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Legge regionale 22 giugno 1989, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 22 giugno 1989

Date di vigenza

13/07/1989 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/07/1989
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 13/07/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989 ,n. 19
Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 28/06/1989

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. In attuazione dell' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , " Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", la Regione dell'Umbria identifica la figura di organizzazione professionale di congressi come fattore di sviluppo delle iniziative convegnistiche, e ne disciplina l'esercizio dell'attività con le norme della presente legge.

ARTICOLO 2

Definizione.

1. E'organizzatore di congressi colui il quale svolge professionalmente attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze.

2. Non rientra in tale categoria qualsiasi soggetto che, nell'espletamento di attività legale alla sua appartenenza ad associazioni, enti ed istituti, organizza, occasionalmente e senza scopo di lucro, congressi, manifestazioni convegnistiche o affini.

3. La professione può esercitarsi anche nell'ambito di strutture aziendali - individuali o societarie - i cui titolari, legali rappresentanti o direttori tecnici siano abilitati ai sensi della presente legge e debitamente iscritti nell'Albo regionale di cui all' art. 7 .

4. Dette strutture aziendali, oltre all'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni come definite al primo comma del presente articolo, possono - nelle dette circostanze - fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza, nonchè di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei convegnisti.

5. Per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi i cittadini degli altri Paesi membri della CEE, ai sensi dell' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , sono equiparati ai cittadini italiani.

ARTICOLO 3

Abilitazione tecnico - professionale.

1. L'abilitazione ad esercitare la professione di organizzatore di congressi è subordinata, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico - professionale, all'esito favorevole di apposita sessione di esami consistente in prove scritte ed orali, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 .

2. La Regione dell'Umbria può organizzare - anche mediante convenzione con istituti - enti e associazioni corsi di formazione e di preparazione.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione.

1. Chi intende conseguire l'abilitazione all'esercitazione della professione di organizzatore di congressi deve possedere i requisiti seguenti:

a) maggiore età ;
 
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
 
c) godimento dei diritti civili e politici;
 
d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
 
e) idoneità fisica all'attività professionale;
 
f) pratica di almeno un anno presso imprese operanti nel settore della convegnistica, con funzioni almeno di concetto.

2. Per partecipare alla sessione di esami occorre presentare domanda alla Regione dell'Umbria, Ufficio turismo - industria alberghiera.

3. Nella domanda l'aspirante deve indicare due lingue estere nelle quali sostenere il colloquio.

ARTICOLO 5

Prove d'esame.

1. Le prove d'esame consistono in:
 
una prova scritta: sulla tecnica di amministrazione e organizzazione delle imprese congressuali, su elementi di discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti, su elementi di legislazione, organizzazione, tecnica e geografia turistiche.

2. I candidati che non conseguono l'idoneità alla prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

3. L'abilitazione si consegue ottenendo l'idoneità in entrambe le prove.

ARTICOLO 6

Attestato di abilitazione.

1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione, approva con propria deliberazione l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di organizzatore di congressi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

2. L'assessore regionale al turismo provvede al rilascio dell'attestato di abilitazione.

ARTICOLO 7

Albo regionale.

1. E'istituito presso la Regione Umbria, Ufficio turismo - industria alberghiera, l'Albo degli organizzatori professionali di congressi, al quale sono iscritti tutti coloro che sono in possesso della abilitazione professionale e sono residenti in un comune dell'Umbria.

2. All'atto della iscrizione di cui al comma precedente viene rilasciata all'interessato, dalla Giunta regionale, apposita tessera personale di riconoscimento che lo stesso deve tenere presso di sè in occasione delle circostanze congressuali da lui curate.

3. Gli organizzatori professionali di congressi già abilitati da altre regioni, i quale intendano essere iscritti nell'albo della Regione dell'Umbria, debbono produrre domanda alla Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, per la ricognizione della loro qualità. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione attestante la conseguita abilitazione e la residenza in un comune dell'Umbria.

4. L'Albo degli organizzatori di congressi è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

ARTICOLO 8

Divieto e sanzioni.

1. E' fatto divieto agli organizzatori professionali di congressi di esercitare, dietro compenso, altre attività turistiche per le quali non sia stata conseguita la prescritta abilitazione.

2. Essi debbono astenersi da attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di imprese commerciali, artigiane e industriali.

3. E' fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di organizzatore professionale di congressi senza possedere l'abilitazione di cui all' art. 3 della presente legge.

4. Per la violazione del disposto del primo e secondo comma del presente articolo, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

5. Per la violazione del disposto del terzo comma è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

6. In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di ingiunzione sono comminate nella misura massima edittale.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività professionale di cui alla presente legge è delegata ai Comuni, e l'accertamento delle infrazioni, nonchè l'irrogazione delle sanzioni si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle vigenti norme.

8. I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno debbono trasmettere all'ufficio turismo - industria alberghiera della Regione dettagliata relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 9

Sospensione, revoca e cancellazione dall'Albo.

1. L'iscrizione all'Albo, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dalla Giunta regionale, per un periodo da 6 e 12 mesi ovvero revocata nei seguenti casi:

a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale, e comunque contrario agli scopi del turismo;

c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'articolo precedente.

2. E'altresì disposta la cancellazione dall'Albo qualora il titolare perda taluno dei requisiti di cui all' artº 4 e al primo comma dell'art. 7 .

ARTICOLO 10

Norma transitoria

1. Coloro i quali dimostrino di aver svolto attività di organizzatore professionale di congressi per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono iscritti, a domanda, nell'Albo regionale di cui all' art. 7 .

2. A tal fine, gli interessati debbono produrre, a pena di decadenza, apposita domanda indirizzata all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Regione dell'Umbria, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando idonea documentazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 giugno 1989

Mandarini

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. uu) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13