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Legge regionale 14 novembre 1988, n. 44


LEGGE REGIONALE n.44 del 14 novembre 1988

Date di vigenza

06/12/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/12/1988
23/10/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 23/10/2014

Documento vigente dal 06/12/1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 novembre 1988 ,n. 44
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34. Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 84 del 21/11/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il settimo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è sostituito dal seguente:
 
" 7. La Consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ".

2. All' art. 2 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 1 34 è aggiunto il seguente comma:
 
" 9. La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione di un Comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti esterni ".

Art. 2

1. la lettera e) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è così sostituita:
 
" e) esprime pareri sui progetti e sulle relative richieste di contributi regionali per le attività delle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale ".

Art. 3

1. L' art. 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è così sostituito:
 
" Art. 6. (Concessione di contributi alle Associazioni di consumatori ed utenti). 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7 sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale - Ufficio commercio - i progetti di ricerca o campagna, i relativi preventivi di spesa ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio.
 
2. Entro il 31 marzo dello stesso anno la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione dei contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate
".

Art. 4

1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è così sostituito:
 
" 3. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo. Dei risultati dell'attività dell'Osservatorio la Consulta viene periodicamente informata ".

2. All' art. 8 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è aggiunto il seguente comma:
 
" 5. Le attività dell'Osservatorio sono ricomprese tra quelle di cui all' art. 4 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 , "Disciplina dell'intervento pubblico in materia di distribuzione ".

Art. 5

1. Dopo l' art. 9 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è aggiunto il seguente articolo:
 
" Art. 9/ bis. - (Indennità e rimborsi)
 
1. Ai membri della Consulta, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di lire 30.000 lorde ed il rimbo rso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionale per il proprio personale di più elevato livello funzionale
"

Art. 6

1. L' art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 è così sostituito:
 
" Art. 10. (Norma finanziaria).
 
1. All'onere per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, di cui all'art. 9/ bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560 iscritto nel programma operativo 1.06.10.8.1 del bilancio pluriennale 1988/1990.
 
2. Per l'espletamento dei compiti della Consulta, di cui alle lettere a) e b), primo comma, dell'art. 3 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 20.000.000, da iscrivere al cap. 5680 di nuova istituzione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso( Tit. 1 - Sezº 10 - Rubr. 49 - Categ. 04) - denominato: "Spese per studi, indagini, rilevazioni compiute dalla Consulta per l'utenza ed il consumo in materia di difesa dei consumatori ed utenti e sull'andamento e la struttura dei prezzi e dei consumo". Le spese per l'espletamento dei predetti compiti sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta della Consulta.
 
3. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con riduzione di L. 20.000.000 - in termini di competenza e di cassa - dello stanziamento del cap. 5701 denominato "Contributo della Regione a favore dei consumatori ed utenti per il sostegno dell'associazionismo e del volontariato nel settore commercio".
 
4. All'onere per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, si fa fronte, per il 1988, con lo stanziamento del cap. 5690, istituito nel bilancio regionale dell'esercizio in corso con legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 , denominato "Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio".
 
5. Per gli anni del 1989 in poi la legge di bilancio, a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , determina l'entità dello stanziamento per i singoli capitoli di cui alla presente legge.
"


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 novembre 1988

il Vice presidente Gubbini

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