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Legge regionale 24 aprile 1975, n.23


LEGGE REGIONALE n.23 del 24 Aprile 1975

Date di vigenza

01/05/1975 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/05/1975
06/07/1989 modifica mostra documento vigente dal 06/07/1989
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 06/07/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Aprile 1975 ,n. 23
Integrazione finanziaria degli interventi a favore degli operatori agricoli e delle imprese artigiane previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 30/04/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [5]
ARTICOLO 2

Interventi a favore delle imprese artigiane.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1973, n. 34 , è autorizzata per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di:
 
- lire 100 milioni, quale contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani e per l'acquisizione delle relative aree di insediamento, dei macchinari e delle attrezzature (art. 2 - lett. a);
 
- lire 200 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito d'esercizio effettuate dalle imprese artigiane (art. 2 - lett. b);
 
- lire 15 milioni, per le spese previste dall'art. 12 della stessa legge regionale quale rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese ed oneri per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane.

ARTICOLO 3

Tasso di interesse a carico dei beneficiari.

1. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34, come integrate dalla presente legge, è quello stabilito con i decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti per le rispettive materie, emanati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 397 e della legge 24 dicembre 1974, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Detto tasso si applica per i prestiti perfezionati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

Disposizioni finanziarie.

1. All'onere complessivo di lire 615 milioni si farà fronte mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 200 del bilancio dell'esercizio 1974.

2. A tal fine, sono disposte le seguenti variazioni al predetto bilancio:
 

                   
PARTE II - USCITA   
in aumento   
Cap. 1160   lire 300.000.000  
Cap. 4570  lire 100.000.000 
Cap. 2920  lire 200.000.000 
Cap. 2940   lire 15.000.000 
Totale    lire 615.000.000 
in diminuzione    
Cap. 200  lire 615.000.000 
3. Per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .

ARTICOLO 5

Disposizioni finali.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 aprile 1975

Conti

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