ARTICOLO 1
1.
La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi per l'espletamento di tale attività che possono consistere in:
a)
collaborazione tecnica;
b)
fornitura di opere, beni e servizi;
c)
sussidi in denaro.
3.
L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme riportate nel precedente comma è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'
art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400
.
ARTICOLO 2
1.
Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare nel territorio armeno, già utilizzati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito in passato l'Umbria e attualmente non necessari.
ARTICOLO 4
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1989, la spesa di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap.
2881[5]
- di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - denominato: " Provvidenze a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988".