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Legge regionale 25 gennaio 1989, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del

Date di vigenza

16/02/1989 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/02/1989
02/06/1994 abrogazione mostra documento vigente dal 02/06/1994

Documento vigente dal 16/02/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Gennaio 1989 , n. 9
Norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Associazioni turistiche Pro - loco della Regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 01/02/1989

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Attività delle Associazioni turistiche Pro - loco.

1. La Regione riconosce le Associazioni " Pro - loco" quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica mediante:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza, la protezione e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse culturali ed ambientali locali;

b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

ARTICOLO 2

1. Presso la Giunta regionale dell'Umbria - Ufficio turismo industria alberghiera - è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni turistiche " Pro - loco".

2. L'iscrizione all'Albo regionale è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della commissione di cui all' art. 4 .

3. Per l'iscrizione all'Albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località dove viene istituita la Pro - loco sia in possesso di caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, climatiche o paesaggistiche e/ o di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la valorizzazione turistica;

b) che la località sia dotata di un minimo di attrezzature ricettive, sportive o ricreative o di svago, che consentano il soggiorno del forestiero;

c) che la costituzione della Pro - loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e con le procedure previste dal codice civile ;

d) che lo statuto della Pro - loco sia informato ai criteri di democraticità ed in particolare consenta a tutti i cittadini abitanti la località in cui è istituita l'Associazione di divenirne soci;

e) che nella stessa località non esista altra Pro - loco riconosciuta ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 3

Modalità di iscrizione all'Albo regionale

1. La Pro - loco interessata all'iscrizione all'Albo regionale presenta apposita domanda al presidente della Giunta regionale corredata dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto all' art. 1 .

2. Sulla domanda si esprime la competente commissione di cui all' art. 4 , dopo che la Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera - abbia acquisito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio, da esprimersi entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto detto termine il parere si intende favorevole.

3. L'iscrizione all'Albo è condizione per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro - loco in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda turismo competente in territorio;

b) partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.

ARTICOLO 4

Commissione consultiva regionale.

1. E'istituita presso la Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera - una commissione consultiva regionale sull'attività delle Pro - loco così composta:

a) Assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) rappresentanti eletti dai presidenti delle Pro-loco iscritte all'Albo regionale, riuniti in assemblea convocata e presieduta dall'Assessore regionale al turismo;

c) un dirigente dell'Ufficio turismo - industria alberghiera.
 
Le funzioni si segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore alla sesta qualifica.

2. La Commissione è, di volta in volta, integrata dal Presidente dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio o suo delegato.

3. Il parere della commissione è espresso a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.

4. La commissione rimane in carica 3 anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 5

Compiti della commissione

1. La commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine a:

a) richiesta di iscrizione all'Albo regionale;

b) esame programmi di attività ;

c) contributi regionali di attività alle Pro - loco iscritte all'Albo;

d) cancellazione dell'Albo.

ARTICOLO 6

Programmi di attività e rendiconti

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno le Associazioni turistiche Pro - loco iscritte all'Albo regionale sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera - il programma di attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta dal precedente esercizio.

ARTICOLO 7

Cancellazione dall'Albo

1. Costituiscono motivi di cancellazione dall'Albo regionale:

a) mancato invio della documentazione di cui all' articolo 6 ;

b) il venire meno di uno dei requisiti previsti all' art. 2 ;

c) attività non conforme a quanto previsto all' art. 1 della presente legge.

2. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della commissione di cui all' art. 4 .

ARTICOLO 8

Pubblicazione dell'Albo regionale delle Pro - loco

1. Entro il 30 maggio di ciascun anno con decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, l'Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro - loco.

ARTICOLO 9

Norma transitoria

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le Associazioni turistiche Pro - loco già iscritte conservano l'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 2 .

ARTICOLO 10

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di L. 120.000.000 con iscrizione al cap. 5302, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato " Contributo per la realizzazione dei programmi di attività delle Associazioni turistiche Pro - loco iscritte all'Albo regionale".

2. All'onere, suddetto si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto, per il 1989, nel programma operativo 3.06.2.01, in corrispondenza del cap. 5300, del bilancio pluriennale 1988- 1990 approvato con l' art. 17 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 . La Giunta regionale è autorizzata ad apportare la conseguente variazione in termini di competenza e di cassa al bilancio preventivo 1989 dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione.

3. Per gli anni dal 1990 in poi l'entità della spesa sarà determinata con leggi di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 11

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale n. 62 del 25 novembre 1974 "Istituzione dell'Albo regionale delle Pro-loco" .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 gennaio 1989

MANDARINI

[1]