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Legge regionale 8 giugno 1984, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 8 giugno 1984

Documento vigente dal 14/09/1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984 ,n. 29
Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2 maggio 1980, n. 37.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 14/06/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Art. 1 ] [7]
Art. 1

Competenze della Giunta regionale in materia urbanistica .

1. L?approvazione dei Piani urbanistici comprensoriali e delle relative varianti è di competenza del Consiglio regionale. Ogni altra funzione in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali è di competenza della Giunta regionale, compresi i Piani attuativi (Piani particolareggiati esecutivi, Piani di recupero, Piani per l?edilizia economica e popolare e Piani per insediamenti produttivi) in variante a quelli generali. L?esame dei piani, ai fini dell?approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale, verifica essenzialmente la congruità dei loro contenuti con gli indirizzi e le previsioni della pianificazione sovracomunale e regionale».

2. Oltre alle varianti relative alla viabilità secondaria e interna o di penetrazione di singole zone omogenee, sono approvate, con deliberazione esecutiva del Consiglio comunale, le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali:

a) che non incidano sulle previsione della pianificazione sovracomunale, sui criteri ispiratori del piano, sull?indicazione in termini cartografici e catastali e sulle rappresentazioni grafiche degli strumenti urbanistici sovraordinari;

b) che interessino zone destinate al completamento, alla ristrutturazione e alla riqualificazione dei tessuti urbanistico - edilizi esistenti;

c) che non comportino incrementi quantitativi delle previsioni di attività residenziali, produttive e turistiche ivi contenute e non costituiscano modifica dell'assetto urbano.

3. Le delibere comunali di approvazione degli strumenti urbanistici, di cui al secondo comma , esecutive ai sensi di legge, ed i relativi elaborati tecnici sono inviati alla Giunta regionale per la verifica di conformità con gli strumenti urbanistici sovraordinati. La Giunta regionale, qualora riscontri che detti strumenti contengano previsione in contrasto con quelle degli strumenti di pianificazione sovracomunale o regionale, procede all?annullamento entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento degli atti, con provvedimento motivato. Trascorso tale termine, senza che la Giunta regionale si sia pronunciata, lo strumento urbanistico diviene operante. Fino alla scadenza del termine di cui sopra è sospesa la sua efficacia.

4. Gli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali( PdR, PEEP e PIP) sono approvati dai Comuni con le modalità stabilite dall?art. 3, secondo comma, e dall? art. 4, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 , per i Piani particolareggiati esecutivi.

5. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al precedente comma, compresi i Piani di lottizzazione, adottati e non ancora approvati in via definitiva dai Comuni, sono inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla loro adozione. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni sui contenuti progettuali degli strumenti attuativi sotto il profilo urbanistico e ambientale, ovvero prenderne atto. Nel caso in cui la Giunta regionale formuli osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi, il Comune, con la delibera di approvazione, qualora non intenda adeguarsi alle osservazioni regionali, deve darne specifica motivazione.

6. Alle sedute della Commissione regionale tecnico - amministrativa, di cui all? art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni per l?esame degli strumenti urbanistici comunali, possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consiliare permanente.

[8]
Art. 2

Abrogazione di norme urbanistiche e del parere della CTA sui piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate .

1. Sono abrogate le disposizioni di cui ai punti da 1) a 8) dell' art. 2 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 11 .

2. La disposizione di cui al punto d) dell' art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è abrogata.

3. L'ordinanza di demolizione di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , è pronunciata dal sindaco, sentito esclusivamente il parere della commissione edilizia comunale.

4. Il quarto comma dell'art. 26 ed il quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , sono abrogati.

5. Il penultimo comma dell' art. 33 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è sostituito dal seguente: " Le lottizzazioni convenzionate sono autorizzate con deliberazione del Consiglio comunale ".

[9]
Art. 3

Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi .

1. Le osservazioni e le opposizioni agli strumenti urbanistici generali e attuativi, previste dalla legislazione vigente, sono depositate presso la segreteria del Comune e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

2. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni medesime, chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.

3. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni agli strumenti urbanistici generali e attuativi, previsto dalla vigente legislazione in materia, non comporta la ripubblicazione degli strumenti medesimi ai fini di ulteriori osservazioni e opposizioni.

4. Tutte le delibere dei Comuni, dei Consorzi e delle Comunità montane di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di quelli generali, sono inviate alla Giunta regionale contestualmente all'inoltro delle stesse al Comitato di controllo.

[10]
Art. 4

Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale .

1. L' art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il progetto di Piano urbanistico territoriale regionale è adottato con deliberazione della Giunta regionale.
 
2. Il progetto è depositato presso l'Ufficio di segreteria della Giunta regionale e presso la segreteria dei Comuni. Del deposito del progetto è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
".

[11]
Art. 5

Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale .

1. L' art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. A decorrere dalla data di pubblicazione dei cui all'ultimo comma del precedente articolo e fino all'entrata in vigore del Piano medesimo, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia nelle aree e negli ambienti territoriali individuati ai sensi dell'art. 3, punto 2) limitatamente alle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 9, e qualora in contrasto con le stesse.
 
2. In ogni caso la sospensione non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione
".

[12]
Art. 6

Integrazione dell' art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione dell' art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 .

1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 la parola " adottare " è sostituita dalle parole " dotarsi di ".

2. All'art. 38 sopracitato è aggiunto il seguente ultimo comma: " Il parere di cui al precedente comma è reso sul progetto di strumento urbanistico generale adottato ".

