Art. 1
1.
Il
settimo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
è sostituito dal seguente:
"
7. La Consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti
".
2.
All'
art. 2 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 1
34 è aggiunto il seguente comma:
"
9. La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione di un Comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti esterni
".
Art. 3
1.
L'
art. 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
è così sostituito:
"
Art. 6. (Concessione di contributi alle Associazioni di consumatori ed utenti). 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7 sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale - Ufficio commercio - i progetti di ricerca o campagna, i relativi preventivi di spesa ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio.
2. Entro il 31 marzo dello stesso anno la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione dei contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate
".
Art. 5
1.
Dopo l' art. 9 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è aggiunto il seguente articolo:
"
Art. 9/ bis. - (Indennità e rimborsi)
1. Ai membri della Consulta, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di lire 30.000 lorde ed il rimbo rso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionale per il proprio personale di più elevato livello funzionale
"
Art. 6
1.
L'
art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34
è così sostituito:
"
Art. 10. (Norma finanziaria).
1. All'onere per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, di cui all'art. 9/ bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560 iscritto nel programma operativo 1.06.10.8.1 del bilancio pluriennale 1988/1990.
2. Per l'espletamento dei compiti della Consulta, di cui alle lettere a) e b), primo comma, dell'art. 3 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 20.000.000, da iscrivere al cap. 5680 di nuova istituzione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso( Tit. 1 - Sezº 10 - Rubr. 49 - Categ. 04) - denominato: "Spese per studi, indagini, rilevazioni compiute dalla Consulta per l'utenza ed il consumo in materia di difesa dei consumatori ed utenti e sull'andamento e la struttura dei prezzi e dei consumo". Le spese per l'espletamento dei predetti compiti sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta della Consulta.
3. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con riduzione di L. 20.000.000 - in termini di competenza e di cassa - dello stanziamento del cap. 5701 denominato "Contributo della Regione a favore dei consumatori ed utenti per il sostegno dell'associazionismo e del volontariato nel settore commercio".
4. All'onere per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, si fa fronte, per il 1988, con lo stanziamento del cap. 5690, istituito nel bilancio regionale dell'esercizio in corso con
legge regionale 30 agosto 1988, n. 35
, denominato "Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio".
5. Per gli anni del 1989 in poi la legge di bilancio, a norma del
secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, determina l'entità dello stanziamento per i singoli capitoli di cui alla presente legge.
"