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Legge regionale 12 giugno 1989, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 12 giugno 1989

Date di vigenza

06/06/1989 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/06/1989
31/08/1989 modifica mostra documento vigente dal 31/08/1989
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 31/08/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989 ,n. 16
Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 21/06/1989

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi per l'espletamento di tale attività che possono consistere in:

a) collaborazione tecnica;

b) fornitura di opere, beni e servizi;

c) sussidi in denaro.

3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme riportate nel precedente comma è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all' art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

ARTICOLO 2

1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare nel territorio armeno, già utilizzati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito in passato l'Umbria e attualmente non necessari.

ARTICOLO 3

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente.

ARTICOLO 4

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1989, la spesa di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap.   [ ... ] [5]   2888[6]  - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - denominato: " Provvidenze a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988".  All?onere suddetto si fa fronte mediante riduzione di pari importo da apportare allo stanziamento del capitolo 2880 dello stato di previsione della spesa.[7] 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 giugno 1989

Mandarini

[1]