.
Ai fini dell'istruttoria per l'individuazione delle tariffe delle professioni turistiche opere la commissione di cui all'
articolo 4
convocata di volta in volta per ciascuna delle professioni turistiche ed il cui componente previsto al punto 2 dello stesso articolo è sostituito da: "un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria delle professioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti anche a livello regionale ".
ARTICOLO 12
Criteri
1.
La commissione tecnica regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo accordo sulle tariffe delle professioni turistiche, formula proposta alla Giunta regionale tenendo conto:
a)
della peculiare qualificazione di ciascuna professione, anche in riferimento alla situazione del mercato del lavoro nel turismo;
b)
delle tipologie di servizio che ciascuna professione assicura;
c)
dell'arco temporale in cui il servizio è svolto e della durata delle prestazioni;
d)
del tasso di inflazione eventualmente programmato dal Governo.
ARTICOLO 13
Validità tariffe
1.
In caso di mancato accordo entro il termine di cui all'
articolo 12
restano in vigore, anche per l'anno successivo, i modelli tariffari praticati per l'anno in corso che la Giunta regionale può , con la deliberazione di cui all'
articolo 10
, rivalutare sempre sulla base del criterio di cui alla lettera d) dell'articolo 12.