ARTICOLO 2
Interventi a favore delle imprese artigiane.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
legge regionale 28 agosto 1973, n. 34
, è autorizzata per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di:
- lire 100 milioni, quale contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani e per l'acquisizione delle relative aree di insediamento, dei macchinari e delle attrezzature (art. 2 - lett. a);
- lire 200 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito d'esercizio effettuate dalle imprese artigiane (art. 2 - lett. b);
- lire 15 milioni, per le spese previste dall'art. 12 della stessa legge regionale quale rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese ed oneri per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane.
ARTICOLO 3
Tasso di interesse a carico dei beneficiari.
1.
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34, come integrate dalla presente legge, è quello stabilito con i decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti per le rispettive materie, emanati ai sensi della
legge 17 agosto 1974, n. 397
e della
legge 24 dicembre 1974, n. 713
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Detto tasso si applica per i prestiti perfezionati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Disposizioni finanziarie.
1.
All'onere complessivo di lire 615 milioni si farà fronte mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 200 del bilancio dell'esercizio 1974.
2.
A tal fine, sono disposte le seguenti variazioni al predetto bilancio:
| PARTE II - USCITA
|
|
| in aumento
|
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| Cap. 1160
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lire 300.000.000
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| Cap. 4570
|
lire 100.000.000
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| Cap. 2920
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lire 200.000.000
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| Cap. 2940
|
lire 15.000.000
|
|
Totale
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lire 615.000.000
|
| in diminuzione
|
|
| Cap. 200
|
lire 615.000.000
|
3. Per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge si applicano le norme previste dalla
legge 27 febbraio 1955, n. 64
.
ARTICOLO 5
Disposizioni finali.
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.