3. E' abrogata la disposizione dell' art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 , nella parte in cui è delegata ai consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , la funzione relativa a: "La preventiva autorizzazione ad apportare varianti al PRG ai sensi dell' art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ".

4. Le varianti agli strumenti urbanistici generali non necessitano di preventiva autorizzazione.

[13]
Art. 7

Sostituzione dell' art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

1. L' art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa legge.
 
2. Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3 della legge medesima, sentita la commissione consiliare competente.
 
  3. Le commissioni predispongono gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nell'ambito delle indicazioni del Piano urbanistico territoriale, relative alla tutela delle risorse territoriali, dell'ambiente naturale e di quello storico artistico [14]  .
 
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497
".

Art. 8

Strumenti urbanistici generali ed attuativi .

1. All' art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è aggiunto il seguente art. 9 bis:
 
" 1. Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed adeguare ad essi la relativa disciplina urbanistica.
 
2. Gli strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione di quelli di iniziativa regionale, e gli atti di disciplina di arredo urbano sono approvati, limitatamente alle zone soggette ai vincoli indicati ai punti 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , previo parere vincolante del competente Consorzio economico urbanistico, a condizione che gli strumenti urbanistici generali siano adeguati ai sensi del precedente comma.
 
3. Il parere del Consorzio si intende favorevole qualora non sia comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.
 
4. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali non siano adeguati ai sensi del primo comma, i relativi strumenti attuativi, sono approvati previo parere vincolante delle commissioni provinciali di cui all'art. 3.
 
5. Gli strumenti urbanistici generali, di cui al primo comma, devono specificare i contenuti del vincolo ed in particolare:
 
- prevedere le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;
 
- definire destinazioni e forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;
 
- individuare quali parti del territorio debbono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.
 
6. Gli strumenti urbanistici attuativi, i regolamenti e le norme riguardanti parchi, riserve naturali e zone protette e gli atti di disciplina di arredo urbano, relativi a zone soggette al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , devono in particolare possedere i seguenti requisiti:
 
a) essere corredati da analisi e indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
 
b) definire per ciascun elemento la varietà degli interventi delle opere ammissibili, specificando quali elementi debbano essere conservati e quali invece possono essere modificati, integrati o sostituiti;
 
c) indicare il contenuto e i limiti degli interventi consentiti, nonchè le caratteristiche tecniche e le particolari modalità di esecuzione
".

[15]
Art. 9

Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane .

1. L' art. 5 della legge 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Sono subdelegate ai Consorzi economico - urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, alle Comunità montane, nell'ipotesi di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 , nel cui territorio ricadono le zone includenti cose immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9, 11, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
 
2. Nelle zone soggette ai vincoli di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , i soggetti delegatari disciplinano con propri atti i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato alla previa approvazione dello strumento attuativo redatto ai sensi dell'art. 9 bis e alla previa approvazione di atti di disciplina di arredo urbano.
 
3. Gli enti subdelegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati.
 
4. Per la determinazione dell'indennità, di cui agli artt. 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'Ente può avvalersi, ai sensi dell' art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , oltrechè dell'Ufficio tecnico erariale, anche di altri organi tecnici statali, regionali e comunali.
".

2. Gli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 sono abrogati.

[16]
Art. 10

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali .

1. L' art. 8 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'art. 5, sono assunti dagli Enti subdelegati, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da tre esperti in materia sia di beni storico - artistici che di beni ambientali.
 
2. I membri esperti sono designati dall'assemblea del Consorzio o dal Consiglio delle Comunità montane con voto limitato. Con la stessa procedura sono designati i rispettivi membri supplenti.
 
3. Gli esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al rinnovo dell'assemblea e del Consiglio del Consorzio o della Comunità montana
".

[17]
Art. 11

Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale .

1. All' art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è aggiunto il seguente art. 10 bis:
 
" Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nonchè degli artt. 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , gli Enti e Aziende pubbliche, che intendano realizzare opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla Giunta regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime ".

Art. 12

Poteri sostitutivi e cautelari .

1. L' art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
"  1. L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti. [18] 
 
 2. In caso di inerzia dell'Ente subdelegato, la Giunta regionale invita l'Ente stesso a provvedere entro 15 giorni, decorsi i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta stessa.[19] 
 
3. I provvedimenti cautelari di cui all' art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , adottati dall'Ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione provinciale, di cui all'art. 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
 
4. I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla Giunta regionale
".

Art. 13

Poteri di annullamento in materia ambientale .

1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente: " La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all' art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ".

Art. 14

Individuazione dell'organo competente in materia ambientale .

1. L' art. 11 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla Giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legge " Ministro" , " Ministero" e " Governo" ".

Art. 15

Modifica degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , sono soppresse le parole: " ai Comuni ".

2. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è abrogato.

Art. 16

Modifica dell' art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32 , in materia di vincolo idrogeologico .

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli scopi, di cui all' art. 17 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 .

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico, spetta alla Giunta regionale, sentiti le Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità montana, i Comuni competenti per territorio. [21]

3. I Comuni ed i Consorzi economico - urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.

4. Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1 .

5. Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma .

6. Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma , le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.

7. E' abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell' art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 .

[20]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 giugno 1984

Marri

Note sulla vigenza

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1989, n. 26.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1989, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[9] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[10] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[11] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[12] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[13] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[14] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[15] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[16] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[17] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[18] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[19] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[20] - Abrogazione da: Articolo 115 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[21] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.